Pos. 3   Prot. N. 1938 - 9/08.11  




Oggetto: Opere pubbliche - Richiesta di compensazione del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del testo coordinato della l. n. 109/1994 .







                      ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
                      DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 
                                      PALERMO 




1 - Con nota 21 dicembre 2007, n. 82173, codesto Dipartimento, sottopone allo scrivente la problematica posta dall'Ufficio del genio civile di Palermo con note 28 giugno 2007, n. 13622 e 3 dicembre 2007, n. 24232, in merito all'applicazione della "compensazione" prevista dall'art. 26, comma 4 bis, della l. n. 109/1994 ( nel testo coordinato con la l.r. di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni) richiesta da un'impresa appaltatrice in relazione all' eccezionale aumento del costo dei materiali da costruzione relativi a lavori consegnati in data 29 settembre 2003 ed ultimati il 28 settembre 2004.
Sull'applicabilità della disposizione codesta Amministrazione nutre dubbi perché "avulsa dal contesto temporale in cui si sono svolti i lavori" ed in quanto (la richiesta) "sembra esulare dalle procedure previste dal vigente apparato normativo".

2. L'art. 26 della legge n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia, ha eliminato l'istituto della revisione prezzi, disciplinato quello del prezzo chiuso e, con modifica introdotta con la legge regionale 29 novembre 2005, ha previsto un meccanismo di compensazione del prezzo dell'appalto nel caso di eccezionali aumenti del prezzo di singoli materiali da costruzione. Il comma 4 bis, e i successivi dispongono che :
"In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies".
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori .
4-quater. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi .
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2004 . A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003 .

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso".

La "compensazione" (introdotta nel novembre 2005) si riferisce non solo ai lavori che verranno appaltati dopo l'introduzione dell'istituto ma anche a quelli " eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2004" (comma 4 quinquies) con evidente (pur limitato) effetto retroattivo. La semplice interpretazione letterale di tale espressione lessicale conduce a ritenere che detti lavori possano essere stati iniziati prima di quella data applicandosi la compensazione alla parte eseguita successivamente.
La norma si riferisce infatti ai lavori "eseguiti" dal 1° gennaio e non a quelli "appaltati"; la sua funzione è infatti quella di intervenire sul sinallagma contrattuale in ragione della variazione dei costi verificatasi dal 1° gennaio in poi e a conferma di tale lettura dispone altresì che "per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003".
Sarebbe illogico, allora, ritenere che l'istituto trovi spazio soltanto per i lavori iniziati nel 2004 quando il legislatore prende in riferimento offerte formulate nel 2002.
Sembra pertanto che in ordine ai lavori in argomento, consegnati il 29-9-2003 ed ultimati il 28-9-2004 la compensazione possa riguardare quelli eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2004 in poi.
Ove l'offerta sia stata formulata entro il 31 dicembre 2002 (la data non risulta desumibile dagli atti trasmessi) si farà riferimento "ai prezzi individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003"; ove, al contrario, sia stata formulata dal 1° gennaio 2003 si farà riferimento ai prezzi rilevati dall'Assessore col primo decreto di cui al comma quater che, come previsto dal comma successivo deve rilevare anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi per l'anno 2003.
Quanto ai dubbi sul fatto che la richiesta dell'impresa "sembra esulare dalle procedure previste dal vigente apparato normativo" non si comprende a cosa l'Ufficio del genio civile intenda riferirsi; allo scrivente sembra sufficiente che già in sede di collaudo l'appaltatore abbia formulato le riserve fatte in merito alla pretesa compensazione.
A confermare le conclusioni dello scrivente concorre la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005, n. 871 laddove al punto 2.1, lett b) delle modalità operative dell'art. 26 (come vigente nello Stato ma analogo per contenuti alla norma regionale) ribadisce che la variazione del prezzo unitario viene applicata alle quantità contabilizzata nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione. (cfr. l'esempio applicativo di cui al punto 3).
La stessa circolare al punto 2.4. chiarisce poi che alla "compensazione" non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati. Dal che può ricavarsi come non sia neppure preclusiva per la sua applicazione la chiusura della contabilità dei lavori ove residuano risorse disponibili nei limiti indicati dal comma 4 sexies dell'art. 26.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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