POS. I Prot._______________/216.11.2007

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Immobili per attività assistenziali - Svincolo atto d'obbligo trentennale.


Assessorato Regionale Lavori pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
PALERMO


1. Con nota prot. n. 54601 dell'8 agosto 2007, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente sulla seguente problematica.
L'Amministrazione regionale ha finanziato i lavori di manutenzione straordinaria di un istituto medico pedagogico, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 30 dicembre 1960, n. 47 - recante "Provvedimenti a favore di enti morali, enti pubblici, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, aventi finalità culturali, educative e sociali".
L'ente beneficiario della provvidenza si è obbligato "a non mutare la destinazione dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni", ai sensi del medesimo art. 1 suindicato.
Trascorso oltre un ventennio dall'imposizione del vincolo, l'ente beneficiario comunica di continuare a svolgere la propria attività assistenziale ed educativa in altro immobile, giacchè quello gravato dal vincolo trentennale non è più rispondente agli standard regionali imposti per l'attività di riabilitazione dei soggetti assistiti.
In ragione di ciò, l'ente beneficiario delle provvidenze regionali chiede lo svincolo dall'impegno originariamente assunto, proponendo l'eventuale restituzione della provvidenza a suo tempo erogata in proporzione alla durata residua del vincolo.
L'Amministrazione in indirizzo chiede se il vincolo di destinazione sull'immobile possa essere temporalmente circoscritto, atteso che la parte residua dello stesso non può essere rispettata dall'ente per causa indipendente dalla sua volontà.
Qualora si debba invece procedere al recupero, pro-quota, della provvidenza a suo tempo erogata, si chiede se la stessa possa essere recuperata senza calcolare la rivalutazione monetaria.

2. Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere si rileva che l'ente assistenziale ha dato la propria disponibilità, oltre che alla restituzione della somma residua, al trasferimento del vincolo di destinazione dall'immobile onerato - oggi inadatto a continuare l'attività che giustificò il finanziamento regionale, a causa dell'obbligo, normativamente imposto, di nuovi standard per l'assistenza ai disabili - ad altro immobile dove la stessa attività continua ad essere erogata in modo conforme al dettato normativo ed idoneo alle esigenze degli assistiti.

3. Ciò posto, si rileva che la norma di favore di cui all'art. 1 della l.r. 47/1960 è finalizzata al conseguimento di un risultato (attività di assistenza a categorie di soggetti deboli e svantaggiati); pertanto, se il vincolo di destinazione sull'immobile, che giustifica e sorregge la misura incentivante erogata, è rispettato col dato oggettivo della continuazione dell'attività sostenuta presso altro immobile - addirittura più idoneo rispetto all'originario a conseguire la finalità pubblica che l'Amministrazione regionale ha inteso perseguire con la norma del 1960 - diviene irrilevante la mutazione della sede di svolgimento dell'attività, qualora persista analogo impegno formale da parte dell'ente assistenziale che beneficiò della provvidenza di che trattasi (cfr., su questione simile, C. Stato, sez. VI, 07-10-1987, n. 803).
L'Amministrazione pubblica nel proprio operare deve perseguire l'interesse pubblico nel modo migliore; ove questo venga garantito attraverso il trasferimento di sede dell'ente interessato, è da ritenere che ben può la competente Amministrazione autorizzare detto trasferimento, con conseguente trascrizione del vincolo sul nuovo immobile per il periodo residuo - previa verifica del rispetto degli originari requisiti e degli impegni assunti con la concessione della provvidenza.
Al contrario, la revoca del contributo concesso - sol perchè il trasferimento di sede è risultato necessitato dell'adeguamento a più severi standard qualitativi delle prestazioni assistenziali - contrasterebbe con l'interesse pubblico alla migliore prestazione normativamente imposta, penalizzando, paradossalmente, non solo l'ente assistenziale ma gli stessi soggetti che la l.r. 47/1960 ha inteso tutelare.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non si entra nel merito della questione relativa alla revoca della provvidenza - ipotesi ammissibile in caso di mancato rispetto della condizioni giustificative dell'intervento pubblico che, nel caso di specie non si rinvengono - e del profilo - che, comunque, ad un sommario esame, parrebbe imprescindibile - attinente alla rivalutazione monetaria del contributo residuo.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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