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2- Si prende atto della risposta del Dipartimento del personale che ha riferito che nelle ipotesi in cui, come evidenziato dall'Istituto, a ricorrenti vittoriosi non vengano erogate differenze stipendiali, perché già in quiescenza da oltre cinque anni precedenti il primo atto interruttivo della prescrizione, non ha proceduto a riliquidare la buonuscita mentre ha rideterminato il trattamento pensionistico erogando anche gli arretrati non prescritti. |
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Infatti, a differenza del diritto alla buonuscita, che si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla pensione è imprescrittibile. |
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Accertato dunque che alla data di cessazione dal servizio un determinato importo era entrato a far parte della retribuzione e quindi della base pensionabile il soggetto ha diritto all'integrale computo ai fini della determinazione della prestazione pensionistica della differenza retributiva che gli sarebbe spettata in servizio seppure si siano prescritte le singole rate del maggior stipendio (cfr.C.Conti, sez.giur.reg Marche, 20-2-1995,n.184 e sez.giur.FVG 22-1-1996,n.9), fatta comunque salva la prescrizione dei ratei pensionistici pregressi. |
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La circostanza che per tale differenza stipendiale non siano stati versati contributi non ha rilievo avuto riguardo al principio dell'automaticità delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui all'art.2116 c.c.(cfr.C.Conti sez.giur.Sicilia 7-3-2007, n.612). |
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L'omesso versamento dei contributi non esonera infatti l'ente previdenziale dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza (cfr.C.Conti sez.giur.Sicilia 19-1-2006, n.612) afferendo al rapporto interno tra ente previdenziale e datore di lavoro al quale è estraneo il prestatore di lavoro. |
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Di conseguenza sia l'INPDAP che la gestione pensionistica dell'Istituto Vite e Vino, sono tenuti a riliquidare ciascuno per la propria parte il trattamento di quiescenza. |
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Quanto agli adempimenti che l'Istituto deve porre in essere e, in particolare,alla prospettata ipotesi di trattenere, per la parte a carico del dipendente, i contributi dovuti per legge sulle somme dichiarate utili a pensione corre l'obbligo di rappresentare che la Corte dei Conti sez.giur. Friuli-Venezia Giulia con sentenza n.383 del 2002 nel confermare un proprio precedente, n.228 del 1998, ha osservato che anche in mancanza di contribuzione, un determinato emolumento che abbia i crismi della pensionabilità può certamente entrare a far parte del trattamento di quiescenza, con recupero postumo della relativa contribuzione nei confronti del pensionato. Tuttavia si ritiene da evidenziare la circostanza che la sentenza si riferisce a emolumenti corrisposti all'interessato quando era in attività di servizio. |
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