Pos. I Prot. 13759/186.2007.11


OGGETTO: Impiego pubblico.- Dirigenza.- Inquadramento in prima fascia.

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 1616 del 23 luglio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, richiamata una complessa situazione afferente un ex Segretario generale di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, si chiede in buona sostanza di sapere se l'avere ricoperto - in forza di un apposito contratto individuale di lavoro - l'incarico di Segretario generale della Camera per un periodo di tempo superiore a tre anni fa insorgere il diritto all'inquadramento (o, come sembra nella specie, più esattamente, al mantenimento dell'inquadramento) nella prima fascia dirigenziale.
Laddove si riconosca tale diritto si chiede inoltre di conoscere se al Dirigente in discorso possa affidarsi altro incarico "attinente alla qualifica di dirigente di prima fascia", ovvero se con tale dizione si identifichi unicamente l'incarico di Segretario generale cui si accede tramite apposita procedura selettiva.

2.- Le norme recate dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in tema di ordinamento della dirigenza, sono destinate a trovare applicazione non soltanto nei confronti dell'Amministrazione regionale, ma anche degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
Non soltanto, infatti, l'ambito di applicazione del Titolo I della richiamata legge regionale è così individuato, in via generale, dall'art. 1 della medesima, ma specificamente poi il successivo art. 6, nel disciplinare l'ordinamento della dirigenza ed i ruoli dirigenziali espressamente ha riguardo all'Amministrazione regionale ed agli enti di cui all'articolo 1.
Nel delineato sistema, in conformità e coerenza con quanto sancito a livello nazionale con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - cui, atteso il rinvio dinamico operato dalla l.r. 10/2000, per quanto non previsto, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è dato riferirsi - non è previsto un accesso dall'esterno alla prima fascia del ruolo unico dirigenziale, limitato invero ai soli posti vacanti della seconda fascia, mentre è sancito un sistema dinamico che consente il transito in prima fascia dei dirigenti di seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure normativamente previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (cfr. art. 6, comma 3, l.r. 10/2000; art. 23, comma 1, D.Lgs. 165/2001).
Correttamente dunque, ad avviso dello scrivente, codesto Dipartimento interpreta la disposizione del Regolamento organico della Camera secondo cui "nella prima fascia dirigenziale va inquadrata soltanto la figura apicale di Segretario generale" (art. 8, comma 4), quale norma destinata a regolare la prima applicazione del sistema, in conformità peraltro a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. 10/2000 per ciò che attiene l'Amministrazione regionale.
D'altronde non può non constatarsi come l'ordinamento della dirigenza non preveda alcuna ipotesi di retrocessione di fascia. In altri termini l'acquisito status di dirigente di prima fascia è destinato a perdurare anche dopo la scadenza del termine di durata dell'incarico dirigenziale generale ricoperto, e ad accompagnare il dipendente sino al venir meno del rapporto d'impiego.
Assolutamente distinte appaiono invero le nozioni di qualifica dirigenziale ed incarico dirigenziale. La prima connota la situazione personale del dipendente, la seconda individua le funzioni e le responsabilità che contrattualmente, per un lasso di tempo determinato, vengono ad egli conferite.
E dunque, non soltanto in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 25 del Regolamento di organizzazione della Camera di commercio in discorso, per tutto quanto non disciplinato, alle disposizioni recate dal Titolo I della l.r. 10 /2000 e dal D.Lgs. 165/2001, ma, anche in assenza di esso, per diretta applicabilità delle disposizioni legislative che regolano l'ordinamento della dirigenza, è da ritenere che l'ex Segretario generale della Camera, se già inserito in prima fascia - come pare potersi desumere dalla documentazione allegata - abbia il diritto di permanervi, e se viceversa a detta fascia non ha ancora avuto accesso, abbia maturato i requisiti per il relativo accesso al momento in cui abbia ricoperto per tre anni, con effettivo esercizio delle funzioni, l'incarico di dirigente di quella struttura di massima dimensione, quale è appunto configurata la Segreteria generale.


In relazione al secondo quesito proposto allo scrivente, si osserva che, secondo quanto sancito dall'art. 36 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, e considerato che nessuna norma prescrive che ai dirigenti di prima fascia debba essere tassativamente conferito un incarico dirigenziale generale, ben possono gli stessi - a prescindere dall'eventuale trattamento economico rivendicato in ragione della anticipata cessazione dell'incarico - ricoprire altri incarichi dirigenziali e tra essi non soltanto quelli di consulenza, studio, o che comunque non prevedano preposizione ad uffici, ma anche di direzione di strutture operative.


3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale