Pos. II   Prot. N. / 25.11.08 



Oggetto: Dirigenti sanitari ex art. 15 quinquies, c.7, d. lgs. 502/92 - Rinnovo dell'incarico.




Allegati n...........................







ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per l'assistenza sanitaria ed
ospedaliera e la programmazione e la gestione
delle risorse correnti del fondo sanitario
PALERMO






1 - Con lettera n. 282 del 29 gennaio 2008, integrata da successiva nota n. 356 dell'1 febbraio, codesto Dipartimento, su richiesta di un'Azienda USL, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
L'art. 15 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 rubricato "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari", al comma 7 dispone che "I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente".
Approssimandosi la scadenza dell'incarico suddetto di sette anni, viene chiesto se per i predetti dirigenti di struttura complessa ex II livello dirigenziale possa, in caso di valutazione positiva del relativo operato, procedersi al rinnovo dell'incarico ai sensi della normativa a regime ovvero, ritenendo con la scadenza dei suddetti sette anni concluso definitivamente l'incarico in parola, debba procedersi ad avviare le procedure selettive per l'affidamento dei nuovi incarichi.
Ad integrazione della richiesta di parere sono state trasmesse le considerazioni svolte in materia dall'Azienda sanitaria interessata che, attraverso la disamina della normativa succedutasi, conducono ad una soluzione negativa del problema, ritenendo di interpretare l'espressione "ulteriori sette anni " come "ultimi anni di incarico".


