Pos. I Prot. _______ /249.07.11

OGGETTO: Organi - Organi camerali - Compensi.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 16 ottobre 2007, n. 2140)

PALERMO
1. L'art. 26, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, statuisce che "in ragione della autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363".
Il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio", all'art. 1, comma 1, prevede, tra l'altro, che i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi delle camere di commercio sono determinati dai consigli camerali individuando altresì i criteri per la loro determinazione.
In relazione a tali previsioni , codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, in sede di relazione sulla verifica amministrativo contabile effettuata presso la Camera di commercio di xxxxxxx, ha formulato rilievi sulle spese sostenute per gli organi camerali evidenziando l'irregolarità della deliberazione n. 8/2003, adottata dal consiglio della predetta Camera di commercio per la determinazione degli emolumenti spettanti a membri degli organi camerali; in particolare, risulta dalla predetta relazione che la citata deliberazione n. 8/2003, non fa esplicito riferimento al "criterio" utilizzato per la determinazione dei compensi, così come invece"esige" l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 363/2001, ed altresì che la medesima deliberazione n. 8/2003, ha previsto per i membri della giunta, il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori della Camera de qua la cumulabilità dell'indennità di funzione con i gettoni di presenza, laddove la Ragioneria Generale dello Stato, in varie occasioni, ha invece affermato il principio dell'alternatività dei due emolumenti.
Ciò premesso vien chiesto se, in forza del disposto del riportato art. 26, comma 11, della legge regionale n. 4/2003, per la determinazione dei compensi degli organi camerali debba esclusivamente farsi riferimento al D.P.R. n. 363/2001, dovendosi ritenere "superata ogni precedente disposizione in materia", e, in particolare, il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1993.
Tenuto conto poi dei rilievi formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito alla alternatività tra indennità di funzione e gettone di presenza, vien chiesto al riguardo l'avviso dell'Ufficio specificando altresì "quali adempimenti la Scrivente dovrà adottare per le erogazioni nel pregresso indebitamente operate".
Infine, considerato che nella citata deliberazione n. 8/2003, "non è prevista alcuna correlazione con il reale espletamento delle funzioni, ..., si chiede di sapere se tale previsione sia, invece, necessaria".

