POS. II Prot._______________/193.11.2007

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi - Acquisto in via di prelazione di immobili vincolati - Misura dell'imposta.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente
PALERMO








1. Con nota prot. n.75171 del 30 luglio 2007 codesto Dipartimento, premesso di avere acquistato in via di prelazione da una società l'immobile denominato "ex Manifattura tabacchi" di Catania, soggetto a vincolo di particolare interesse storico e artistico ex art.60, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ha chiesto allo Scrivente se la predetta acquisizione sia soggetta al pagamento dell'IVA con aliquota del 20% sul prezzo complessivo indicato nell'atto (pari a euro 4.011.700,00).
Codesta Amministrazione ha precisato altresì che la società cedente ha proceduto alla consegna dell'immobile con riserva, come risulta nel verbale del 26 giugno 2007 trasmesso a codesta Amministrazione dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania.
Come meglio si evince dagli allegati alla nota cui si risponde, la società cedente ritiene che l'IVA sia dovuta da codesta Amministrazione, trattandosi di cessione di immobile non esente da IVA secondo quanto previsto all'art.10, comma 8-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e succ. mod. e integraz.
Di contro, il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania, posto che l'Amministrazione in via di prelazione acquista al medesimo prezzo previsto nell'atto oggetto di denuncia (artt.59-60, D.Lgs. n.42/2006 cit.) e che tale specifico atto era in regime di esenzione da IVA, ha ritenuto che le medesime condizioni, anche sotto il profilo fiscale, debbano essere estese all'acquisto in via di prelazione.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Come si evince dagli allegati, la problematica riguarda un immobile strumentale, catastalmente indicato "D".
Di recente l'art.35, commi da 8 a 10 sexies del D.L. 4 luglio 2006, n.233 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), ha dettato una nuova disciplina dell'imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un regime generalizzato di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di tutte le tipologie di fabbricati.

In particolare, la citata norma si occupa dell'imposta sul valore aggiunto al comma ottavo, che ha modificato l'art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", sostituendo i numeri 8 e 8-bis e inserendo il numero 8-ter.
Le modifiche riguardano (anche) le cessioni di immobili strumentali, con riferimento ai quali è stato introdotto nell'art.10 del D.P.R. n.633/1972 il nuovo n.8-ter.
Rispetto alla versione originaria del decreto legge, che stabiliva l'esenzione IVA per tutte le cessioni di immobili, sia abitativi sia strumentali, escludendo solo quelle poste in essere dalle imprese costruttrici dell'immobile ovvero dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e), L. n.457/78 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento, la legge di conversione n. 248/2006, con riferimento a tutte le tipologie di immobili, sia abitativi sia strumentali, ha ridotto a 4 anni il predetto periodo di 5 anni entro il quale la cessione, effettuata dall'impresa costruttrice o di ristrutturazione (anche tramite appalto), risulta imponibile IVA e, con specifico riferimento agli immobili strumentali, ha introdotto una serie di ulteriori deroghe al regime di esenzione IVA, riprese anche in relazione alle locazioni degli stessi.
In particolare, alla lettera c) del numero 8-ter in esame, è previsto un caso di esclusione dall'esenzione ricollegato dalla legge alla situazione soggettiva del cessionario. La disposizione ha riguardo, infatti, al cessionario che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione; questo, in quanto "consumatore finale", non può recuperare l'IVA applicata sulla cessione.
La norma ha, dunque, riguardo ai soggetti che rimangono incisi dall'Iva, in quanto consumatori finali, senza poter dar luogo alla detrazione dell'Iva assolta a monte. A titolo esemplificativo, tali sono i privati, le società semplici, gli enti non commerciali che effettuino l'acquisto al di fuori dell'attività di impresa eventualmente svolta in via non prevalente.

Pertanto, la cessione in oggetto, in quanto effettuata nei confronti di codesta Amministrazione, ente pubblico territoriale che non acquisisce l'immobile nell'esercizio di impresa, arte o professione, rientra nel regime di esclusione dall'esenzione, con conseguente assoggettamento ad IVA. In questo caso, come chiarito nella circolare del 4 agosto 2006, n.27 dell'Agenzia delle Entrate, l'ente deve dichiarare che la cessione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA (aliquota del 20%), in quanto effettuata in relazione allo svolgimento di attività non commerciale.

Ciò posto, occorre verificare se il caso in esame abbia una sua specialità legata: A) alla natura del bene, che è un bene culturale; B) alla circostanza che si è trattato di un acquisto in via di prelazione.
A) In merito al trattamento fiscale dei beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e succ. mod. (recante il testo unico dei beni culturali e del paesaggio), è possibile rintracciare nell'ordinamento giuridico una serie di agevolazioni tributarie e ciò fondamentalmente in singole leggi d'imposta o nella loro normativa di integrazione.
L'unico approccio legislativo d'insieme della materia è, infatti, costituito dalla legge 2 agosto 1982, n.512 recante "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale".
Ora, non si ritiene necessario in questa sede procedere ad una analisi delle predette agevolazioni tributarie. Basta, infatti, rilevare, con specifico riguardo all'IVA, che la cessione di beni immobili vincolati si deve ritenere soggetta all'aliquota ordinaria del 20%, mentre costituiscono operazioni esenti solo una serie di prestazioni indicate all'art.10, comma 1, n.22, D.P.R. n.633/1972 cit. ("22 - le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili").

B) Sotto il secondo profilo, non pare allo Scrivente che le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004 cit. possano avere refluenza sul piano tributario.
Va, in particolare, ricordato che l'art.60, D.Lgs. n.42/2004 e succ. mod. cit. al primo comma dispone che: "1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento".
La norma fissa, dunque, una condizione ben precisa: l'Amministrazione interessata può acquistare in via di prelazione il bene oggetto di denuncia pagando lo stesso prezzo previsto nell'atto denunciato.
Ora, è chiaro che, tecnicamente, il termine "prezzo" non può che avere riguardo al "corrispettivo" pattuito per l'originaria cessione e non può essere riferito alle condizioni applicabili a quell'atto sul piano tributario.
Va da sè, dunque, che il regime di esenzione che avrebbe connotato l'originaria cessione non può essere applicato alla cessione in oggetto che sconterà ordinariamente l'IVA.

Ciò detto, si rileva infine che, vertendo il quesito in esame sulla interpretazione di una norma statale che richiede uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla questione sottoposta e qualora ciò sia ritenuto necessario, l'avviso dei competenti organi centrali statali.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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