Pos. I Prot. _______ /299.07.11

OGGETTO: Cooperazione e cooperative - Cooperative giovanili - Circolare applicativa dell'art. 65 l.r. n. 17/2004.


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
(rif. n. 6 dicembre 2007, n. 3617)

PALERMO
1. Con la lettera sopra indicata codesto Ufficio di Gabinetto rappresenta che con foglio vettore n. 41358 del 9 novembre 2007, il Dirigente Generale del Dipartimento industria ha trasmesso la circolare avente ad oggetto le "modalità applicative dell'art. 65 della l.r. 17/2004".
Ciò premesso -considerato che la predetta bozza di circolare contiene "indicazioni attuative di disposizioni di legge" ed ha "riflessi anche economici rilevanti"- vien chiesto il parere dello scrivente "sul contenuto della stessa e della sua legittima emanazione".

2. Preliminarmente, in via generale, si osserva che le circolari sono atti interni che trovano fondamento nel potere di autorganizzazione della P.A., ossia, nel potere -spettante a tutte le pubbliche amministrazioni- di organizzare la propria struttura, la propria attività, la propria vita interna (cfr. Caringella, "Corso di diritto amministrativo", Giuffrè, 2005, 312 e ss.); in particolare, per quanto rileva in questa sede, le circolari interpretative, concernenti l'interpretazione di fonti normative, quali leggi o regolamenti, hanno come scopo quello di orientare l'azione amministrativa e di perseguire una uniforme applicazione del dettato normativo di riferimento.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate, deve affermarsi che, nella fattispecie, rientra certamente tra i poteri di codesta Amministrazione l'adozione di una circolare destinata a disciplinare le modalità applicative della norma regionale indicata in epigrafe e, conseguentemente, nessun rilievo può essere formulato dallo scrivente circa la legittima emanazione della stessa.
Passando ora a considerare il contenuto della circolare in esame -precisato, in via generale, che le circolari devono rispettare il disposto normativo oggetto di interpretazione- si fa presente che, le indicazioni ed i suggerimenti forniti dall'Ufficio vanno inquadrati nell'ottica della fattiva collaborazione finalizzata ad una migliore redazione della circolare de qua laddove la stessa dovesse risultare lessicalmente poco chiara ovvero poco aderente al dettato normativo.
A tal fine appare anzitutto opportuno richiamare l'art. 65 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, che al comma 1, così dispone:
"Dopo il comma 5-bis dell'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5-ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.".".

Considerato che oggetto della circolare in esame sono le disposizioni di cui ai commi 5 ter e 5 quater dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si suggerisce la seguente riformulazione del titolo della medesima circolare: "Art. 22, commi 5 ter e 5 quater, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotti dall'art. 65, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Riconoscimento maggiori spese alle cooperative giovanili. Modalità applicative".
Si fa presente ancora che il comma 5 ter dell'art. 22 della l.r. n. 25/1993, sopra riportato, nell'indicare quali destinatarie del beneficio ivi disciplinato le cooperative giovanili di cui al comma 5 del medesimo art. 22 -e, cioè, le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37-, ne individua specificamente due distinte categorie:
a) le cooperative giovanili che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse;
b) le cooperative giovanili che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
In altri termini, il riconoscimento delle eventuali maggiori spese, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, concerne sia le cooperative giovanili che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere per cause indipendenti dalla loro volontà, sia le cooperative giovanili che, a prescindere dalla circostanza di aver subito un ritardo, abbiano modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Pertanto, la circolare in esame -laddove in premessa riconduce la possibilità del riconoscimento delle maggiori spese sostenute solo alla ipotesi dei ritardi nella realizzazione delle opere, comprendendo in tale fattispecie anche l'ipotesi di modifica del progetto originario determinato dalla necessità di adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro- va correttamente modificata alla stregua della interpretazione normativa sopra delineata.
Con riferimento al punto 1 della circolare in esame, rubricato "Beneficiari", si osserva, sotto il profilo formale, che l'uso di frasi entro parentesi non appare conforme alla natura esplicativa della medesima circolare.
Dal punto di vista sostanziale, perplessità suscita, poiché non trova riscontro nella norma regionale sopra riportata, la precisazione secondo cui le società cooperative devono avere "fatturato maggiore di zero negli ultimi tre esercizi con bilancio approvato o dichiarazione dei redditi presentata". Tenuto conto poi che il comma 5 ter,sopra richiamato, statuisce espressamente che gli interessati che richiedono l'accesso al beneficio in questione devono avere "già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione", si suggerisce di modificare la circolare in questione laddove invece prevede la necessità di aver già avviato al lavoro il "50% del numero (di soci giovani) stabilito nel provvedimento di concessione delle agevolazioni".
Con riferimento al punto 2 della circolare, che disciplina le "Maggiori spese", sembra opportuno specificare che l'elencazione delle tipologie di ulteriori spese sostenute (che possono essere riconosciute ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti) ha carattere esemplificativo.
Alla lettera e), l'espressione "e che il degrado" andrebbe sostituita con "qualora il degrado"; alla lettera f), l'espressione "ritardi imputabili a sentenze passate in giudicato in favore della cooperativa" andrebbe sostituita con "ritardi connessi a procedimenti giurisdizionali conclusisi con sentenza passata in giudicato favorevole per la cooperativa".
Con riferimento al punto 3 della circolare de qua, che disciplina "Presentazione delle domande e istruttoria", la contemporanea previsione sub lettera a), di due diverse limitazioni temporali ("alla data delle richieste delle maggiori spese"; "entro sei mesi dalla data del collaudo finale") determina incertezza e andrebbe adeguatamente modificata; per il riferimento al "50% dei soci" che devono essere giàavviati al lavoro, si richiama l'osservazione sopra formulata al riguardo.
Infine, merita segnalare che l'art. 29, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, prevede la pubblicazione, tra l'altro, delle "circolari ... in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse": alla luce di tale previsione, tenuto conto altresì che appare necessario portare a conoscenza degli interessati la circolare in esame, dovrà provvedersi alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; in relazione a tale adempimento va inserita in calce alla circolare de qua la seguente formula "la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana".


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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