POS. I Prot._______________/227.11.2007

OGGETTO: Programmazione - Misure P.O.R. 2000/2006 - Ammissibilità spese per consulenze legali.

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica


1. Con nota 25 settembre 2007, n. 68692, l'Amministrazione in indirizzo chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine all'ammissibilità di una spesa sostenuta dalla Provincia regionale di Palermo che - in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), di cui alla Misura 5.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006 - è stata delegata all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione delle risorse infrastrutturali delle Provincie Regionali e dei Comuni facenti parte dell'Accordo.
La spesa è relativa alla liquidazione di competenze legali per incarichi conferiti ad un professionista esterno al fine di resistere a vari gradi di giudizio nei ricorsi proposti da talune ditte partecipanti alla gara suindicata.
Per l'indicata spesa l'Unità di monitoraggio e controllo e l'Ufficio speciale per i controlli di II livello hanno evidenziato delle criticità in ordine alla riconducibilità.
In particolare, si chiede di verificare se la spesa de qua sia riconducibile alla tipologia di quelle ammissibili, come richiesto dalla Provincia - e cioè qualificabile come "Parcelle per consulenze legali.........." - di cui al punto 3 della norma n. 3, "Oneri finanziari e di altro genere e spese legali", di cui all'allegato I - "Norme sull'Ammissibilità" - del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003. - ovvero concretizzi una delle tipologie di spese non ammissibili, considerate al punto 5 "penali, ammende e spese per controversie legali" -

2. Sul quesito posto si espone quanto segue.

Si rileva dagli atti della Provincia regionale di Palermo - allegati alla richiesta di parere - che il conferimento degli incarichi al professionista esterno è avvenuto per "resistere in giudizio", "opporsi in sede giurisdizionale", "costituirsi in giudizio", "proporre opposizione", "proporre appello", "resistere al ricorso".

Appare chiaro dalle motivazioni che il conferimento degli incarichi, di cui alle delibere provinciali, ha dato luogo a costi esattamente riconducibili alla tipologia di "spese per controversie legali" - che la disposizione comunitaria riportata alla Norma n. 3, punto 5, del Reg. (CE) 448/2004 - espressamente dichiara non ammissibile.

Si tratta di spese che per la loro stessa natura, ed indipendentemente dallo loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili.
Ciò perchè vengono considerati oneri connessi ad ipotesi "patologiche" nella gestione delle azioni oggetto di cofinanziamento (anche se non determinate da cause imputabili al destinatario del cofinanziamento e scaturenti da azioni intese a tutelare gli interessi lesi).

La non ammissibilità delle spese richiamate è stata prevista già nella Decisione 97/322/CE della Commissione del 23 aprile 1997 "che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitaridi sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia". La scheda n. 10 dell'Allegato alla Decisione chiarisce che "soltanto le spese direttamente legate alla preparazione e all'esecuzione del progetto sono ammissibili al cofinanziamento. Alcune spese sono per la loro stessa natura escluse dal cofinanziamento"; le spese per le procedure giudiziarie non sono ammissibili "poichè non contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo perseguito".

Da quanto sopra detto, consegue incontrovertibilmente l'inammissibilità a cofinanziamento delle spese effettuate dalla Provincia, né è possibile considerarle spese direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione - e quindi rientranti nelle tipologie di spese ammissibili come parcelle per consulenze legali, di cui al punto 3. della norma n. 3, come suggerisce la Provincia - potendosi, in quel caso, invero configurare un'ipotesi di false fatturazioni.

Dall'esame delle disposizioni oggetto dell'Accordo di Programma SITR, o di altri atti allo stesso collegati, non è stato possibile rinvenire nessuna previsione circa la ripartibilità dei costi non inammissibili fra i diversi beneficiari finali della misura - quantomeno di quelli a beneficio di tutti o di alcuni dei soggetti. In mancanza, gli stessi non possono che gravare sull'Ente pubblico che ha accettato la gestione e le responsabilità dell progetto di che trattasi.

Rilevata, però, la giustificata preoccupazione di codesta Amministrazione di evitare l'insorgere di un contenzioso con l'Amministrazione provinciale, si richiama l'attenzione sulla previsione del Complemento di Programmazione che per gli Accordi di Programma impone il ricorso a procedimenti di conciliazione e di definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo.
Si suggerisce, dunque, di rimediare al conflitto riferito ricorrendo ai procedimenti suindicati, come, peraltro, espressamente disposto dall'art. 12 dell'Accordo di Programma SITR.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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