Pos. I Prot. 14518/204.2007.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Riscossione e pagamenti.- Applicabilità art. 48 bis D.P.R. 602/1973.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 10087 del 10 agosto 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, rilevato che l'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 - al comma 1, impone alle pubbliche amministrazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento e di segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, e, al comma 2, dispone che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, e preso atto che la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 28 dell'8 agosto 2007, nel presupposto della immediata applicabilità della richiamata prescrizione normativa - non potendo "il precetto contenuto al comma 1 ... risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento" - ha fornito alcune linee guida da seguire nelle operazioni applicative della disposizione, si chiede l'avviso dell'Ufficio sulla problematica, ed in particolare sulla "possibilità di considerare e rendere applicabili nell'ambito dell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui alla citata circolare".

2.- L'orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato - concordando con quanto considerato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in sede di deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007 - si fonda sull'assunto dell'impossibilità per il previsto regolamento, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, di incidere sul contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di presupposti sufficientemente delineati, restando invero la funzione dell'atto secondario circoscritta "al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente".
Sulla base di tali presupposti la circolare, nelle more dell'emanazione del regolamento, che secondo la Sezione della Corte dei conti (cfr. deliberazione già richiamata) "non incide sull'an dell'applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione)",fornisce suggerimenti operativi per una "corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel più volte menzionato articolo 48 bis."
La tesi della Ragioneria - pur in contrario avviso rispetto all'indirizzo manifestato con riferimento ad altre ipotesi (cfr. circolare 9 aprile 1996, n. 88/E, emanata dal Ministero delle finanze sulla base del parere 23 ottobre 1995, n. 1746, reso dal Consiglio di Stato per analoga fattispecie), secondo cui qualora per il completamento del quadro normativo occorra procedere all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che stabilisca modalità e termini per l'adempimento degli obblighi previsti in via legislativa, la norma primaria ha efficacia sostanziale solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale attuativo poiché è dal momento della sua entrata in vigore che si perfeziona lo schema che consente l'applicazione delle disposizioni - risponde all'esigenza di dare immediata applicazione al disposto normativo ed appare una scelta interpretativa legittima, ancorché opinabile.
Ed atteso che essa riguarda una disposizione statale, dettata in materia di contabilità generale dello Stato, e destinata, per espressa previsione della medesima - oltreché in virtù del rinvio di carattere generale disposto, per tutto quanto non previsto ed in quanto applicabile, dall'articolo 21, comma 6, della l.r. 8 luglio 1977, n. 47 - a trovare applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione regionale, si ritiene opportuno, allo scopo di mantenere una uniformità di attuazione sull'intero territorio nazionale, adeguarsi alle linee guida ed alle istruzioni fornite, quali prime modalità attuative della disposizione in oggetto, dalla Ragioneria generale dello Stato.
Ciò non tanto poiché la circolare in discorso costituisca vincolo giuridico all'agire di organi non ricompresi nell'ambito gerarchico statale - ed invero la stessa espressamente si indirizza agli "Uffici e Ragionerie appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici" - ma poiché per consentire una più ampia ed immediata operatività della norma, ed a tutela dell'erario (nella specie, regionale), si reputa che ci si debba adeguare all'orientamento manifestato.

Non ci si esime infine dal segnalare che, a quanto è dato appurare da notizie di stampa, non risulta possibile in atto procedere alle ipotizzate preliminari verifiche presso gli agenti della riscossione, poiché l'amministratore delegato della società di riscossione nazionale delle entrate pubbliche (Equitalia S.p.a.), ha rassegnato l'impossibilità, per ragioni di privacy, oltreché di costi, di una immediata attivazione del sistema di riscontro presso gli operatori della riscossione.
Pertanto, nelle more dell'emanazione del previsto regolamento, potrà unicamente procedersi all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei beneficiari di pagamenti superiori a diecimila euro, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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