Pos.3   Prot. N. 188.11.07  



Oggetto: Servizio idrico integrato. Compensi per la progettazione esecutiva




PRESIDENZA REGIONE
Ufficio di Gabinetto
Segreteria Tecnica
Palermo

e.p.c.
AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
1° Settore Regolazione delle Acque
Palermo







1.Con la nota prot. n. 8437 del 17 luglio 2007 codesto Ufficio ha trasmesso la documentazione inviatagli dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque relativa al quesito già posto all'Ufficio Scrivente con nota prot. n. 3781 del 27 marzo 2007.
Nella suddetta nota veniva chiesto se il compenso professionale spettante per la progettazione esecutiva debba essere liquidato all'interno dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (prestazione professionale interna alla stazione appaltante) oppure secondo tariffa professionale (prestazione professionale esterna).
A tale proposito l'Agenzia rappresenta che "dalla lettura dell'art. 17 commi 1 e 2 della convenzione di Gestione nonché dei paragrafi 4.5,4.7,5.3,e 5.7. del Disciplinare tecnico allegato alla convenzione sembrerebbe confermato che gli oneri di progettazione e direzione lavori risultano a carico del soggetto gestore e che gli stessi saranno recuperati attraversi i ricavi da tariffa, quest'ultima oggetto della gara di affidamento del servizio idrico".

2. Sul quesito prospettato va evidenziato in primo luogo che resta esclusa la possibilità di erogare l'incentivo previsto dall'art. 18 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale a favore dei soci della società aggiudicataria del servizio deputati alla progettazione esecutiva, poichè l'incentivo previsto dalla disposizione surrichiamata concerne soltanto i funzionari interni all'amministrazione.
Ed invero la lettera della norma è chiara in tale senso tanto è che dopo avere previsto che il compenso debba suddividersi con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un regolamento tra una serie di soggetti che hanno contribuito in misura diversa alla progettazione dell'opera pubblica (il responsabile unico del procedimento , gli incaricati della redazione del progetto ed altri ), nell'ultima parte del primo comma dispone testualmente che "Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie".
In buona sostanza se le prestazioni che normalmente vengono svolte da dipendenti interni all'amministrazione vengono invece poste in essere da soggetti esterni all'amministrazione, la parte dell'incentivo che non viene impiegata per compensare il personale interno- destinatario naturale dell'incentivo-costituisce un'economia. E ciò perché il personale esterno alla stazione appaltante non viene comunque remunerato con la quota parte dell'incentivo bensì con la tariffa professionale.

Ora dalla lettura dei documenti allegati alla presente richiesta di consultazione non sembra dubbio che gli oneri di progettazione siano a carico del soggetto gestore. Come correttamente rilevato dall'Agenzia nella nota prot. n. 11587 del 17 maggio 2007 ciò si desume in primo luogo dalla convenzione di gestione che regola i rapporti tra l'Autorità di ambito di xxx ed il Gestore del servizio idrico integrato. Già al punto 3 dell'art. 3 viene sottolineato che "La gestione è a completo rischio e pericolo del gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, le tariffe e di compenso indicati nel successivo art. 17".
Il successivo punto 9 dell'art. 15 dispone poi che " gli interventi previsti nel POT (piano operativo triennale) saranno eseguiti a cura del gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici. La progettazione definitiva ed esecutiva nonchè la direzione di lavori sono di competenza del gestore...."
Ancora l'art. 17 dispone, al punto 1, che " La tariffa...costituisce il corrispettivo del servizio è ed è riscossa dal gestore...".Al punto 2 dell'art. 17 si chiarisce che " il gestore riconosce che la tariffa reale media sottoriportata e la relativa modulazione stabilita dall'autorità, in applicazione dell'art. 11 comma2 lettera m) della legge, sono determinate in base al metodo normalizzato emanato con D.M.LL.PP 1 agosto 1996, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge.."
Il comma 3 prevede poi che " Il gestore prende altresì atto che i ricavi provenienti dall'applicazione nei confronti dell'utenza delle tariffe stabilite nella Convezione costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che dunque nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo ad eccezione del rimborso forfetario delle spese di allacciamento"...".
Inoltre l'art. 13 comma 2 della l. 5 gennaio 1994, n. 36 c.d. legge Galli che disciplina il servizio idrico integrato, dispone che " La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".
Infine nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione al punto 4.7, a proposito della realizzazione da parte del gestore di nuove opere ed impianti previsti nel piano d'ambito, i cui progetti sono stati redatti dai comuni facenti parte dell'ATO di xxx e dagli stessi trasferiti al Gestore attraverso l'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 10 co. 1, della convenzione di gestione, viene chiarito che " le relative spese progettuali previa verifica da effettuarsi di concerto con l'Autorità della fattibilità dei singoli progetti, saranno rimborsate come da tariffa dal gestore entro il termine di esecuzione degli stessi progetti".
Tale ultimo inciso, quindi, in coerenza con le norme sopra riportate, indica inequivocabilmente che gli oneri di progettazione ricadano sul soggetto che gestisce il servizio il quale dovrà procedere al pagamento applicando la tariffa professionale prevista dalla legge.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
           



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