Pos. 3   Prot. N. 19.11.08  



Oggetto: D.Lgs n. 461/99. Trasferimento di competenze per opere di manutenzione straordinaria.






ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

Palermo






1.Con la nota prot. n. 4390 del 23 gennaio 2008 codesto Dipartimento ha posto un quesito relativo alla competenza alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale "Ragusana" nel tratto dal km 44+926 al km 88.340 .
Viene rilevato che l'Anas, con nota n. 38059-9 del 24 luglio 2007, ha rappresentato alla IV Commissione dell'Assemblea regionale siciliana "che il tratto in argomento della SS 194 Ragusana " xxx" dal km 44+926 al km 88.340 non risulta più di interesse nazionale in quanto non prevista dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 recante "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, co 2 del D. lgs 31 marzo 1998 e che pertanto è impossibilitata ad intervenire direttamente se non con opere di manutenzione ordinaria nelle more dell'acquisizione al patrimonio regionale da parte della regione siciliana". Nella medesima nota l'Anas rileva di avere stipulato un contratto di programma con i ministeri competenti che prevede l'erogazione di risorse economiche sulla base dei dati della rete viaria nazionale.
Vista la specialità dello Statuto della Regione siciliana codesto Dipartimento non ritiene sufficiente l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni indicata nelle premesse del D.lgs n. 461/99 occorrendo un'ulteriore intesa tra Stato e Regione siciliana ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 878/50 e che quindi " sino a quando non venga definita la prescritta intesa prevista dalle norme di attuazione dello Statuto regionale il tratto stradale in questione, ancorchè non ricompreso nell'elenco di cui al più volte citato D.Lgs n. 461/99, continui ad essere ascrivibile alle competenze dello Stato che di conseguenza sarebbe 'unico soggetto avente titolo a porre in essere tutte le attività derivanti dalle funzioni e dai compiti attribuiti dalla legge".


2. Al fine di rendere la richiesta consulenza appare opportuno procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana (di cui al D.P.R. n. 878/1950 quale risulta modificato e integrato con D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683), "Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali".
Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, -che ha attuato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in adempimento al disposto del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59,- viene previsto, all'art. 98 comma 2, che "All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri".
L'art. 101 della medesima normativa in ordine al trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale dispone per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario che "Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime".
Per quanto riguarda, invece, le regioni a statuto speciale viene testualmente disposto, all'art. 10 del medesimo D.Lgs n. 112/98, che "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".
Ciò premesso con il D. Lgs. 29.10.1999 n. 461 sono state individuate, sulla base di tabelle, le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
A proposito dell'applicabilità della suddetta normativa anche alle regioni a statuto speciale l'art. 3 della presente legge dispone " Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto".

In sintesi il quadro normativo fin qui riportato prevede che per le regioni a statuto ordinario il trasferimento di competenze di strade e autostrade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, avvenga con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre per le regioni a statuto speciale "con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione". Come già detto le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana prevedono un'intesa Stato-Regione al fine di procedere alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia. Nel caso che ci riguarda il D.Lgs n. 461/99 non ha operato alcun tipo di conferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale, dovendo il trasferimento di nuove competenze avvenire esclusivamente attraverso l'emanazione di apposite norme di attuazione che individuino con precisione le competenze oggetto del trasferimento .Tale considerazione è poi confermata dal fatto che per le regioni a statuto speciale lo stesso art. 3 del D.Lgs. n. 461/1999 prevede che l'elencazione delle strade rimaste allo Stato possa essere rivista "con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti".
A proposito della normativa di attuazione giova osservare infatti che essa è adottata sulla base di uno specifico conferimento di poteri contenuto negli statuti stessi ed è preordinata, per un verso, a svolgere e precisare le disposizioni statutarie, per altro verso essenzialmente a regolare il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione ( Cfr. "Le autonomie locali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome", Formez, p. 46).
Per la loro caratteristica procedura di emanazione- che prevede il parere o la proposta di apposite commissioni paritetiche- nonché per la loro "speciale" provenienza, le norme di attuazione si pongono ad un livello ultraprimario, sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria, sia regionale che statale, ambedue tenute a prestarvi osservanza.
Inoltre esse, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, devono essere puntuali, ossia devono individuare con precisione le competenze oggetto del trasferimento: pertanto si ritiene che non possa procedersi ad una espansione delle competenze regionali che si ponga in palese contrasto con i limiti posti dalle vigenti norme di attuazione in materia.
A tale proposito la Corte costituzionale, con sentenza n. 377 del 2000, nel giudizio promosso, fra l'altro dalla regione siciliana, nel dichiarare l'illegittimità del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 ( Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) perche la disposizione impugnata ha operato un trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ricorrenti tramite un procedimento normativo non conforme a quello che, allo scopo, è previsto dall'art 43 dello statuto della Regione Sicilia, si è pronunciata, altresì, sull'inapplicabilità dell'art. 105, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale si è disposto il "conferimento" alle regioni delle funzioni relative al rifornimento idrico delle isole. Tale disposizione, secondo la Consulta, " si riferisce ancora soltanto alle regioni ad autonomia ordinaria " e pertanto "In questa dislocazione di compiti dallo Stato alle regioni, le regioni a statuto speciale non sono state coinvolte".
Ed è a questa stregua, del resto, che l'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, già ricordato, ha previsto che le funzioni e i compiti da esso conferiti alle regioni a statuto icompres (tra i quali, come detto, anche quelli concernenti il rifornimento idrico delle isole) debbano essere trasferiti alle regioni a statuto speciale "con le modalità previste dai rispettivi statuti".
Quindi, in relazione alla fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi che, come correttamente rilevato da codesto Dipartimento, fintantoché non venga emanata la normativa di attuazione il tratto stradale della S.S 194 " Ragusana" dal km 44+926 al km 88+340, ancorchè non ricompreso nell'elenco di cui a precitato D.Lgs n. 461/99, risulti ascritto alla competenza dello Stato sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria.
Infatti non può che ribadirsi come nessuna competenza sia da esercitarsi da parte della Regione in forza del solo D.Lgs. 461/1999, essendo allo scopo imprescindibile, a garanzia delle attribuzioni e delle prerogative statutariamente riconosciute alla Regione medesima, la predisposizione di apposite norme di attuazione che provvedano a realizzare i trasferimenti di funzioni inerenti le strade e le autostrade non comprese nella rete di interesse nazionale dotando al contempo la Regione, in conformità a quanto sancito dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo 112, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle ulteriori funzioni conferite (sentenza n. 377 del 2000).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.




3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale