Pos. III   Prot. N. /252.07.11 



Oggetto: Esecuzione D.P. di decisione di ricorso straordinario in materia di differenze retributive.Refluenze su trattamento di quiescenza e previdenza.



                               
Allegati n........................                   
                              Assessorato regionale                                     Agricoltura e Foreste                                     Dipartimento regionale interventi                             infrastrutturali 
                                   
                              Istituto Regionale della 
                              Vite e del Vino 


                      e p.c. Presidenza della Regione 
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale   


                                          PALERMO 


   
  1-Con nota del 15 ottobre 2007 n.87439 codesto Assessorato ha trasmesso la richiesta di parere dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino relativa alla problematica in oggetto indicata. 
  Con nota prot.n. 17797 del 25 ottobre 2007 quest'Ufficio ha interpellato il Dipartimento in indirizzo circa gli orientamenti assunti e i comportamenti applicativi adottati in sede di esecuzione di analoghi ricorsi. 
  Detto Dipartimento ha relazionato al riguardo con nota prot.n.189378 del 12 dicembre 2007, che si allega in copia, manifestando tuttavia la necessità del parere dello scrivente relativamente ai quesiti attinenti ai rapporti con l'INPDAP, ente al quale è obbligatoriamente iscritto il personale dell'Istituto della Vite e del Vino. 


  2- Si prende atto della risposta del Dipartimento del personale che ha riferito che nelle ipotesi in cui, come evidenziato dall'Istituto, a ricorrenti vittoriosi non vengano erogate differenze stipendiali, perché già in quiescenza da oltre cinque anni precedenti il primo atto interruttivo della prescrizione, non ha proceduto a riliquidare la buonuscita mentre ha rideterminato il trattamento pensionistico erogando anche gli arretrati non prescritti. 
  Infatti, a differenza del diritto alla buonuscita, che si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla pensione è imprescrittibile. 
  Accertato dunque che alla data di cessazione dal servizio un determinato importo era entrato a far parte della retribuzione e quindi della base pensionabile il soggetto ha diritto all'integrale computo ai fini della determinazione della prestazione pensionistica della differenza retributiva che gli sarebbe spettata in servizio seppure si siano prescritte le singole rate del maggior stipendio (cfr.C.Conti, sez.giur.reg Marche, 20-2-1995,n.184 e sez.giur.FVG 22-1-1996,n.9), fatta comunque salva la prescrizione dei ratei pensionistici pregressi. 
  La circostanza che per tale differenza stipendiale non siano stati versati contributi non ha rilievo avuto riguardo al principio dell'automaticità delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui all'art.2116 c.c.(cfr.C.Conti sez.giur.Sicilia 7-3-2007, n.612). 
  L'omesso versamento dei contributi non esonera infatti l'ente previdenziale dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza (cfr.C.Conti sez.giur.Sicilia 19-1-2006, n.612) afferendo al rapporto interno tra ente previdenziale e datore di lavoro al quale è estraneo il prestatore di lavoro.  
  Di conseguenza sia l'INPDAP che la gestione pensionistica dell'Istituto Vite e Vino, sono tenuti a riliquidare ciascuno per la propria parte il trattamento di quiescenza.  
  Quanto agli adempimenti che l'Istituto deve porre in essere e, in particolare,alla prospettata ipotesi di trattenere, per la parte a carico del dipendente, i contributi dovuti per legge sulle somme dichiarate utili a pensione corre l'obbligo di rappresentare che la Corte dei Conti sez.giur. Friuli-Venezia Giulia con sentenza n.383 del 2002 nel confermare un proprio precedente, n.228 del 1998, ha osservato che anche in mancanza di contribuzione, un determinato emolumento che abbia i crismi della pensionabilità può certamente entrare a far parte del trattamento di quiescenza, con recupero postumo della relativa contribuzione nei confronti del pensionato. Tuttavia si ritiene da evidenziare la circostanza che la sentenza si riferisce a emolumenti corrisposti all'interessato quando era in attività di servizio. 
   
   


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.   

       Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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