Pos. 1   Prot. N. /290.07.11 



Oggetto: Enti locali. Direttore generale. Cumulabilità dell'incarico.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

PALERMO





1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito alla possibilità di cumulare l'incarico di Direttore generale presso un ente locale con altro incarico dirigenziale presso lo stesso ente e, per converso, in merito alla possibilità di affidare al Direttore generale funzioni dirigenziali.
In particolare, il Dipartimento richiedente riferisce che, nell'ambito dell'attività ispettiva dei deputati regionali, è stata formulata un'interrogazione parlamentare relativamente alla conferibilità dell'incarico di Direttore generale ad un dirigente dello stesso ente.
Dopo aver riassunto la normativa relativa alla nomina del Direttore generale (art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni) ed aver espresso alcune osservazioni sulla specialità della figura in discorso, "diversa dai dirigenti, con compiti di coordinamento e di sovrintendenza nell'attuazione delle direttive del governo", codesto Dipartimento espone le proprie considerazioni circa la natura del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed i contenuti che nello stesso atto possono essere disciplinati.
Nel rammentare la disciplina normativa di riferimento relativa alle competenze degli organi locali nella materia ed agli atti normativi degli stessi enti (comma 4 dell'art. 5 della l. 127/97 e successive modificazioni come introdotto dal comma 3 dell'art.2 della l.r. 23/98; comma 2 dell'art. 4 della l. 142/90 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 48/91 e successive modificazioni), codesto Dipartimento esprime il proprio avviso circa la possibilità di cumulare le funzioni dirigenziali con quelle di Direttore generale nonché circa la correlata possibilità di affidare al Direttore generale funzioni dirigenziali, ove non sussistano specifici divieti da parte di disposizioni legislative o statutarie, ritenendo che, in linea di principio, non possa essere opposto a tale tesi "il divieto di riconduzione in unico soggetto delle posizioni di controllore e controllato, atteso che tale divieto incide, semmai, sulla legittimità del singolo atto, comportando l'adozione delle opportune cautele idonee ad evitare la produzione di un vizio".
Infine, rappresentando che, nel caso di cumulo di funzioni, al Direttore generale dovrebbe essere corrisposta un'unica indennità che comprenda sia il compenso relativo alla funzione di Direttore generale che la retribuzione fondamentale ed accessoria del dirigente, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.
2. Sembra allo Scrivente che per la soluzione dei quesiti posti vada, in via preliminare, delineato il ruolo che riveste il Direttore generale e la natura dell'incarico dello stesso, quale risulta dalle disposizioni normative afferenti.
Ed infatti, come si evince dal tenore dell'art. 108 del D.lgs. 267/2000, i compiti e le funzioni espressamente riservati dal Legislatore al Direttore Generale attengono da un lato all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e dall'altro alla funzione di sovrintendere alla gestione dell'Ente attraverso la pianificazione degli obiettivi e dei risultati.
Sono attribuite al Direttore generale, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione, prevedendo, altresì, che i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni, rispondano allo stesso Direttore del proprio operato.
Tale funzione di "mediazione", volta a tradurre in azioni le indicazioni politico-strategiche, va analizzata alla luce della sempre più marcata separazione fra i compiti di indirizzo politico-strategico della giunta e quelli di tipo gestionale dei dirigenti in cui l'individuazione di una figura di vertice nella struttura organizzativa costituisce lo strumento per la realizzazione di una efficace sintesi tra programmazione dei risultati e definizione degli obiettivi da raggiungere.
A tal fine, si ribadisce, lo stesso art. 108 sopracitato assegna al Direttore generale una posizione di sovraordinazione funzionale nei riguardi dei dirigenti da esercitare anche impartendo direttive e vigilando sull'osservanza e sull'attuazione delle stesse.
Conseguentemente, sembra allo Scrivente che pur essendo investito di compiti e funzioni che valgono a conferirgli una posizione differenziata e atipica rispetto a quella degli altri dirigenti la figura di cui è questione debba essere collocata tra la dirigenza dell'ente (Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 3.10.02, n. 5216; Cass. Civile, Ord. 12.06.06, n. 13538).
Ne' pare che l'attribuzione ad un soggetto "esterno" della funzione di direttore generale "...al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato..." possa spingere ad una differente caratterizzazione di tale funzione.
Sembra, invece, che pur con le peculiarità strettamente collegate alla tipologia della figura che ci occupa, caratterizzata dalla eventualità e temporaneità dell'incarico - eventuale, dal momento che il Legislatore attribuisce al sindaco e al presidente della provincia la facoltà e non l'obbligo ("possono") di nominare un direttore generale; temporaneo, atteso che la durata dell'incarico è strettamente legata al mandato politico e comunque alla permanenza del rapporto fiduciario -, lo stesso appaia coerente con i principi generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche (vedi art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni; art. 110 del D.Lgs. 267/2000).
Ciò posto, fermo restando, ovviamente, la possibilità di affidare l'incarico di Direttore generale ad un dirigente dello stesso ente cui va applicata la medesima normativa che consente ai dirigenti di svolgere la propria attività presso soggetti diversi dall'ente di appartenenza, si ritiene che dalle superiori considerazioni discenda de plano la non cumulabilità dell'incarico dirigenziale con l'incarico di Direttore generale e correlativamente l'impossibilità di affidare al Direttore generale funzioni dirigenziali.
Deve, infatti, considerarsi che in questi casi si concretizzerebbe la conflittuale coincidenza tra la posizione del soggetto cui sono affidate funzioni di supervisione e coordinamento della gestione amministrativa svolte dal personale dirigenziale e soggetto che in qualità di dirigente è tenuto a rispondere al direttore generale, come previsto dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Non può, quindi, condividersi quanto sostenuto dal Dipartimento richiedente non trattandosi, in questo caso, di conflitto "eventuale" determinante l'obbligo di astenersi ogni qualvolta uno o più atti posti in essere possano essere collegati ad un interesse proprio del soggetto emanante bensì della generale sovrapposizione di funzioni dirigenziali inconciliabili.
Stante la soluzione del quesito principale ci si astiene dall'esaminare la questione relativa agli aspetti retributivi che resta, in conseguenza di quanto sopraesposto, assorbita.
Infine, è appena il caso di rilevare (come peraltro evidenziato da codesto Dipartimento) che il potere regolamentare esercitato dalla giunta nella redazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è vincolato ai principi posti dalla legge ed allo statuto che, nell'ambito dei predetti principi, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e l'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 1, lett. a, l.r. 48/91 e successive modificazioni).
Conseguentemente, l'assenza di uno specifico divieto stabilito dalla legge o dallo statuto non consente in via generale un esercizio indifferenziato del potere regolamentare esercitato dalla giunta nella disciplina de qua ma, al contrario, l'esercizio della potestà in parola deve essere rigorosamente svolto entro i limiti di quanto prescritto dalle disposizioni sovraordinate.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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