POS. I Prot._______________/247.11.2007

OGGETTO: Agricoltura e foreste - Lavoratori addetti al servizio antincendio - Permessi sindacali.

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste
PALERMO


1. Con nota 5 ottobre 2007, n. 19099, il Dipartimento in indirizzo trasmette la nota dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di xxxx 24 luglio 2007, n. 7044, rappresentando di condividere le perplessità in quella espresse e chiedendo il parere di questo Ufficio sulla problematica di seguito riassunta.
L'Ispettorato riferisce che ogni anno le Organizzazioni sindacali trasmettono gli elenchi contenenti i nominativi degli operai aventi diritto ai permessi sindacali.
In particolare, e con riferimento agli operai assunti a tempo determinato, sono stati trasmessi da un sindacato non firmatario del contratto collettivo applicato ai lavoratori di che trattasi un elenco di 10 operai aventi incarichi sindacali dirigenziali con la richiesta di applicazione agli stessi delle tutele e delle prerogative sindacali.
Altro sindacato - firmatario del contratto collettivo applicato - ha trasmesso l'elenco dei nominativi (n. 11) aventi diritto ai permessi sindacali, in quanto componenti di RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e (anche contemporaneamente) componenti di direttivi provinciali, regionali e nazionali.
L'Ispettorato ritiene spropositato il numero dei lavoratori ammessi ad usufruire dei permessi sindacali per ciascuna delle organizzazioni indicate, manifestando, inoltre, perplessità sulla circostanza che un lavoratore che svolge la sua attività per due o tre mesi l'anno possa usufruire di ben dieci giorni al mese di permessi sindacali.
Si chiede, pertanto, di conoscere se l'Ispettorato debba aderire incondizionatamente alle richieste che pervengono dalle diverse OO.SS., sia firmatarie che non firmatarie del contratto collettivo applicato, e se debba concedere permessi sindacali in numero illimitato sia con riguardo alle unità di operai-rappresentanti sindacali, sia riguardo al monte ore individuale.
Si chiede infine di conoscere quale sia l'organismo, a livello regionale, incaricato di effettuare i controlli sui permessi di che trattasi.

2. Le problematiche poste sono relative, in via generale, ai diritti sindacali di cui ai titoli III e IV della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), con specifico riferimento ai criteri di rappresentatività normativamente previsti, ai sensi dell'art. 19 per il godimento delle prerogative sindacali, nonchè, in particolare, al godimento del diritto ai permessi sindacali retribuiti di cui agli artt. 23 e 30.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori - come risultante dopo l'esito del referendum abrogativo del 1995 - le prerogative previste dal titolo III, e tra queste i permessi sindacali, sono riconosciute a tutte (e sole) le associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati all'unità produttiva.
Solo nell'ambito delle associazioni sindacali così individuate possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) .
A seguito del referendum del 1995 è venuta meno la previsione della lettera a) dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori che assegnava - per la costituzione di r.s.a. - rappresentatività sindacale anche alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A tal proposito, è necessario evidenziare che la Corte costituzionale ha ritenuto che il referendum del 1995 ha inciso esclusivamente sull'art. 19 dello Statuto, lasciando inalterata la legislazione che, in altri ambiti, fa riferimento alla maggiore rappresentatività sindacale: "il criterio selettivo stabilito dall'art. 19 vale esclusivamente per l'individuazione dei sindacati le cui rappresentanze nelle unità produttive produttive sono destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della l. n. 300/1970". Di conseguenza "agli effetti delle norme che, ai livelli sovra-aziendali, attribuiscono alle associazioni sindacali più rappresentative la legittimazione a stipulare determinati contratti collettivi.................oppure diritti di informazione e consultazione................la nozione di maggior rappresentatività si definisce autonomamente dall'art. 19, in base alle singole disposizioni che la utilizzano" (cfr. Corte costituzionale 12 luglio 1996, n. 244).
A tal proposito la dottrina ha precisato che la riscrittura dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non produce alcuna modifica nell'ambito di quelle disposizioni che fanno riferimento alla generica nozione di sindacato maggiormente rappresentativo (ad es. le norme che individuano i destinatari delle comunicazioni in assenza di r.s.a. o l'art. 2, comma 25, l. 549/1995, che introduce la figura del sindacato comparativamente più rappresentativo), incidendo, invece, modificandone il profilo soggettivo, su tutte le ulteriori norme che si riferiscono alle r.s.a. (art. 47, l. 428/1990 sul trasferimento d'azienda; artt. 1, comma 2, e 4, comma 2, l. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi) ovvero alle associazioni sindacali di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori poiché, essendo esplicitamente richiamato il soggetto collettivo costituito secondo le previsioni dell'art. 19, sarà necessario attenersi al criterio selettivo stabilito dalla norma riformata dal referendum del 1995(cfr. Diritto del lavoro, Le fonti del diritto sindacale, seconda edizione, Commentario Franco Carinci a cura di C.Zoli, ed. UTET, cap. 3.2.1.8, pag. 158).

