Pos. 3   Prot. N. 294.11.07  



Oggetto: Lavori restauro. Affidamento diretto direzione lavori. Superamento del limite di € 100.000 di cui all'art. 11 l.r. n. 7/2002.






PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale
Dei Servizi Generali, di Quiescenza
Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Palermo




1.Con la nota prot. n. 183912 del 3 dicembre 2007 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
Con D.D.G. n. 7331 del 22.07.2004 è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di restauro di una Chiesa sita in xxx. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione per competenze tecniche, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza ai lavori, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è stata prevista la somma di € 122.947,71.
Con disciplinare n. 1111 del 18.12.2003 l'amministrazione regionale ha affidato all'Architetto xxx l'incarico sopra descritto ponendo il limite economico di cui all'art. 11 della l. r. n. 7/02 ( €100.000 Iva esclusa).
Durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza BB. CC .AA di xxx ha ritenuto indispensabile la redazione di n. 2 perizie di variante e suppletive a seguito di "ritrovamenti straordinari avvenuti e non prevedibili in fase progettuale", con conseguente rimodulazione del quadro economico progettuale.
Rileva codesto Dipartimento di avere proceduto a liquidare al professionista le parcelle delle competenze per complessivi € 91.294,94 ma di avere restituito con nota n. 42180 del 20.03.2007 la parcella e la relativa fattura del 26.01.2007 di €7.751,99 prodotta dall'architetto " nella considerazione che l'incarico era stato conferito ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 e ritenendo che il compenso pattuito fosse comprensivo di tutte le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al disciplinare di incarico..".
Con nota n. 1468 del 10 luglio 2007 la Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx ha ritrasmesso la parcella e la relativa fattura per la liquidazione motivando che "la prestazione resa dal professionista per la redazione delle perizie di variante trova la modalità di pagamento già definita nel disciplinare in questione".
Codesto Dipartimento ritiene invece che "la stessa non possa essere liquidata in quanto costituirebbe palese inosservanza dei limiti posti dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 tenuto conto che non risultano conferiti ulteriori incarichi alla professionista per la redazione delle perizie in argomento".



2. Con riferimento alla fattispecie in esame per determinare il compenso spettante al professionista, non può che farsi riferimento al disciplinare per l'incarico in questione che regola compiutamente le prestazioni professionali oggetto del rapporto contrattuale, indicando peraltro i criteri per la determinazione del compenso.
Esaminando il suddetto contratto, all'articolo 2 viene espressamente previsto che " Il professionista...resta obbligato all'osservanza della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e della normativa nella stessa esplicitata, fermi restando, a pena di nullità, I limiti e gli obblighi di cui all'art. 11 della stessa legge."
All'art. 6 si legge: "L'onorario... sarà desunto dalle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle "A" e "B" allegate alla legge 02.03.1949 n. 43, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali per l'ingegnere e l'architetto, e s.m.i. e, fermi restando in ogni caso e comunque, il limite economico inderogabile di cui all'art. 11 della l.r. n. 7/02 e la disponibilità economica del capitolo di pertinenza".
All'art. 10 viene precisato che " ....... Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori spetta ai professionisti il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta ai professionisti il pagamento degli onorari per spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%".
Sulla base di quanto sopra riportato si osserva che la clausola prevista all'art. 6 ultima parte del disciplinare " fermi restando in ogni caso e comunque, il limite economico inderogabile di cui all'art. 11 della l.r. n. 7/02 e la disponibilità economica del capitolo di pertinenza" nonché quanto disposto all'art. 2 ultima parte "fermi restando, a pena di nullità, I limiti e gli obblighi di cui all'art. 11 della stessa legge"pongono-relativamente al compenso spettante al professionista -un principio di carattere assoluto e inderogabile.
Tale disciplina, del resto, è coerente con la normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico che prevedeva, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 16/2005, ed in campo nazionale della legge 62/2005, che gli incarichi professionali potessero essere affidati ad un professionista di fiducia solo qualora non superassero la soglia di €100.000.
Infatti nel caso in cui l'importo delle prestazioni professionali superi tale soglia di applicazione, ma sia inferiore alla soglia comunitaria, l'ente appaltante, ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, è tenuto a procedere alla scelta del professionista con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento.
Nelle more dell'adozione di tale provvedimento lo Scrivente Ufficio, con parere prot. n. 18183/255.11.06 e l'Assessorato regionale per i lavori pubblici, con circolare del 22 dicembre 2006, hanno precisato che gli enti possano ricorrere sia al pubblico incanto che alla licitazione privata applicando il combinato disposto dell'art. 62 del D.P.R n. 554/99 (che disciplina la licitazione privata) e dell'art. 17 comma 11 della l. 109/94 ( che prevede la procedura del pubblico incanto).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, può ritenersi che il superamento del limite di € 100.000 determinerebbe la nullità del disciplinare incarico sia perché tale sanzione è espressamente prevista all'art. 2 dello stesso contratto sia perché risulterebbe violata una norma inderogabile di legge, quale l'art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nel testo coordinato con la normativa regionale, che, come già rilevato, prevedeva- prima delle modifiche di cui alla l.r. n. 16/05- il limite di € 100.000 per l'affidamento senza procedure concorsuali di incarichi professionali oltre il quale, per le motivazione sopra esplicitate, sarebbe stato comunque necessario procedere alla gara.
Conseguentemente, posto che il disciplinare di incarico costituisce la fonte di legittimazione per la redazione delle perizie di variante e suppletive, l'onorario va comunque ricondotto entro i limiti complessivi sopra precisati comprensivi delle parcelle per le perizie de quibus.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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