Pos. I Prot. 13643/184.2007.11


OGGETTO: Beni di enti pubblici.- Patrimonio.- Art. 9 l.r. 17 del 2004.-Problematiche attuative.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 35491 del 17 luglio 2007)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, dopo aver brevemente rappresentato il percorso procedurale che ha condotto, in attuazione del disposto dell'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, alla costituzione di una società per azioni denominata "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a., ed alla stipula - tra la Regione e detta Società - di un apposito contratto di servizio avente per oggetto la gestione, da parte della Società, di attività di investimento finalizzate alla massimizzazione del valore economico del patrimonio immobiliare regionale, di natura amministrativo-commerciale tese alla messa a reddito ed alla gestione dello stesso, ed infine riguardanti la gestione integrata di servizi ad esso afferenti, e dato atto che sino al 31 maggio 2006 era vigente una convenzione con l'Agenzia del Demanio in forza di cui venivano curate direttamente dall'Agenzia tutta una serie di attività, si chiede l'avviso dello scrivente circa la possibilità per la "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a. di svolgere "le attività di assunzione in consistenza e annotazione negli inventari, l'accertamento, l'aggiornamento e la riscossione dei proventi dovuti a vario titolo" e se la stessa "possa verificare infine la corretta imputazione dei versamenti nei capitolo di entrata del bilancio regionale".
Rappresentato inoltre l'intendimento di procedere alla costituzione di un fondo immobiliare ad apporto cui trasferire immobili regionali non aventi natura strumentale, si chiede allo scrivente se per selezionare il soggetto cui affidare l'incarico di istituzione, gestione e collocamento di quote del prospettato fondo possa utilizzarsi - in applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. d), del D.Lgs 163/2006 - una "procedura senza pubblicazione di bando di gara e precisamente una procedura competitiva tra max cinque concorrenti", ovvero se, come peraltro operato in occasione del già costituito Fondo d'Investimento Immobiliare della Regione Siciliana (FIPRS), debba procedersi, ex art 56 dello stesso decreto legislativo, attraverso una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

2.- La prevista esternalizzazione di servizi e di funzioni e il disposto avvalimento di soggetti giuridici di scopo appositamente costituiti, non spogliano l'Amministrazione delle competenze ad essa ascritte dalla legge, né tanto meno consentono di imputare a soggetti diversi da essa quelle potestà che in ragione degli interessi pubblicistici perseguiti legittimano finanche l'esercizio di poteri autoritativi.
Si osserva poi che, in forza degli atti di gara per la selezione di un socio privato di minoranza per la costituzione della società per azioni cui affidare le attività riguardate dall'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, e specificamente inoltre in ragione delle puntuali obbligazioni assunte - ex contratto di servizio stipulato tra la Regione siciliana e la costituita "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a. - in sede convenzionale, risultano affidate all'indicata Società tutta una serie, ancorchè complessa, di attività concernenti la gestione dei beni immobili di proprietà della Regione, che non incide tuttavia sul regime giuridico dei beni, non automaticamente modificato in ragione dell'imputazione esterna della gestione di talune correlate funzioni.
Per ciò che attiene in particolare alle attività di assunzione in consistenza e annotazione negli inventari, si osserva che in conformità alla vigente normativa che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (cfr. R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Titolo I, applicabile in ambito regionale, giusta rinvio disposto, per tutto quanto non previsto, dall'art. 21 della l.r. 8 luglio 1977, n. 47) i beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione sono descritti in appositi registri di consistenza a cura delle competenti Amministrazioni.
Atteso peraltro che l'originale dell'inventario di detti beni, consistente in uno stato descrittivo di essi, si conserva presso la Amministrazione centrale nella cui sfera di competenza rientra la materia, e che le ragionerie centrali aventi sede presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale provvedono, tra l'altro, alla tenuta delle scritture contabili relative "alla gestione del patrimonio della Regione" (cfr. art. 62, l.r. 27 aprile 1999, n. 10), si ritiene che "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a. possa espletare tutta l'attività propedeutica ed istruttoria finalizzata all'assunzione in consistenza ed alla annotazione negli inventari, ma che non possa in tali incombenze sostituirsi all'Amministrazione alla quale appartengono e che resta di esse responsabile.
Analogamente è da ritenere per le attività afferenti l'accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali (derivanti dai beni di demanio pubblico e dai beni patrimoniali della Regione), e la verifica delle scritture contabili, nel cui ambito rientra anche il riscontro circa la corretta imputazione dei versamenti nei capitoli in entrata del bilancio regionale.
Ed invero l'intero sistema di acquisizione delle entrate all'erario è connotato dalla natura pubblicistica e dall'esercizio di potestà, e d'altro canto, la funzione di verifica e riscontro costituisce esercizio di funzione di controllo puntualmente ascritta ad individuati rami e strutture dell'Amministrazione.

Per ciò che attiene poi alla procedura da utilizzare per individuare il soggetto cui affidare l'istituzione e la gestione di un Fondo immobiliare ad apporto cui trasferire immobili regionali non aventi natura strumentale, si osserva che il relativo appalto non appare configurare in via esclusiva ed unicamente quei servizi finanziari sottratti all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
La complessa operazione di finanza strutturata che si intende portare a compimento appare invero connotata da una molteplicità di contenuti tra cui assumono pregnante rilevanza non soltanto le attività di istituzione e gestione del Fondo, ma anche il presupposto e fondamentale conferimento in proprietà a detto Fondo di individuati immobili di proprietà della Regione e di enti vigilati e finanziati dalla stessa nonchè gli interventi di valorizzazione sottesi e caratterizzanti l'iniziativa.
In via cautelare dunque, e considerato che l'esclusione dalla disciplina recata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - applicabile in ambito regionale atteso il rinvio dinamico alla disciplina statale operato per ciò che attiene la disciplina degli appalti di fornitura di beni, di servizi e nei settori esclusi, dal Titolo II della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - sancita dall'art. 19, comma 1, lett. d), dello stesso decreto legislativo, riguarda, letteralmente, i contratti pubblici "concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari", si ritiene preferibile, in ossequio ai canoni ermeneutici che impongono un'interpretazione restrittiva laddove si tratti di norme che costituiscono eccezione al sistema, procedere all'affidamento dell'appalto nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti.
In tal modo invero - ed in conformità peraltro a quanto operato in occasione del FIPRS mediante l'utilizzo di una procedura che, mediante la pubblicazione del bando, ha consentito la pubblicizzazione dell'affidamento - verrebbero ad essere tutelati i principi che reggono l'intera materia relativa all'affidamento degli appalti, tra i quali particolare rilievo assumono i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, che si impongono comunque all'agire dell'Amministrazione.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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