Chiarito quanto sopra - in esito al quesito circa la spettanza dei permessi sindacali ai rappresentanti del sindacato indicato come non firmatario del contratto collettivo (nazionale e/o regionale) applicato ai lavoratori forestali - si rassegna che ai medesimi lavoratori non può essere riconosciuto, non solo il diritto ai permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 23 dello Statuto, ma nemmeno gli altri diritti disciplinati all'interno del titolo III dello Statuto dei lavoratori, nè quelli disciplinati al titolo IV ma riferentesi all'art. 19 del medesimo Statuto (ad es. l'art. 30 relativo ai permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle associazioni sindacali).
E del resto, l'art. 19 dello statuto dei lavoratori, dopo il referendum del 1995, ha superato il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto dalla Corte costituzionale che, con sentenza 12 luglio 1996, n. 244, ha respinto la proposta questione di legittimità, confermando il carattere inderogabile dell'art. 19 nell'attuale formulazione che riconosce il carattere di rappresentatività ai soli organismi sindacali firmatari di un contratto - anche solo aziendale, purchè a contenuto normativo - applicato all'unità produttiva.

In ordine alla inestensibilità delle prerogative di cui al titolo III ai sindacati privi del requisito di rappresentatività di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori (cioè i sindacati non firmatari di alcun contratto collettivo applicato all'unità produttiva), un discorso a parte va fatto solo per l'art. 26 dello statuto, relativo ai contributi sindacali.
La norma è stata riformata dal referendum del 1995 che - nell'abrogare i commi secondo e terzo (relativi al diritto dei sindacati di percepire i contributi sindacali tramite trattenuta sui salari, e al diritto del lavoratore di chiedere il versamento del contributo) - ha lasciato sopravvivere solo il primo comma, relativo al diritto dei lavoratori di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali.
La questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, relativamente all'inquadramento dell'obbligo del datore di lavoro di procedere al versamento degli stessi ai sindacati.
In un primo momento la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si trattasse di cessione parziale di credito retributivo senza la necessità di accettazione del datore di lavoro, ed a prescindere dal fatto che il sindacato beneficiario dei contributi fosse o meno firmatario di contratti collettivi, ritenendo configurarsi condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare la trattenuta e il versamento al sindacato indicato dal lavoratore (cfr. Cass. 26-2-2004, n. 3917 e Cass. 26-7-2004, n. 14032).
Nello stesso periodo la stessa Corte di Cassazione si è espressa negativamente, sostenendo che l'obbligo di versamento può fondarsi attualmente solo sull'autonomia contrattuale, espressa nella contrattazione collettiva, e non è automaticamente estensibile in favore di quei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, con la conseguenza che gli stessi possono ottenere la trattenuta in favore del proprio sindacato solo in forza di un accordo da ricondurre alla delegazione di pagamento, che perciò richiede il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. 3-2-2004, n. 1968 e Cassa. 3-6-2004, n. 10616)
Il contrasto sembrerebbe, da ultimo, composto con l'intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con sentenza 22-12-2005, n. 28269, ha preso posizione a favore della tesi della cessione di credito retributivo, con conseguente obbligo del datore di lavoro di procedere alle trattenute e al relativo versamento a semplice richiesta del lavoratore, senza nessuna necessità di consenso, a favore di qualunque sindacato indicato dal lavoratore, a prescindere dal criterio di rappresentatività di cui all' art. 19 dello statuto dei lavoratori.

