Pos. III   Prot. N. 2980 / 11.08.11. 



Oggetto: Consorzio Autostrade Siciliane(CAS): riclassificazione del personale.




Allegati n...........................
                           
                          Assessorato regionale Lavori                         Pubblici 
                          Dipartimento Lavori Pubblici 
                                      Palermo          


                   
                  e p.c. Presidenza della Regione  
                          Dipartimento regionale del                             personale, dei servizi generali, di                             quiescenza, previdenza ed assistenza del                         personale 
                                      Palermo 



   
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, dovendo sottoporre alla Giunta regionale la delibera con la quale il Consorzio Autostrade Siciliane(CAS) ha approvato un nuovo sistema di classificazione del personale, ha chiesto il parere dello scrivente in ordine a detta classificazione. 
  Circa gli atti precedentemente assunti da detto ente il Dipartimento segnala che nel 2003 furono adottati sia il Regolamento di organizzazione e della Dirigenza in attuazione dell'art.1,co.3 della l.r. n.10 del 2000 sia il nuovo regolamento del personale e relativa pianta organica. Entrambi ricevettero l'approvazione della Giunta regionale che, tuttavia, per l'ultimo prescrisse alcune modifiche, tra le quali l'esclusione delle norme transitorie, alle quali l'Ente si è prontamente adeguato. 
  Con delibera del 2005 il Consorzio definì l'accordo contrattuale per i dipendenti impiegati e operai per il periodo 2004-2007.Tale rinnovo fu approvato dalla Giunta in quanto risultava in linea con il contratto nazionale del personale delle società autostradali. Detta contrattazione nazionale, infatti, con gli adattamenti imposti dalla natura di ente pubblico non economico del Consorzio, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti CAS in esecuzione dell'indirizzo espresso dal governo regionale (delib.G.R.n.58 del 1984). 
  La deliberazione sulla quale l'Assessorato nutre perplessità recepisce un accordo, non siglato da alcune organizzazioni sindacali aziendali, che si autoqualifica come integrativo delle norme regolamentari per il personale. 
  La disciplina ivi prevista, oltre a discostarsi dalla classificazione del personale di cui al vigente CCNL delle società autostradali riportata dal regolamento organico dell'ente, richiama, per la fase di prima applicazione, le norme del D.P.Reg. 24/7/2003 di recepimento dell'accordo riguardante l'ordinamento professionale dei dipendenti della Regione siciliana e degli enti del comparto regionale.  
  Il Consorzio ha precisato che l'adozione del nuovo sistema di classificazione ha riguardo alla natura giuridica di ente pubblico non economico e allo stato giuridico del personale il cui rapporto di lavoro, del tutto conforme a quello dei dipendenti regionali, è regolato dalla normativa sul pubblico impego. 


  2-Va preliminarmente osservato che i compiti dello Scrivente, quali indicati dall'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28-2-1979 n. 70, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana." non includono "il controllo di legittimità" di atti adottati da organi regionali o da enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e che l' attività consultiva allo stesso attribuita attiene all' "interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari". 
  Ciò premesso non ci si esime tuttavia nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell'Amministrazione dal rilevare quanto segue anche in base a riflessioni che l'Ufficio ha già avuto modo di svolgere sull'argomento.  
  In numerosi pareri quest'ufficio ha avuto modo di precisare che, in adempimento a quanto prescritto dall'art.1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, tutti gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, sono 

