POS. II Prot._______________/273.07.11

OGGETTO: Incarico di commissario liquidatore di società cooperative attribuito a dipendenti regionali. Configurabilità di attività di servizio.





ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO
PALERMO





1. Con nota 7981/Area AA.GG. dell'8 novembre 2007 codesto Dipartimento, corrispondendo ad analoga richiesta formulatagli da un dipendente nominato commissario liquidatore di società cooperativa in quanto iscritto nell'elenco regionale dei dipendenti cui conferire l'incarico di commissario liquidatore di cui al D.A. 11 dicembre 2002, ha chiesto se tale incarico si configuri quale servizio d'istituto, considerandosi, quindi, in servizio così come previsto per tutti gli altri dipendenti che espletano la propria attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro.



2. Con decreto 11 dicembre 2002, codesto Assessorato, nella considerazione "che in alcune procedure di liquidazione coatta amministrativa si verifica il succedersi di numerosi commissari liquidatori e che il fenomeno si manifesta o con la mancata accettazione dell'incarico o con le dimissioni presentate anche dopo breve tempo dall'accettazione stessa", e stimando opportuno, dopo due rinunce o dimissioni, di affidare gli incarichi a dipendenti della Regione, dirigenti o funzionari, con la necessaria esperienza e professionalità, ha istituito un separato elenco per tali dipendenti.

Il decreto in questione individua il requisito esperienziale nel personale che abbia prestato almeno sei mesi di attività nel servizio vigilanza cooperative di codesto Dipartimento, nonchè nel personale degli ispettorati e degli uffici del lavoro, prevedendo che "l'iscrizione nel predetto elenco avverrà a domanda" (art. 2).

Tale circostanza, di per sé, esclude che l'assunzione degli incarichi in questione possa ritenersi ricompresa tra gli obblighi di servizio, dal momento che l'iscrizione nel predetto elenco avviene su base volontaria, e anche nella considerazione che l'art. 5 del D.A. 11/12/2002, richiamando l'art. 10 del D.A. 18/5/1995, prevede per tali incarichi la corresponsione di compensi.

Pertanto, in mancanza di una disposizione legislativa che autorizzi l'assenza per l'espletamento dell'incarico in questione (v. ad es. art. 3, comma 16, l.r. 30 aprile 1991, n. 12), lo svolgimento degli incarichi de quo non può assimilarsi a servizio d'istituto.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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