POS. I Prot._______________/17.2008.11

OGGETTO: Imposte tasse e tributi - Tasse di concessione governativa regionale - Autorizzazioni sanitarie al trasporto di animali vivi.

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Ispettorato Veterinario

e, p. c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Finanze e Credito
LORO SEDI


1. Con nota 17 gennaio 2008, n. 115, l'Ispettorato in indirizzo chiede se le imprese di trasporto di animali vivi debbano pagare la tassa di concessione governativa regionale differenziata per attività commerciali o per arti o mestieri - a seconda se iscritte nel Registro delle imprese o all'Albo speciale delle imprese artigiane.
Interpellato al proposito l'Assessorato per il bilancio e le finanze ha ritenuto che la tassa dovuta dalle imprese di trasporto di animali vivi sia riconducibile all'autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre, di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 44, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c), relative, rispettivamente, a cisterne e altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli, a veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione al dettaglio, a veicoli adibiti al trasporto di carni e prodotti della pesca freschi e congelati.
Ritiene, invece, l'Ispettorato che l'attività di trasporto degli animali vivi sia regolamentata dagli artt. 36 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria, di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e dal Regolamento (CE) n. 1/2005, in ordine al rilascio della specifica autorizzazione sanitaria relativa al controllo d'idoneità dei veicoli.
Sulla fattispecie esposta, si chiede l'avviso di questo Ufficio.

2. In via generale, si espone che la tassa di concessione governativa va pagata in quanto trattasi di iscrizione in un albo, ruolo, registro o elenco con natura abilitante e per la quale viene emanato un provvedimento da parte di una P.A. .
Qualora per il rilascio di un provvedimento amministrativo o per l'iscrizione in un determinato registro, ruolo o albo sia previsto il pagamento della tassa di concessione regionale o comunale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative, opera il principio generale recato dall'art. 2 del D.Lgs. 230/1991, secondo il quale gli atti e i provvedimenti elencati nella tariffa annessa al D.P.R. 641/1972, se rientranti nella competenza delle regioni ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali dello stesso D.Lgs. 230/1991, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale. In particolare, il medesimo art. 2 precisa che le tasse di concessione indicate alla voce della tariffa annessa al D.P.R. 641/1972, contrassegnata con il numero di ordine 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) non si applica nelle regioni ai provvedimenti di competenza delle stesse.
La voce di tariffa contrassegnata dal numero d'ordine 117, lettera c), del D.P. R. 641/1972 - riferita ad arti e mestieri - è stata poi sostitutita dall'articolo 86 del D.M. 20 agosto 1992, recante "Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative" e, successivamente dall'art. 22, punto 8, del successivo D.M. 28 dicembre 1995 (quest'ultimo D.M non è applicabile alla Regione siciliana in virtù del richiamo statico dell'art. 6 della l.r. 24 agosto 1993, n. 24, al D.P.R. 641/1972).
La Regione siciliana ha infatti disciplinato la materia relativa alle tasse sulle concessioni governative regionali nel titolo II della legge regionale 24/1993 attraverso la tecnica del rinvio normativo. In particolare l'art. 6, primo comma, dispone che, nelle more di una organica disciplina della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, "gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e successive modificazioni".
Il secondo comma del medesimo art. 6 dispone che agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - nella misura prevista dalla stessa tabella - semprecchè non risultino elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (tassa sulle concessioni governative).
La tassa di concessione governativa è dovuta dalle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
La ratio del pagamento della tassa di concessione si rinviene nel fatto che l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per coloro che esercitano l'indicata attività regolamentata ha "natura abilitante", poiché l'iscrizione in detti registri ed albi è condizione per l'esercizio dell'attività, tant'è che l'iscrizione definitiva nel relativo albo degli autotrasportatori (tenuto dagli uffici della motorizzazione) avviene solo dopo che è stata effettuata l'iscrizione da parte della competente camera di commercio nel registro o albo di riferimento.
Nella Regione siciliana - in virtù del rinvio statico che l'art. 6 della l.r. 24/1993 fa al D.P.R. 641/1972 - la tariffa applicabile agli atti e ai provvedimenti elencati nello stesso D.P.R. 641/1972 resta quella fissata dal D.M. 30 agosto 1992 e, con specifico riferimento agli atti considerati all'art. 86 del decreto ministeriale, continua a vigere la tripartizione tariffaria a seconda che l'iscrizione inerisca l'esercizio di attività industriali o commerciali, di professioni, di arti o mestieri, mentre nello Stato detta tripartizione è venuta meno e la tariffa applicabile è unica.
La tripartizione tariffaria di cui all'art. 86 del D.M. 30 agosto 1992 - come evidenziato nella stessa circolare del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 30 dicembre 2003, n. 3 - è residuale e si applica a fattispecie non espressamente considerate dalla stessa tariffa. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 6, comma 2, della l.r. 24/1993, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 230/1991 (tasse sulle concessioni governative regionali), le voci della tariffa annessa al D.P.R. 641/1972 si applicano solo se l'atto o il provvedimento soggetto a tassazione non è elencato nella tariffa annessa allo stesso D.Lgs 230/1991.
Il D.L.gs. 230/1991 riporta - al titolo VIII, "Arti e mestieri", numero d'ordine 47 - una specifica tassa di concessione regionale con la seguente dicitura: "iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c)", di ammontante pari a 31.000 mila lire (oggi euro 16,01).
L'art. 63, lettera c), del D.P.R. 616/1977, in materia di artigianato, è riferita a "funzioni relative, alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione..........".
La previsione di una specifica voce tariffaria (47) all'interno del D.Lgs. 230/1991, per l'espletamento dell'attività indicata, comporta l'applicazione di quella voce tariffaria nel caso di imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese artigiane.
Non rinvenendosi, invece, per le attività industriali e commerciali un'analoga, specifica, voce tariffaria all'interno del D.Lgs. 230/1991, alle imprese di autotrasporto, che saranno iscritte al Registro delle imprese, si applicherà, in via residuale, la tassa di concessione secondo la tariffa riportata alla lettera a) - attività industriali e commerciali - dell'art. 86 del D.M 30 agosto 1992.

3. Si chiarisce, infine, che fattispecie completamente differente - rispetto alle tasse di concessione governativa - è la previsione, per chi effettua l'attività di autotrasporto, di un'apposita autorizzazione sanitaria, rilasciata dalle Aziende UU.SS.LL., per i veicoli che l'impresa adibisce al trasporto di animali vivi.
Le attestazioni di idoneità degli automezzi e/o dei contenitori per il trasporto di animali vivi attengono al rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di polizia veterinaria di cui agli artt. 36 e seguenti del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, nonche alle nuove modalità per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie al trasporto di animali di cui al Regolamento (CE) 1/2005.
Il costo delle prestazioni sopra indicate, relative ai controlli e alle autorizzazioni sanitarie dei veicoli adibiti a quel trasporto, di competenza del Dipartimento di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. risultano esattamente quantificate nel tariffario regionale delle prestazioni conto terzi, tra quelle elencate con il codice 3.03.03 (il tariffario regionale è pubblicato in G.U.R.S. 18 luglio 2003, parte I, n. 32).
Non si ritiene, invece, attinente al trasporto di animali vivi il richiamo all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 44 del D.P.R. 327/1980, giacchè quel decreto contiene la disciplina igienica nella (differente) materia della produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande.

4. Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, istituzionalmente competente in materia di imposte, tasse e tributi, al fine di renderlo partecipe dell'avviso dello scrivente, e di consentirgli altresì di formulare proprie, ulteriori, osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, questo Ufficio, si riserva ogni utile approfondimento.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".















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