Pos. I Prot. 2466/23.2008.11


OGGETTO: Atto amministrativo.- Ordinaria amministrazione.- Individuazione fattispecie attinenti alla programmazione comunitaria.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento programmazione
(Rif. nota n. 2183 del 30 gennaio 2008)

e, p.c. - Segreteria generale

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento della programmazione ha sottoposto all'attenzione dell'Ufficio una complessa problematica concernente, in buona sostanza, l'individuazione degli atti adottabili in materia di programmazione e/o attuazione delle politiche di sviluppo regionale finanziate con i Fondi strutturali e con il Fondo per le aree sottoutilizzate, alla luce delle intervenute dimissioni del Presidente della Regione.
Rassegna il richiedente Dipartimento che l'anno 2008 è, simultaneamente, l'anno di chiusura della programmazione 2000-2006 e di piena attivazione della programmazione 2007-2013, in relazione alla quale ultima, essendo intervenuta l'approvazione da parte della Commissione Europea del P.O. FESR 2007-2013, si palesa necessaria l'adozione di una serie di atti consequenziali, indispensabili ai fini della sua operatività.
Scendendo nel dettaglio il Dipartimento in indirizzo elenca specifici atti - taluni dei quali, già inoltrati alla Giunta regionale, in uno con la relativa documentazione, per le determinazioni di competenza - in relazione a cui occorre stabilire il carattere di ordinarietà o meno ai fini della loro legittima approvazione da parte degli Organi di governo oggi in carica.

2.- In via generale non può non rilevarsi come l'esercizio delle potestà e delle attribuzioni dell'Esecutivo regionale risulti, in atto - quale diretta conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione - circoscritto all'ordinaria amministrazione ed ancor più limitato al solo disbrigo degli affari correnti ed al compimento degli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, dalla circostanza che il Governo in carica è retto non dal Presidente eletto a suffragio universale e diretto, ma dal Vicepresidente, dallo stesso a suo tempo nominato, che lo sostituisce e ne svolge le funzioni.
La nozione di ordinaria amministrazione presenta tuttavia caratteri elastici che non consentono, in termini stringenti, di identificare previamente ed automaticamente gli atti in essa ricompresi, apparendo necessario, di volta in volta, esaminare in concreto i singoli provvedimenti al fine di individuarne quei connotati ed elementi distintivi che determinano la legittimità della loro adozione nella presente fase contrassegnata dall'attenuazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e discrezionali.
La giurisprudenza, laddove, con specifico riferimento agli atti adottabili in regime di prorogatio, ha affrontato la problematica in questione, ha avuto modo di osservare che vanno certamente configurati quali meri atti di ordinaria amministrazione gli atti di "doverosa esecuzione" di precedenti provvedimenti - legislativi, amministrativi o giudiziari che siano - mentre fuoriescono da tale ambito gli atti caratterizzati da "particolare delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 3 giugno 2005, n. 3023).
Richiamato poi l'obbligo di provvedere - al fine del mantenimento della funzionalità dell'amministrazione ed in coerenza con i principi di buon andamento e di efficienza - alla adozione, oltrechè degli atti di ordinaria amministrazione, anche di quelli conservativi o indifferibili, si ritiene di dover rilevare altresì che in carenza di una investitura popolare diretta, gli Organi di governo in carica (che nell'attuale, ordinario, sistema, al Presidente eletto a suffragio universale appunto rispondono) dovrebbero "far uso di responsabile autolimitazione" (cfr., anche se con riferimento agli organi degli enti locali, Consiglio di Stato, Sezione prima, parere 501/2001).

Premesse tali considerazioni di ordine generale, si ritiene che gli specifici quesiti posti dal richiedente Dipartimento possano, in forza dei principi succintamente enunciati, essere risolti.
Ed invero, rilevato ancora che nella giurisprudenza amministrativa di primo grado la materia della programmazione generale è stata talvolta ritenuta, ex se, al pari degli atti aventi natura normativa, eccedere l'ordinaria amministrazione (cfr. T.A.R. Molise, 26 luglio 2001, n. 235), e che tale concetto è stato sostanzialmente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 16 aprile 2003, n. 1948), che, in relazione ad un provvedimento con cui una Giunta regionale versante in regime di prorogatio aveva approvato un progetto di localizzazione di una discarica di rifiuti, ha ritenuto il provvedimento in questione indebitamente assunto in quanto avente natura di atto di pianificazione, come tale eccedente l'ordinaria amministrazione dell'ente, si ritiene che alla "ratifica", o "presa d'atto", da parte della Giunta regionale, dei "criteri di ammissibilità e selezione delle operazioni", già approvati nel loro impianto complessivo da parte del Comitato di sorveglianza che si è espresso su di una "proposta" precedentemente formulata dalla Giunta di governo proprio ai fini della sua presentazione al Comitato di sorveglianza, ben possa procedersi, atteso che l'atto da porre in essere costituisce attuazione e completamento di determinazioni già adottate.
Considerato poi che, a dire di codesto Dipartimento, la non avvenuta approvazione del "documento che attribuisce le percentuali di risorse finanziarie alle singole categorie di spesa ... non dovrebbe bloccare l'obiettivo prioritario della pubblicazione dei bandi", è da ritenere che ben possa essere la relativa approvazione rimessa al prossimo Governo regionale, che in un lasso di tempo tutto sommato limitato si troverà ad operare nella pienezza dei poteri.
Per quanto attiene poi agli atti amministrativi finalizzatia scongiurare la "perdita di risorse già programmate" o a consentire la "riprogrammazione delle risorse inutilizzate" - derivanti da interventi finanziari dell'Unione Europea (od anche dello Stato) - e comunque per tutti i provvedimenti in corso di definizione, si ritiene che possano essere adottati tutti quelli che siano connotati dal carattere di indifferibilità in ragione, in particolare, di ravvicinati termini perentori posti al loro compimento, mentre laddove sia possibile procrastinare i relativi adempimenti appare doveroso rinviarne l'adozione, per cui sarà comunque cura di codesto Dipartimento, e di tutte le altre strutture interessate, predisporre una completa ed adeguata istruttoria che consenta, nei termini dovuti, una immediata decisione da parte dei futuri Organi di indirizzo politico-amministrativo.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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