3. La problematica della rappresentatività sindacale, però, per completezza di trattazione, non può ritenersi esaurita nei termini sopra esposte.
Infatti, accanto al criterio di rappresentatività sindacale di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori, se ne affianca un altro differente che prevede che le organizzazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle unità produttive aziendali - escluse dalla possibilità di costituzione di r.s.a. ai sensi dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori - possono, avendone i requisiti, partecipare all'elezione per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, stipulato in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, intercorso tra il Governo e le parti sociali.
Tale accordo (artt. 4 e 5, parte seconda) autorizza a concorrere alle liste elettorali per l'elezione delle r.s.u.:
a) le associazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità produttiva;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo nel caso in cui accettino espressamente e formalmente quanto contenuto nell'accordo stesso e presentino una lista elettorale corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
I sindacati suddetti rinunciano a costituire r.s.a., i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (possono anche convivere nella stessa unità produttiva r.s.a. ed r.s.u.) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele attribuiti dal titolo III dello statuto dei lavoratori, inoltre, le r.s.u., sul versante contrattuale, hanno la titolarità - unitamente alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati all'unità produttiva - alla contrattazione collettiva integrativa.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che uno dei più grossi inconvenienti scaturiti dal referendum del 1995 "è quello di avere prodotto elementi innovativi non sempre agevolmente coordinabili con l'assetto delle relazioni industriali scaturenti dal Protocollo di luglio 1993, per basarsi detto Protocollo (unitamente al già citato accordo 20 dicembre 1993) su una previsione (e regolamentazione) delle r.s.u. (destinate in molte unità produttive alle sostituzioni delle r.s.a.), fondata su un criterio di rappresentatività completamente mutato a seguito del <>, ed incentrato unicamente su criterio dell'effettività dell'azione sindacale" (cfr. Cass. 26-2-2002, n. 2855).
Nonostante la rilevata scarsa coordinazione del sistema, è ormai indiscutibilmente ammesso il criterio di rappresentatività delle r.s.u., considerando che le stesse - "che rispondono ad un diverso criterio di rappresentatività sindacale in azienda (quello elettivo con soglia di sbarramento, ma privo di esclusività in quanto aperto ad ogni associazione sindacale che abbia anche solo aderito all'accordo interconfederale : cfr. Cass. 5 maggio 2003, n. 6821) - sono pienamente legittime anche se deviano dal criterio di rappresentatività posto dall'art. 19 Stat. Lav., fondato sulla mera sottoscrizione di un contratto collettivo applicabile nell'unità produttiva; ed altrettanto legittime sono, in linea di massima le prerogative sindacali pattiziamente previste per le r.s.u. che non sono condizionate a monte dal previo riscontro della sussistenza della rappresantitività sindacale ex art. 19 Stat. lav." (cfr. Cass. 1-2-2005, n. 1892)
A tal proposito si rileva che il 12 dicembre 1996 è stato stipulato l'accordo nazionale per la costituzione di R.S.U. Forestali; in virtù di ciò l'organizzazione sindacale che dovesse risultare priva dei requisiti di rappresentatività ai sensi dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori per non essere firmataria di contratto collettivo o aziendale applicabile all'unità produttiva, può ricorrere al riconoscimento del diverso criterio di rappresentatività aziendale di cui all'accordo 12 dicembre 1996 (r.s.u. Forestali), nel cui merito non si entra, limitandosi solo a rilevare che in caso di accettazione espressa e formale delle condizioni in esso previste ( ripartizione dei seggi, numero dei componenti le r.s.u., misura dei diritti), detta accettazione deve essere portare a conoscenza delle organizzazioni sindacali che il citato accordo hanno sottoscritto e che, quindi, sono da considerare i destinatari dell'adesione e i soggetti idonei a verificare il contenuto dell'accettazione (cfr. Cass. 8-3-2004, n. 4652).

Con riferimento specifico ai permessi sindacali retribuiti, si precisa che ai componenti delle rappresentanze unitarie previste dall'accordo interconfederale del 1993 non spettano i permessi per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali di cui all'art. 30 dello statuto dei lavoratori, giacchè l'art. 4 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 prevede che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti permessi e libertà sindacali già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori (artt.19-27). Discende da ciò, che non può ritenersi transitato in capo ai dirigenti delle r.s.u. il diritto previsto all'art. 30 dello statuto dei lavoratori, che trova la propria collocazione al successivo titolo IV del medesimo statuto.
Eventualmente, detto diritto potrebbe essere attribuito ai dirigenti delle r.s.u., in aggiunta a quelli oggetto dell'accordo interconfederale del 1993, se previsto da disposizione pattizia in tal senso (cfr. Trib. di Frosinone 1-2-2000, in Massimario della giurisprudenza del lavoro 2000, n. 5, pagg 488-489). A tal proposito si rileva che, qualora dovessero essere costituite (o risultare già costituite) r.s.u per gli operai forestali, il riferimento pattizio è alla regolamentazione contenuta nell'indicato accordo nazionale r.s.u. forestali del 12 dicembre 1996.

4. Quanto sopra chiarito, in relazione alla spettanza dei diritti sindacali diversamente regolamentata in ragione dei differenti criteri di rappresentanza di cui all'art. 19, per le r.s.a., e di quello di cui all'accordo interconfederale del 1993, nonche di quello eventualmente specifico di categoria (nella fattispecie quello del 1996 più sopra indicato), per l'eventuale costituzione di r.s.u., si passa ora ad esaminare i quesiti posti, con esclusivo riferimento ai sindacati firmatari dei contratti (nazionale e integrativo regionale) applicati agli operai forestali.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani riferisce di ritenere spropositato il numero dei lavoratori ammessi ad usufruire dei permessi sindacali per ciascuna delle organizzazioni sindacali, chiedendo se debba aderire incondizionatamente alle richieste di permessi sindacali, indipendentemente dalla fissazione di un numero di soggetti beneficiari degli stessi.
Il quesito trova soluzione all'art. 14 del contratto collettivo integrativo regionale (CIRL) per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agrario del 27 aprile 2001, che stabilisce il numero dei delegati di cantiere, esattamente nei seguenti termini:
- "in ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo";
- "nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a 50 potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione".

