POS. I Prot._______________/259.11.2007

OGGETTO: Servizio antincendio - Inserimento lavoratori con garanzie occupazionali ex art. 45 ter, comma 5, l.r. 16/1996.

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Foreste
PALERMO

1. Con nota 17 ottobre 2007, n. 19877, codesto Dipartimento chiede il parere di questo Ufficio in ordine ad una problematica posta dall'Ispettorato ripartimentale di XXXX - con nota 2 ottobre 2007, n. 6491 - e relativa all'interpretazione dell'art. 45 ter, commi 5 e 6, della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, inserito dall'art. 43 della l.r. 14 aprile 2006, n. 14.
L'Ispettorato riferisce che la Commissione M.O.A. di XXXX ha inserito nel contingente antincendio con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative, in sovrannumero, i lavoratori che, ai sensi del comma 5 della norma suindicata, hanno prestato servizio dal 1996, per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB.
L'interpretazione della Commissione comporta, di fatto, l'aumento della dotazione provinciale degli operai addetti alle attività antincendio di cui all'art. 56, comma 5, lett. a), b) e c), della l.r. 16/1996.
L'Ispettorato ritiene invece che l'inserimento nell'elenco speciale, di cui al comma 1 dell'art. 45 ter, dia diritto ai lavoratori indicati al successivo comma 5, alla garanzia occupazionale di 78 giornate lavorative, trattandosi di lavoratori che non possiedono i requisiti previsti al comma 2 del medesimo art. 45 ter per l'iscrizione all'elenco speciale.

2. Con riferimento al quesito posto, si rassegna che questo Ufficio ha già trattato la problematica sottoposta con parere 17 ottobre 2007, n. 17360/266.11.2007, inviato per conoscenza anche a codesto Assessorato che, in pari data, e quindi prima di acquisire la suindicata trattazione, ha formulato la presente richiesta di parere.
La problematica posta dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, infatti, trova soluzione nell'indicato parere, in cui è affrontata la questione relativa alla garanzia occupazionale da riconoscere ai lavoratori di cui al secondo capoverso dell'indicato comma 5, art. 45 ter della l.r. 16/1996.
Ciononostante, si ribadisce che dall'interpretazione dell'art. 45 ter della l.r. 16/1996 - condotta in base alle indicazioni emerse dai resoconti parlamentari - di seguito parzialmente riportati - è emerso che ai soggetti di che trattasi si è voluto riconoscere la garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative per avere detti lavoratori, di fatto, svolto, a partire dal 1996, due turni lavorativi per ogni anno nell'arco di un decennio. Infatti nella relativa discussione d'aula viene esplicitamente chiesto: "di riconoscere il rango di centunisti a persone che rientrerebbero nell'articolo 49, cioè come cinquantunisti. Ma di fatto, previo accordo con la Prefettura, tali lavoratori hanno ottenuto dal 1996, quindi parliamo di un ....... iter di almeno dieci anni, il secondo turno.......... sulla base di perizie che vengono fatte annualmente e che ci riportiamo da dieci anni: quindi, parliamo di somme che effettualmente sono già inserite in bilancio per il dipartimento foreste." (intervento dell'On. Virzì, pagg. 74 e 75 del resoconto della seduta d'aula n. 368 del 24-25 marzo 2006, relativa alla discussione degli emendamenti all'art. 43 "Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali" del disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e riordino delle carriere del personale del Corpo forestale" n.d.r.) .

All'intervento suindicato, seguono gli interventi del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, rispettivamente, chiariscono, il primo: "se è vero quanto affermato dall'onorevole Virzì, cioè che esistono lavoratori che dal 1996 ad oggi espletano di fatto il ruolo di centunisti, allora è giusto" (riconoscergli la garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative); precisa l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: "si tratta di lavoratori ai quali i due turni sono stati assicurati nell'arco del decennio. Quindi, non si fa altro che sancire formalmente tale loro condizione" (di centunisti, n.d.r.) "che, altrimenti, per le risultanze derivanti dall'applicazione di questa norma," (il riferimento e' all'art. 43 "Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali" del disegno di legge in discussione - poi divenuto art. 43 della l.r. 14/2006 e art. 45 bis e 45 ter della l.r. 16/1996 n.d.r.) "passerebbero da cinquantunisti a sessantottisti" (recte: settantottisti n.d.r.) "e quindi, sarebbero degradati rispetto al diritto che hanno acquistato da dieci anni a questa parte" (passaggi riportati alla pag. 75 del resoconto della seduta d'aula n. 368 del 24-25 marzo 2006, n.d.r.).

Detti lavoratori, ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 45 ter della l.r. 16/1996, sono inseriti nell'elenco (speciale) provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza - e quindi, nella fattispecie, per 101 giornate lavorative - diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'ar. 48, comma 1, e dall'art. 49, comma 2, della legge e cioè: secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia (che nello specifico caso decorre dall'entrata in vigore dell'art. 45 ter) e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici (art. 48, comma 1, l.r. 16/1996), con l'attribuzione di un punteggio, nella formulazione della graduatoria, di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'amministrazione forestale, in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio varrà il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici (art. 49, comma 2, l.r. 16/1996).

Detta interpretazione pare altresì coerente con quanto statuito al comma 7 dell'art. 44 della l.r. 14/2006 che dispone: "E' istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integraioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali".
Dalla disposizione surriportata discende che i lavoratori oggetto della presente trattazione - pur dovendosi ritenere inclusi nell'elenco speciale di cui all'art. 45 ter della l.r. 16/1996 - non appartengono però al contingente cui il medesimo art. 44 assegna la garanzia occupazionale di settantotto giornate lavorative, dovendosi, invero, ritenere, per quanto finora detto, che agli stessi va riconosciuta la garanzia occupazionale di centouno giornate.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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