2 - Preliminarmente si rappresenta che trattandosi di interpretazione di normativa statale nonché di norme contrattuali nazionali che richiedono l'uniforme applicazione nel territorio dello Stato, si suggerisce di investire della questione le competenti Amministrazioni centrali.
Ciò premesso, non ci si esime comunque dal ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 15 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, come introdotto dal d. lgs. 229 del 1999, che disciplina le caratteristiche del rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, contiene, appunto al comma 7, la disciplina di un'ipotesi transitoria di non esclusività del rapporto. Essa riguarda i dirigenti sanitari i quali, all'atto dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 502 del 1992 non abbiano optato per la stipulazione di un contratto quinquennale , ma che già a quella data appartenevano a posizioni funzionali apicali. Per tali soggetti è prevista la conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa alla quale siano ancora preposti, ma con sottoposizione a verifica entro il 31 dicembre 1999 e conservazione sino a tale data del trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale.
Qualora la verifica sia positiva il dirigente è confermato nell'incarico per ulteriori sette anni, ma il rapporto si trasforma ex lege in rapporto esclusivo. Qualora la verifica non sia positiva, oppure se in caso di verifica positiva il dirigente non accetti la predetta trasformazione, a questo spetta il conferimento di incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del CCNL.
Il decreto legislativo n. 49 del 2000 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari",nel fissare un nuovo termine per l'opzione per il rapporto esclusivo da parte di tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ha ridisciplinato il procedimento di conferma nell'incarico, previa verifica, previsto dal suddetto art. 15 quinquies, comma 7, nei confronti dei dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali apicali alla stessa data del 31 dicembre 1998, facendo salve le verifiche già effettuate ed i conseguenti provvedimenti assunti ai sensi del citato comma 7 dell'art. 15 quinquies.
La novità, pertanto, riportata dal d. lgs. 49 del 2000 sta nel fatto che, al fine del mantenimento della titolarità di struttura complessa, il dirigente oltre alla verifica positiva deve aver effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo. Il comma 4 del detto decreto legislativo, infatti, fa salve le disposizioni dell'art. 15 quinquies del d. lgs. 502/92 limitatamente ai casi di perdita della titolarità della struttura per mancata scelta ( o non accettazione ) dell'incarico con rapporto esclusivo.
In base a tale lettura del d. lgs. 49/2000 il Ministero della sanità con nota del 28 marzo 2000 ha consentito ai dirigenti apicali che avessero optato per il rapporto non esclusivo di modificare l'opzione già effettuata.
Nella suddetta nota è stato chiarito che i dirigenti titolari di incarico quinquennale, confermati fino al 30 giugno 2001 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d. lgs. 49/2000, cessano a quella data dall'incarico anche se prima di allora revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo.
Per quanto qui interessa, viene continuativamente affermato "Infatti nel caso in questione, essendo il termine dell'incarico fissato direttamente dalla legge, l'azienda non può esercitare la facoltà di rinnovo, ai sensi dell'art. 15 ter, comma 2, del decreto 502 del 1992 e successive modificazioni, ma deve procedere al conferimento di un nuovo incarico ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 15 e 15 ter del predetto decreto".
Quanto sopra sembra costituire un elemento di interpretazione per la soluzione del problema in questione. Infatti la suddetta nota ministeriale, dopo avere descritto i meccanismi di conferma di titolarità di struttura (per ulteriori sette anni ) e di perdita di tale titolarità per i casi previsti, solo per il caso di cui al primo comma dell'art. 1 del d. lgs. in parola ha specificamente chiarito l'impossibilità di conferma dell'incarico.
Alla luce di tali considerazione sembrerebbe che gli incarichi settennali di cui in parola possano, invece, essere oggetto di conferma ai sensi dell'art. 15 ter.
Ancora, come rilevato dall'Azienda sanitaria interessata nella nota inviata da codesto Dipartimento a corredo della richiesta di parere, "Anche il C.C.N.L. 1998/2001 all'art. 30 mutua la normativa dell'art. 15 quinquies, comma 7 D.Lgs. n. 229/99 e s. m. e i.".
Il C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8 giugno 2000 e relativo agli anni 1998/2001 per la parte normativa ed agli anni 1998/1999 per la parte economica, all'art. 29 "Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa" indica la durata degli incarichi in un periodo da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. All'art. 30 "Norma transitoria", riproducendo quanto disposto dalle disposizioni legislative suindicate, norma la situazione del dirigenti di ex secondo livello.
Il successivo C.C.N.L. del 3 novembre 2005 relativo alla parte normativa 2002/2005 ed economica 2002/2003, all'art. 28 conferma, per quanto qua interessa, le disposizioni dell'art. 29 del precedente contratto con riferimento al rinnovo, alla conferma ed al conferimento degli incarichi.
L'ARAN interpellata per l'area dirigenza del comparto sanità in data 26/6/2007 con il seguente quesito :"I dirigenti medici e veterinari di ex II livello a rapporto esclusivo confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni possono essere rinnovati nell'incarico?" ha così risposto:" La disciplina dell'art. 30 del ccnl 8 giugno 2000 ha consentito ai dirigenti medici e veterinari di ex II livello a rapporto di lavoro esclusivo - medici, positivamente valutati - di essere confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni. Detti incarichi, per quanto previsto dall'art. 29 del richiamato CCNL, possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per un periodo più breve; e ciò nel rispetto delle procedure di verifica e valutazione introdotte dall'art. 25 del CCNL 3 novembre 2005".
Sembra, pertanto, che secondo l'ARAN i dirigenti in questione, una volta confermati per gli ulteriori sette anni siano soggetti alla normativa concernente il rinnovo e la conferma degli incarichi valevole per tutta la dirigenza, ancorata, cioè, all'esito della valutazione disciplinata agli artt. 25 e seguenti del CCNL del 2005. Del resto, l'esito positivo della valutazione, ai sensi dell'art. 28, per i dirigenti di struttura alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato ( conformemente al quinto comma dell'art. 15 d. lgs. 502792 ) nel rispetto dell'art. 29, c.3, del CCNL del 2000, ossia con la durata ivi prevista e con facoltà di rinnovo ( a differenza del rinnovo cogente scaturente dal disposto del più volte citato comma 7 dell'art. 15 quinquies ).



3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale