Pos.   3 Prot. N. 13339 - 180.07.11 



Oggetto: Impiego pubblico- Direttore AAPIT- Inquadramento in prima fascia dirigenziale.



Allegati n.

   


                      PRESIDENZA DELLA REGIONE  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSSISTENZA DEL PERSONALE
                                      PALERMO 


1 - Con nota 11 luglio 2007, n. 103248, codesto Dipartimento espone che nelle more dell'adozione da parte della Regione dei regolamenti tipo previsti dall'art. 1 della l.r. n. 10/2000 ed ai quali gli enti pubblici non economici devono attenersi al fine di adeguare la propria organizzazione ai principi contenuti nella stessa legge, il commissario straordinario di una Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico ha ritenuto di provvedere comunque ad adottare il regolamento di organizzazione dell'ente sulla scorta del parere fornito da un legale di fiducia dell'ente secondo il quale l'adeguamento alle nuove disposizioni non avrebbe potuto essere ritardato dalla mancata adozione delle direttive regionali. In particolare l'Azienda approvava il proprio regolamento nel dicembre 2002 prevedendo che il suo direttore venisse inquadrato in prima fascia dirigenziale.
La Giunta regionale con deliberazione del 30 marzo 2004, n. 122 approvava il regolamento di organizzazione tipo delle AAPIT che, in conformità con le linee guida elaborate dall'Ufficio speciale regolamenti, prevedeva che gli enti di dimensione provinciale o ultraprovinciale si dotassero di una struttura apicale corrispondente al "Servizio" cui preporre un dirigente di seconda fascia.
L'AAPIT in questione, sulla scorta dell'acquisizione dei pareri di legali di fiducia, non ha adeguato il proprio regolamento a quello "tipo" ritenendolo non vincolante in quanto la delibera di Giunta n. 122/2004 deve intendersi come un mero atto "interno" al Governo regionale sino alla sua formale emanazione da parte del Presidente della Regione a ciò competente ai sensi della l.r. n. 2/1978.
Poiché nel frattempo è intervenuta la l.r,. n. 10/2005 che nel disporre la soppressione di tali Aziende ha anche previsto il transito del suo personale alla Regione viene chiesto se detto direttore debba essere inquadrato nei ruoli regionali con la prima o seconda qualifica dirigenziale.

2. Si premette che come previsto dall'art. 1 della l.r. n. 10/2000 le sue disposizioni "disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione". Il successivo comma 3 dispone che "Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione."
Nella fattispecie le AAPIT sono state considerate enti di cui al terzo comma dell'art. 1 citato e non pare possa dubitarsi del fatto che le stesse abbiano l'obbligo di adeguarsi al regolamento tipo predisposto dalla Regione.
Contro l'argomento della necessità di un formale regolamento regionale adottato dal Presidente della Regione che renda obbligatoria l'adozione del regolamento tipo approvato dalla Giunta va osservato che lo stesso art. 1, comma 3 della l.r. n. 10/2000 prevede che la sua adozione avvenga " secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2".
Si tratta, quindi, di un procedimento del tutto particolare ancorchè regolato dalle procedure previste per il controllo sugli atti di taluni enti regionali di competenza dei singoli assessori e per i quali sia richiesto il parere obbligatorio e vincolante della Giunta.
In ogni caso, l'adozione di un autonomo regolamento da parte dell'ente nelle more dell'emanazione di quello tipo da parte della Regione, se giustificato dall'esigenza non ritardare il recepimento dei principi di riforma previsti dalla legge n. 10/2000, non può avere evidentemente un carattere definitivo dovendosi mantener fermo l'obbligo normativo di adeguarsi al regolamento tipo, non appena adottato.
Si ritiene pertanto che l'attribuzione della prima fascia dirigenziale al direttore dell'Azienda abbia pur essa carattere provvisorio in quanto destinata ad essere ricondotta ai criteri formulati dal regolamento tipo e che, quindi il trasferimento del predetto direttore nei ruoli regionali avverrebbe, oggi, in base ad una qualifica che non può dirsi definitivamente attribuita a prescindere dal fatto che la soppressione dell'AAPIT intervenga senza che sia stato adeguato il proprio regolamento a quello "tipo" come previsto dalla legge sopra richiamata. Alla stregua delle superiori osservazioni l'avviso dello scrivente è che il trasferimento nei ruoli regionali non possa che avvenire sulla base dell'inquadramento nella seconda o terza fascia secondo quanto previsto nel regolamento tipo per i direttori di tutte le Aziende in questione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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