Pos. 3  Prot. N. 2290/ 24/08.11  



Oggetto: Edilizia residenziale pubblica - mutuo agevolato di cui all'art. 137 della l.r. n. 25/1993 - alloggio con sanatoria edilizia non ancora concessa.





ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
                                  PALERMO 


1 - Con nota 24 gennaio 2008, n. 4847 codesto Dipartimento chiede se ai fini della concessione del mutuo agevolato previsto dall'art. 137 della l.r. n. 25/1993 la concessione edilizia relativa all'immobile da acquistare possa essere sostituita dalla "perizia giurata" di cui all'art. 17 della l.r. n. 4 del 16 aprile 2003; la perplessità manifestata in ordine a tale possibilità nascerebbe dal fatto che l'art. 2 del bando di concorso per la concessione del mutuo (pubblicato sulla GURS n. 62 del 24-12-1993) dispone che "non possono essere acquistati: alloggi non conformi agli strumenti urbanistici, ovvero con sanatorie ancora non concesse."

2. Il bando, quale legge speciale della procedura, non può essere disapplicato. D'altro canto è ovvio che l'Amministrazione non possa finanziare l'acquisto di immobili illegittimamente realizzati o dei quali non sia accertata la legittima edificazione né sottoporre la concessione del beneficio alla condizione risolutiva del rilascio della concessione in sanatoria; ipotesi, la seconda, che, evidentemente sottoporrebbe a rischio la ripetizione di quanto erogato.
L'art. 17 in argomento non equipara la presentazione della perizia giurata al rilascio della concessione ma prevede che decorsi 90 giorni dal suo deposito la domanda di sanatoria si intende accolta; la disposizione onera ugualmente l'amministrazione comunale dell'esame della pratica facendo salvo il successivo accertamento della legittimità del silenzio accoglimento.
Il legislatore ha introdotto in sostanza un rimedio per accelerare il conseguimento della concessione in sanatoria onerando da un canto il richiedente ed il professionista incaricato della redazione della perizia giurata dell'attestazione dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per il suo conseguimento senza far venir meno l'obbligo di verifica da parte del comune. Sembra allora allo scrivente che il mutuo agevolato in questione possa essere concesso non tanto a seguito della semplice presentazione della perizia giurata ma soltanto ove provata la formazione del silenzio assenso sia in ordine al decorso del termine di 90 giorni che all'avvenuto pagamento (cfr. art. 17 comma 2 della l.r. n. 4/2003) degli oneri concessori. Decorso tale termine l'immobile abusivamente realizzato deve intendersi sanato a tutti i fini e, quindi, anche in relazione al bando in questione. La possibilità di verifica successiva della legittimità del silenzio accoglimento così formatosi non può infatti togliere valore alcuno all'efficacia della sanatoria in tal forma rilasciata tant'è vero che la disposizione stessa prevede che il controllo successivo ove abbia esito negativo comporti l'annullamento della concessione assentita.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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