tenuti ad adeguare la propria organizzazione amministrativa - adottando appositi regolamenti ed anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano - al regime giuridico di cui al Titolo I della medesima legge regionale n. 10 del 2000.
  Quanto alla disciplina del rapporto di lavoro la suddetta legge di riforma traspone nell'ordinamento regionale gli esiti del processo svoltosi in ambito nazionale e conosciuto con il nome di "seconda privatizzazione". 
  Ed infatti mentre la cosiddetta alta o macro organizzazione resta governata dalla fonte pubblicistica, anche in ossequio alla riserva (relativa) di legge prevista dall'art. 97, comma 1, Cost., "tutte le materie relative ai rapporti di lavoro" dei dipendenti pubblici vengono ricondotte alla disciplina privatistica. 
  Pertanto, una volta fissate, da parte della legge e, sulla base di questa, da parte degli atti (amministrativi in senso stretto) delle singole amministrazioni, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la gestione concreta dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici resta assoggettata alle determinazioni assunte dagli organi competenti, i quali agiscono, a tal fine, "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), ed ai contratti collettivi. 
  Per quanto riguarda l'ambito della contrattazione regionale la l.r. 10 più volte citata all'art. 24 individua un unico comparto, costituito da amministrazione regionale ed enti di cui all'articolo 1 della medesima legge, modificabile sulla base di accordo sottoscritto dall'ARAN-Sicilia previa intesa con gli enti interessati.  
  La particolarità del caso che ci occupa risiede invero nella circostanza che il rapporto di lavoro presso il Consorzio risultava già sin dal 1984 regolato in base ad un contratto collettivo di fonte privatistica pur con gli adattamenti imposti dalla natura di ente pubblico non economico del Consorzio, operati anch'essi sulla base di un accordo, sottoscritto questo tra l'Ente e le Organizzazioni sindacali aziendali. 
  E conseguentemente nell'ambito del Consorzio la riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. sembrerebbe aver finora prodotto cambiamenti non tanto sulla disciplina del rapporto di lavoro ma per lo più sul versante dell' organizzazione e della dirigenza, per effetto di modifiche statutarie (di cui riferisce la nota di codesto Assessorato prot.614 del 13 /5/2004 in atti) e del regolamento ex art.1,co.3 l.r. n.10/ 2000 (atti tuttavia non inclusi nella documentazione allegata alla richiesta di parere). 
  Con evidente rovesciamento della situazione antecedente alla c.d. privatizzazione dell'impiego regionale, nell'attuale assetto dell'ordinamento del consorzio, alla fonte pattizia, quantomeno formalmente, risulta riconosciuta sia minore competenza, in termini di materie regolate, che minor forza, in quanto l'efficacia della medesima resta subordinata al recepimento con atto dell'Ente. 
  E forse proprio per ovviare a ciò, ma inserendo ulteriori elementi di confusione, anche la fonte pubblicistica, ossia il regolamento dell'Ente trae i suoi contenuti da una contrattazione aziendale.  
  Ciò detto in termini generali va tuttavia considerato che sinora sia codesto Assessorato che la Giunta regionale hanno mostrato di ritenere che il Consorzio debba continuare ad adottare, con i conseguenti atti organizzativi, come fonte regolatrice del rapporto d'impiego dei propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore autostradale e ciò, presumibilmente, anche sulla base di una nota ( prot.n.4562 del18-11-2002) nella quale l' Assessore alla Presidenza rivolgendosi a tutti i rami dell'Amministrazione specificava che il CCRL Area dirigenziale trovava applicazione solo negli enti pubblici non economici i cui dipendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2000 godevano del trattamento giuridico ed economico del personale regionale. 
  Ferma detta individuazione non possono che condividersi le perplessità che codesto Dipartimento nutre circa la riclassificazione in esame. 
  Ed invero su un sistema di riqualificazione che, come quello da ultimo adottato, non trovava riscontro nel CCNL di riferimento il Governo regionale si è già espresso negativamente in occasione dell'approvazione del regolamento organico. 
  Né a superare tale orientamento risulta utile il riferimento operato dal consorzio alla normativa del pubblico impiego regolante lo stato giuridico del relativo personale in maniera conforme a quello dei dipendenti regionali. 
  Come sopra evidenziato per effetto della privatizzazione dell'impiego regionale sono pochi gli aspetti del rapporto disciplinati da fonte legislativa. Inoltre con riferimento al CAS anche la legislazione regionale introduce elementi di differenziazione laddove per l'accesso ai posti per i quali è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo equipara detto Ente agli enti pubblici economici. 
  Conclusivamente il Consorzio che applica il CCNL delle società autostradali deve attenersi allo stesso anche per la revisione del sistema classificatorio non potendo essere frammischiate discipline contrattuali di diversi comparti assolutamente divergenti e non sovrapponibili. 


  3-Copia del presente parere viene inviata al Dipartimento del personale per acquisirne il competente avviso e affinchè valuti se interessare la Giunta regionale per un eventuale interpello dell''ARAN Sicilia circa l'applicabilità al personale consortile della contrattazione del comparto regionale.  


4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente
acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".















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Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale