Pos.1   Prot. N. /261.07.11  


Oggetto: Impiego pubblico. Concorsi e assunzioni. Nomina commissione giudicatrice in data antecedente alla riapertura dei termini per la partecipazione.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.


PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
A seguito dell'indizione di alcuni concorsi per titoli ed esami, tra i quali un concorso per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo, il comune di Agrigento ha provveduto ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, secondo quanto previsto dal D.P.Reg. 3.2.1992.
Il Dipartimento richiedente riferisce che successivamente al predetto sorteggio sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande del precitato concorso per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo e precisa, altresì, che nel nuovo bando risulta specificamente confermata la commissione giudicatrice risultante dal sorteggio già effettuato.
Viene, inoltre, rilevato che trascorso il nuovo termine l'ente locale di cui si discute ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di cui è questione, la quale si è insediata esercitando le relative funzioni.
Nella nota cui si risponde il Dipartimento evidenzia che in prossimità della data fissata per le prove del concorso in argomento è stata presentata un'istanza indirizzata al sindaco del Comune, al segretario generale ed al presidente della commissione giudicatrice, con la quale viene richiesta la sospensione delle dette prove concorsuali. L'istante, ritenendo che il mantenimento della medesima commissione dopo la riapertura dei termini ha determinato una disparità di trattamento tra i concorrenti, lamenta l'illegittimità del procedimento concorsuale e chiede che si proceda ad un nuovo sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice.
Si rappresenta, altresì, che in conseguenza della presentazione della predetta istanza, il segretario generale dell'ente, dopo aver accertato che anche per gli altri concorsi banditi dal Comune era stato seguito il medesimo iter, ha ritenuto di dover informare i presidenti di tutte le commissioni giudicatrici invitandoli, in via precauzionale, a sospendere i relativi procedimenti concorsuali in itinere e, al contempo, ad approfondire la questione.
Non essendo pervenuto alcun chiarimento da parte dei presidenti delle commissioni il segretario generale ha chiesto a codesto Dipartimento di esprimersi in merito alla legittimità delle operazioni concorsuali ed in particolare alla permanente validità del sorteggio effettuato anteriormente alla riapertura dei termini.
Nel manifestare dubbi circa l'effettività dell'interesse del soggetto che ha presentato l'istanza di sospensione del procedimento concorsuale e circa l'autonoma impugnabilità dell'atto di nomina di una commissione giudicatrice prima della conclusione del procedimento concorsuale, codesto Dipartimento rivolge allo Scrivente il quesito sopradescritto e chiede di esprimere il proprio parere in merito.
2. Su quanto esposto va, in via preliminare, evidenziato che nel sistema delineato dall'art. 3 della l.r. 12/1991 e dal D.P.Reg. 3 febbraio 1992 applicato, nell'ambito della propria autonomia regolamentare (artt. 1, comma 7, e 4 del Regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica), dal comune di Agrigento anche in relazione al procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per dirigenti, il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice e la relativa nomina non possono essere considerati come atti disgiunti ed autonomi.
Tale considerazione trova, in primo luogo, concreto riscontro nell'organizzazione dello schema procedimentale disposto dal precitato D.P.Reg 3 febbraio 1992, caratterizzato da una sequenza di atti posti in essere in tempi brevissimi e volto al celere espletamento di uno degli adempimenti prodromici allo svolgimento delle prove concorsuali.
Infatti, ai sensi degli artt. 9 e 10 del precitato D.P.Reg., una volta esaurite le operazioni di sorteggio, sono immediatamente comunicati all'Organo esecutivo dell'ente locale i nominativi dei componenti estratti, i quali, vengono immediatamente informati dell'avvenuta scelta entro le successive 24 ore; entro i successivi cinque giorni, i predetti soggetti destinatari, valutate le eventuali incompatibilità nello stesso art. 9 indicate, devono fare pervenire all'amministrazione dell'ente la formale accettazione dell'incarico.
Acquisite le accettazioni, l'Organo esecutivo dell'ente provvede alla formale nomina dei componenti che viene agli stessi notificata unitamente all'avviso di convocazione per la seduta d'insediamento che deve essere fissata entro e non oltre 15 giorni dalla data della nomina.
Ora, da quanto esposto nella nota cui si risponde non sembra, in effetti, che l'ente locale in questione abbia rispettato l'iter procedimentale appena sommariamente rappresentato, non avendo provveduto nei tempi ivi indicati agli adempimenti prescritti dagli artt. 9 e 10 del precitato D.P.Reg. nonché a quanto disposto dal comma 12 dell'art. 3 della l.r. 12/1991.
Ne' sembra che possa addursi a motivo del ritardo la riapertura dei termini. L'ente locale in discorso, infatti, avrebbe potuto provvedere tempestivamente alla nomina dei componenti sorteggiati anche dopo la riapertura dei termini, essendosi determinato a confermare, come risulta dal nuovo bando, la commissione giudicatrice già sorteggiata.
Tuttavia, non vertendo la questione posta dall'istante (e rivolta da codesto Dipartimento a quest'Ufficio) sul mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo della autorità amministrativa di assolvere agli adempimenti connessi con le funzioni di cui si è appena riferito, ci si esime da ulteriori osservazioni, rilevando, comunque, che l'eventuale non corretto svolgimento delle procedure concorsuali può essere fatto valere da tutti i candidati che si ritengano lesi direttamente e concretamente.
Quanto alla legittimità, nel caso di riapertura dei termini, della conferma dei componenti di una commissione giudicatrice precedentemente sorteggiati, lo Scrivente ritiene che i generali principi di trasparenza e imparzialità nelle procedure per l'accesso al pubblico impiego e della par condicio tra i concorrenti impongano all'Amministrazione, nell'interesse pubblico alla migliore selezione possibile, di garantire che le decisioni delle commissioni giudicatrici siano adottate in piena indipendenza ed imparzialità e che venga effettuata la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei all'espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso garantendo a tutti i concorrenti uguali possibilità ed escludendo che eventuali condizioni soggettive possano favorire o porre a priori qualcuno di essi in posizione di vantaggio.
Conseguentemente, mentre non si rinviene alcuna specifica disposizione che preveda in via obbligatoria l'effettuazione del sorteggio posteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, lo Scrivente ritiene che, in generale, la prassi di effettuare il sorteggio dei componenti della commissione dopo la scadenza dei termini sopracitati sia da osservare prioritariamente essendo in piena armonia con i principi sopradescritti.
Ove, però, in particolari ipotesi come la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, motivi di economicità e celerità nell'espletamento delle procedure concorsuali inducano al mantenimento degli adempimenti procedimentali già effettuati, appare del tutto legittimo che l'amministrazione provveda alla conferma della commissione giudicatrice già costituita.
D'altra parte, tra le attività che precedono l'avvio delle operazioni concorsuali, al fine di evitare qualsiasi condizionamento, costituisce ineludibile e preliminare incombenza di ciascun componente della commissione giudicatrice l'accertamento e la conseguente dichiarazione dell'insussistenza di cause d'incompatibilità con i partecipanti al concorso.

A conclusione delle superiori osservazioni, è appena il caso di rilevare che, in generale, nei casi come quello esposto, non possono essere ritenute di pregio le argomentazioni in merito alla "mancata dimostrazione dell'interesse a ricorrere" del soggetto che ha presentato l'istanza ovvero in merito alla non autonoma impugnabilità del provvedimento di costituzione della commissione giudicatrice di un concorso; l'Amministrazione, in ogni caso, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, può, infatti, annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni, un provvedimento ritenuto illegittimo.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  







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