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La differenza tra le discipline afferenti alle due tipologie di rapporto risulta ulteriormente confermata dall'espressa previsione del carattere derogatorio della regolamentazione dei contratti stipulati con il personale esterno rispetto alla normativa regionale del rapporto di lavoro. |
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Da quanto sopra sorgono perplessità circa la corresponsione al personale esterno di voci retributive che, come l'indennità di servizio all'estero, non risultano comprese nel rinvio operato dal comma 3 bis dell' articolo 92. Sembra, invero, che il legislatore abbia ritenuto di assicurare a tale personale un trattamento congruo attraverso la previsione di un regime del tutto differente rispetto a quello applicato al personale facente parte dei ruoli. |
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Relativamente alla revisione del trattamento retributivo secondo la normativa belga va considerato che la normativa regionale, abbastanza recente e comunque successiva alla nuova regolamentazione dettata a livello statale per il personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (art.4 L. 266 del 1999 e D.lgs.103 del 2000), non ha formato oggetto di censure di incostituzionalità.Circostanza questa che induce a ritenere che il legislatore regionale nell'individuare il trattamento spettante al personale esterno dell'Ufficio di Bruxelles abbia tenuto conto dei principi che informano la disciplina nazionale. |
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Anche la problematica dell'assegno per oneri di rappresentanza va risolta, pur con la riserva esposta in via preliminare, in base all'art.92 cit. Mentre nella stesura originaria il comma 2 riconosceva al personale destinato all'ufficio di Bruxelles una (sola) indennità mensile forfettaria pari a quella base di servizio all'estero per effetto della modifica apportata dalla l.r. n.9 del 2002 a detto personale vanno corrisposte (tutte) le indennità mensili aggiuntive pari a quelle fssate dal D.Lgs.n.62/1998. |