Pos. 3  Prot. N. 14064 -- 199 .07.11 



Oggetto: Trasporti - Decreto legge 4-7-2006, n. 223, convertito in legge 4-8-2006, n. 248-Art. 6 - Taxi - Applicazione diretta in Sicilia.



Allegati n...

   


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
                  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                      PALERMO 




1 - Con nota 31-7-2007, n. 6, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente sull'applicabilità immediata nella Regione Siciliana della "legge Bersani" relativamente all'art. 6 che reca norme in tema di servizio di taxi ovvero se la stessa necessiti di un suo formale recepimento da parte del legislatore regionale che, si osserva, in materia ha già recepito la legge nazionale 15-1-1992, n, 21 con la l.r. 6 aprile 1996, n. 29.

2 - Si premette che a seguito dell'incarico conferito all'Ufficio dalla giunta di Governo di valutare la lesività delle attribuzioni regionali da parte del decreto legge "Bersani", lo scrivente aveva chiesto alle Amministrazioni regionali di fornire, per quanto di competenza, elementi utili a tal fine e sull'art. 6 codesto Dipartimento, con nota 15/9/2006, prot. n. 1963/A2003TR, aveva testualmente affermato che "si ritiene che la normativa in questione non sia immediatamente applicabile, richiedendo per contro un intervento legislativo regionale" . A seguito di tale valutazione l'Ufficio non aveva impugnato detto articolo.
Tanto premesso lo scrivente non può che concordare con tale conclusione che ora viene adombrata nella richiesta di parere cui si risponde e tanto per le seguenti ragioni:
1) La Regione Siciliana ha in materia di trasporti regionali di qualsiasi tipo (compresi ovviamente quelli pubblici non di linea come quello di taxi) competenza legislativa concorrente (cfr. art. 17, lett. a) dello Statuto); le intervenute norme di attuazione in materia hanno riservato allo Stato soltanto quelle indicate dall'art. 4 bis del D.L. n. 1113/1953 e successive modifiche ed integrazioni;
2) A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 22/2005, " la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito della competenza residuale delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost." ( cfr. il punto 4 della motivazione "in diritto") e per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 anche la competenza della Regione siciliana in materia di trasporti regionali deve intendersi divenuta esclusiva;

3) La Regione ha legiferato organicamente in materia e con legge regionale n. 29/1996 ha recepito con modifiche e integrazioni (e quindi,staticamente) la legge quadro statale n. 21/1992; pertanto, finchè il legislatore regionale non intervenga a recepire l'art. 6 del decreto legge n. 223/2006, non può che applicarsi la normativa regionale;

3- Tanto considerato, va tuttavia rilevato che l'art. 6 del D.L. n. 223/2006 reca "Interventi per il potenziamento del servizio di taxi" diretti in via principale ad "assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione..". Le norme in esso contenute, se non direttamente applicabili, contengono tuttavia principi che ai sensi dell'articolo 117 Cost. obbediscono all'esigenza di adeguare la legislazione, sia statale che regionale, ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" ed ai quali anche la Regione Siciliana è tenuta ad adeguarsi.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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