Pos. II   Prot. N. / 7.11.08 



Oggetto: D. Lgs. 152/2006 - Effetti del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 40, c.4 - Applicabilità ai decreti emessi durante la previgente normativa.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
Dipartimento territorio ed ambiente
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 2, n. 467 del 4 gennaio 2008, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se la disposizione contenuta al quarto comma dell'art. 40 del d. lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" possa essere applicata anche ai giudizi di compatibilità ambientale emessi antecedentemente all'entrata in vigore di detta normativa.
In particolare, considerato che detto art. 40, rubricato "effetti del giudizio di compatibilità", al quarto comma, innovando rispetto alla normativa previgente, dispone che "Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subìto nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione", e considerato che il giudizio di compatibilità ambientale reso anteriormente a tale prescrizione ( in base al DPR 12 aprile 1996 ) riguarda progetti non ancora pienamente attuati, viene chiesto se a questi ultimi vada applicata la limitazione in discorso.


2 - Il c.d. testo unico in materia ambientale (d. lgs. 152 del 2006 ) ha provveduto ad unificare in un unico corpo normativo quanto previsto dalle allora vigenti norme in materia, mantenendo (per quanto qui interessa ) la distinzione tra procedura di VIA in sede statale, disciplinata dagli artt. 35-41 e procedura di VIA in sede regionale o provinciale disciplinata dagli artt. 42-47. Tale distinzione è ora basata sulla differente competenza all'autorizzazione del progetto (art. 25 ) , nonché in base a criteri residuali specifici in caso di impatto del progetto sul territorio di due o più Regioni ovvero in caso di ripercussione degli effetti negativi derivanti dalla realizzazione del progetto sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione Europea ( artt. 35 e 42).
La disciplina della procedura di VIA, regolamentata alla parte seconda, è così suddivisa : nel capo I vi sono le disposizioni comuni in materia di VIA, valide cioè sia per la procedura in sede statale che per quella in sede regionale o provinciale; nel capo II sono contenute le disposizioni per la VIA in sede statale; nel capo III si rinvengono le disposizioni per la VIA in sede regionale o provinciale.
Secondo tale impostazione, gli articoli del capo I recanti le norme generali devono, di volta in volta essere confrontati ed integrati con gli articoli del capo II o III contenenti le specifiche discipline in sede statale e regionale o provinciale.
Pertanto, a seguito dell'avvenuta abrogazione da parte dell'art. 48 del d. lgs. 152/2006 delle norme recate dal DPR 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e del DPCM 3 settembre 1999 integrativo di questo, il quadro normativo per la VIA in sede regionale o provinciale è ora costituito dalle disposizioni comuni di cui al capo I del titolo III del suddetto d. lgs. 152/2006 e dal capo III dello stesso titolo contenente disposizioni specifiche per le procedure di VIA regionale e provinciale.
L'art. 40 in discorso è invece contenuto nel capo II del titolo III del d. lgs. 152/2006 e cioè nelle "Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale". Ciò induce ad escludere la sua applicabilità , in quanto norma speciale, nei procedimenti di competenza delle regioni.
Va segnalato, inoltre che l'art. 43 compreso nel capo relativo alle procedure in sede regionale o provinciale, statuisce che "Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 42, comma 1" e " Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto".
Ed ancora, l'art. 50 "Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali" dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati".  
Posto, pertanto, che la normativa di riferimento è quella recata dal suddetto d. lgs. 152/2006, il relativo art. 40 in questione non si ritiene applicabile nella Regione, per la sua allocazione sistematica, salva la sua adozione con apposito atto normativo.
Val la pena di notare come il giudizio di compatibilità ambientale afferente la realizzazione di un progetto e preventivo rispetto a questa, costituendo fase endoprocedimentale di un più ampio procedimento di tipo sostanzialmente autorizzatorio sfociante in un provvedimento ad hoc ( p. es. concessione edilizia ), dovrebbe perdere validità contestualmente alla scadenza della validità del provvedimento finale.
Tanto espresso in base alla situazione normativa oggi vigente, va comunque segnalato che sono in attesa di pubblicazione le norme di modifica della parte seconda del d. lgs. 152 del 2006.
Infatti, il 16 gennaio scorso il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo, recante modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti del d. lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007.
Detto testo normativo ( ricavato dallo Scrivente dal sito di "Italia Oggi" ) sostituisce l'intera parte seconda del d. lgs. 152/2006 e, al fine che qua interessa, abbandona la distinzione tra procedure specifiche per la VIA in sede statale ed in sede regionale e provinciale.
Al titolo III "La valutazione di impatto ambientale", l'art. 26 recante la disciplina della relativa decisione, al comma 6 statuisce che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata".
All'art. 35 "Disposizioni transitorie e finali" viene statuito che "1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 2 bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti. 2 ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.".
Posto, pertanto, che le suddette modifiche non sono ancora entrate in vigore e che la Regione siciliana ha una propria legislazione in materia, anche se mutuata dallo Stato ( prima il D.P.R. 12 aprile 1996 ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 6 del 2001 e poi il d. lgs. 152/2006 in forza degli articoli 43 e 50 dello stesso ), la Regione dovrà adeguare la propria disciplina (in quanto incompatibile con le nuove disposizioni ) alla novellata parte seconda del d. lgs. 152/2006 entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
In quella sede, al fine della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, andranno predisposte norme transitorie che regolino i rapporti sorti e definiti in base alla previgente normativa. Ciò in considerazione della complessità dell'applicazione del principio della normale irretroattività della legge e della necessità di esplicitare normativamente la volontà del legislatore di incidere su situazioni precedentemente regolate in maniera diversa.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si
consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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