2. Preliminarmente, in via generale, si fa presente che il sistema dei compensi da corrispondere al presidente e ai componenti degli organi collegiali di enti , aziende e istituti sottoposti al controllo della Regione ha trovato omogenea e compiuta disciplina nell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e nel D.P.Reg. 21 luglio 1994 ("Compensi spettanti ai Presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali") che, per quanto qui rileva, nell'allegata Tabella "A", individua analiticamente i compensi mensili spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle Camere di commercio della Regione.
Si fa presente altresì, con riferimento, in particolare, ai predetti Enti camerali, che l'art. 26, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, (riportato in epigrafe) ha espressamente "recepito" nell'ordinamento regionale il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 ("Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio"), il quale all'art. 1, prevede, tra l'altro, che "i consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio".
Pertanto, in forza del "recepimento" disposto dalla citata norma regionale di cui all'art. 26, comma 11, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi camerali -in luogo del sistema normativo delineato dall'art. 1 della l.r. n. 15/1993 e dal correlato D.P.Reg. 21 luglio 1994- è necessario fare riferimento esclusivamente alle previsioni contenute nel "recepito" regolamento statale, il quale attribuisce ai consigli camerali la competenza per la determinazione dei medesimi compensi; conseguentemente, dalla adozione delle deliberazioni dei consigli camerali di attuazione del riportato art. 1 del D.P.R. n. 363/2001, i compensi da corrispondere ai componenti degli organi camerali sono quelli determinati nelle medesime deliberazioni e non più quelli previsti nella tabella "A" allegata al citato D.P.Reg. 21 luglio 1994.
Ciò detto, passando ora a considerare i rilievi formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento alla deliberazione n. 8/2003, adottata dal consiglio camerale della Camera di commercio di xxxxxxx in attuazione del riportato art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 363/2001, giova anzitutto richiamare il medesimo art. 1 del D.P.R. n. 363/2001, che al comma 1, così dispone: "I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione".
Il successivo comma 2 del medesimo art. 1 del D.P.R. n. 363/2001, prevede poi che "le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita".
Risulta dalla citata relazione della Ragioneria Generale dello Stato (trasmessa in stralcio in allegato alla richiesta di parere) che "con la citata DC n. 8/2003, l'ente ha fatto attenzione soltanto a rispettare le fasce previste dal DPR 363, senza esplicitare il criterio utilizzato per la loro determinazione, come esige l'art. 1 dello stesso regolamento, ........ .
In effetti si è costatato che la specifica determinazione degli emolumenti non fa esplicito riferimento né al numero delle imprese iscritte o annotate nel RI, né alle entrate riscosse per diritti annuali o di segreteria".
Risulta poi nella deliberazione in esame n. 8/2003 (anche questa trasmessa in allegato alla richiesta di parere), che il consiglio della Camera di commercio di che trattasi, prima di deliberare di fissare i compensi annui spettanti agli organi camerali nella misura proposta dalla Giunta camerale, ha, tra l'altro, espressamente premesso:
"-Visto l'art. 1 del D.P.R. n. 363/2001;
-Considerato che il numero delle imprese iscritte nel Registro Imprese dell'Ente è superiore a 80.000".
I riferimenti sopra riportati evidenziano dunque, per tabulas, che il consiglio camerale sopra indicato, nella determinazione dei compensi in questione, ha esplicitamente tenuto in considerazione il criterio del numero delle imprese iscritte nel relativo Registro, così come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 363/2001; vero è poi che le premesse della deliberazione in esame non contengono invece un esplicito riferimento al criterio delle entrate riscosse dall'ente camerale (criterio anch'esso previsto dal predetto art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 363/2001, pur se non con una diretta e proporzionale correlazione con l'ammontare concreto delle indennità); pur tuttavia, si osserva al riguardo che ai fini della considerazione del predetto criterio delle entrate riscosse non può non valere, comunque, il generale richiamo all'art. 1 del D.P.R. n. 363/2001, pure contenuto nelle premesse sopra riportate. Pertanto, sotto tale profilo, il rilievo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato appare superabile.
Per quanto invece concerne il rilievo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato in merito alla alternatività tra indennità di funzione e gettone di presenza, si osserva quanto segue.
Sotto il profilo formale si rileva che, alla stregua di una interpretazione strettamente letterale, il riportato art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 363/2001, prevede espressamente che i consigli camerali determinano, in alternativa tra loro, le indennità di funzione "o" le altre forme di compenso, comunque denominate, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi camerali.
Dal punto di vista sostanziale si rileva poi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, i gettoni di presenza da corrispondere ai componenti di organi collegiali hanno "natura indennitaria" (cfr. C.d.S., sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2876; Corte dei conti, sez. contr. Enti, 15 gennaio 1991, n. 4), ciò nel senso che tale compenso non è correlato soltanto alla effettiva partecipazione alle sedute, ma retribuisce tutta l'opera comunque prestata compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute; per conseguenza l'attribuzione del gettone di presenza in aggiunta alla indennità di funzione determinerebbe una ingiustificata duplicazione di compensi che non trova fondamento in un'ottica di contenimento della spesa per gli organi camerali e che sarebbe altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza.
Le argomentazioni qui formulate risultano confermate dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato che nella relazione citata in epigrafe, richiama la propria nota n. 935 del 26 gennaio 2007, indirizzata ad una Camera di commercio, laddove si è precisato che "la formulazione dell'art. 1 del DPR363/01, induce a ritenere che la stessa abbia assegnato al Consiglio la potestà di determinare, in modo alternativo, l'indennità di funzione o le altre forme di compenso, tutte comunque di natura indennitaria, spettanti ai componenti degli organi".
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, la deliberazione in esame n. 8/2003, laddove prevede per i membri della giunta, il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori della Camera de qua, la cumulabilità dell'indennità di funzione con il gettone di presenza, non risulta conforme al dettato dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 363/2001.
Per quanto poi concerne gli adempimenti che codesta Amministrazione dovrà adottare "per le erogazioni nel pregresso indebitamente operate" si evidenzia anzitutto, che in forza dei principi generali in materia di efficacia dei provvedimenti amministrativi, l'atto amministrativo, sebbene invalido conserva la sua efficacia e continua a produrre i suoi effetti fino al momento della sua rimozione in sede giurisdizionale o amministrativa. Per conseguenza, nella fattispecie, la deliberazione n. 8/2003, rimane efficace fino a quanto non ne verrà pronunciato l'annullamento dal competente organo giurisdizionale ovvero fino a quando non sarà rimossa mediante atto di ritiro adottato, in via di autotutela, dal medesimo organo collegiale che la ha emanata; essendo dunque attualmente efficace la deliberazione n. 8/2003, la misura dei compensi annuali da corrispondere ai componenti degli organi camerali non può che essere quella ivi prevista.
Si fa presente altresì che in forza del generale potere di vigilanza sugli enti in questione di cui è titolare l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio"), nonché dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 29/1995, l'amministrazione vigilante deve comunque compiere ogni attività che risulti necessaria a ricondurre nell'alveo della legittimità l'azione amministrativa camerale. In particolare, nella fattispecie in esame, ben potrà codesto Assessorato richiamare l'ente camerale interessato ed invitarlo ad annullare in autotutela la deliberazione di determinazione dei compensi annuali disponendo altresì la restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti; in tal modo l'esercizio del potere di vigilanza si configurera come funzionale all'esigenza di garantire il rispetto da parte dell'ente vigilato dei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la legalità e l'imparzialità dell'azione camerale, alla luce peraltro delle valutazioni espresse dallo scrivente nonchè alla luce del rilievo espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Ed invero, il rilievo di illegittimità formulato da codesta Amministrazione, anche se non produce direttamente la inefficacia dell'atto che risulta non conforme a legge, comporta, comunque, un onere di conformazione da parte dell'ente camerale che lo ha adottato.
Infine circa la necessità di prevedere espressamente, nella deliberazione di determinazione dei compensi, che il compenso spettante ai componenti degli organi camerali sia correlato con il "reale espletamento delle funzioni", si osserva brevemente che tale esplicita previsione, sebbene conforme alle ordinarie regole di buona amministrazione, non appare strettamente necessaria, in quanto l'indennità di funzione, come tale, è di per sé connessa alla funzione, e, cioè, alla carica ricoperta, ed è correlata sia ai compiti svolti in relazione alla partecipazione alle riunioni collegiali sia agli altri compiti di natura accessoria.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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