La stessa norma contrattuale disciplina poi il numero di giornate lavorative massime concedibili agli operai (appartenenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di che trattasi) a titolo di permessi retribuiti.
I permessi retribuiti sono accordati nella seguente misura:
- agli operai membri dei comitati direttivi regionali e nazionali delle singole organizzazioni sindacali spettano 12 giorni lavorativi nell'anno, usufruibili anche consecutivamente se non superiori a tre;
- agli operai dirigenti provinciali e agli operai delegati di cantiere i permessi retribuiti concedibili sono un massimo di sei giorni nell'arco di sei mesi di lavoro e, detti giorni (sei) devono essere utilizzati (sono cumulabili) entro un periodo massimo di sei mesi (non possono cioè cumularsi con giornate maturate in semestri differenti da quello di riferimento).
E' chiaro che se il singolo operaio riveste la qualità di delegato di cantiere unitamente ad altra di dirigente degli organi direttivi del sindacato di appartenenza (provinciale, regionale, nazionale) ha diritto di godere di più permessi retribuiti, a seconda della qualificazione rivestita, fermo restando il monte ore regionale di permessi retribuiti, omnicomprensivo, di 3000 ore fissato dal successivo art. 15 del CIRL.

Come già evidenziato da questo Ufficio (su problematica identica esaminata con parere 22708/174.98.11, su richiesta di codesto Assessorato) trattandosi, nella fattispecie, di rapporto di lavoro a tempo determinato, i predetti limiti quantitativi - poiché espressamente riferiti a periodi di 12 e di 6 mesi - vanno proporzionalmente ridotti in relazione al turno delle giornate lavorative per il quale l'operaio è stato avviato, in conformità anche al principio desumibile dal CCNL relativamente al godimento delle ferie che, nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, riducono il rateo proporzionalmente al periodo di servizio prestato.

5. In ordine al quesito relativo all'individuazione dell'organismo, a livello regionale, incaricato di verificare il monte ore goduto dalle organizzazioni sindacali, esso è esattamente individuato dall'art. 15, punto 5), del CIRL nella "Direzione Regionale delle Foreste" cui tutte le comunicazioni relative ai permessi retribuiti sono inoltrate dal Segretario responsabile, statutariamente, della struttura regionale dell'organizzazione sindacale.
In particolare le comunicazioni in questione sono quelle di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 15 del CIRL e cioè:
- la comunicazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno della distribuzione semestrale per ogni Provincia delle ore da utilizzare (sino al massimo di 3.000 complessive in sede regionale). In mancanza di espressa comunicazione si intende tacitamente rinnovata la distribuzione comunicata nel semestre precedente;
- 15 giorni prima della data di fruizione dei permessi retribuiti ogni organizzazione sindacale interessata richiederà espressamente il permesso sindacale, specificando il nome del lavoratore che beneficierà del permesso, il numero delle ore che si intendono utilizzare e la struttura aziendale;
- le suddette richieste potranno essere avanzate, nel limite del monte ore regionale, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.
Il sistema approntato contrattualmente, come sopra riportato, permette al Dipartimento regionale delle foreste, cui le suddette comunicazioni affluiscono, di avere tutte le informazioni necessarie per la verifica della corretta utilizzazione dei permessi e, sopratutto per la verifica del monte ore regionale di cui ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto gode.
Sempre per esplicita previsione contrattuale (art. 15, punto 5), tutte le comunicazioni che affluiscono al competente livello di amministraziopne regionale vanno, dallo stesso, trasmesse all'amministrazione periferica di competenza dove i diritti sindacali in questione saranno materialmente goduti.

Conclusivamente, si rassegna che, qualora l'Amministrazione richiedente rilevasse particolari criticità nel sistema di godimento dei diritti sindacali in rapporto ad esigenze dell'organizzazione del lavoro, come pare emergere dall'odierna richiesta di parere, l'unica sede in cui affrontare detti rilievi non può che essere quella della (prossima) contrattazione con le parti sociali, non potendosi fare ricorso a criteri di applicazione e regolamentazione dei diritti e delle prerogative contrattualmente stabiliti differenti da quelli di cui al contratto attualmente applicato, le cui previsioni, a tutela di tutte le parti stipulanti vanno rigorosamente applicati, così come sottoscritti.
Nel caso in cui, invece, dovessero sorgere controversie tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse, vanno composte ai sensi dell'art. 28 del CCNL 16 luglio 1998, cui l'art. 25 del Cirl rinvia per tutto quanto non previsto dal contratto regionale.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".








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