Pos. II   Prot. N. / 28.11.08 



Oggetto: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ex art. 1, c. 632, l. 296/2006.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI,
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento pubblica istruzione
PALERMO







1 - Con nota n. 444 del 30 gennaio 2008, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il comma 632 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha disposto la riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali attualmente funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Detti centri, ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" godranno di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, e di un proprio organico. In tale riforma è fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali in materia.
Con D.M. 25 ottobre 2007, conformemente a quanto previsto dal suindicato comma 632, sono stati definiti i criteri per l'attuazione della prescritta riforma.
Codesto Dipartimento, nella considerazione che il citato comma 632 della legge finanziaria per il 2007 dispone che l'autonomia ai nuovi centri è attribuita "nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione" e che il successivo Decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 ha stabilito che l'autonomia in discorso è conferita "nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente", ha manifestato l'avviso che i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti configurino vere e proprie istituzioni scolastiche con la conseguenza che la competenza alla loro istituzione va attribuita alla Regione ai sensi delle norme di attuazione in materia.
Alla luce delle superiori considerazioni viene chiesto il parere di quest'Ufficio sulla correttezza delle stesse e sulla necessità di eventuali apposite iniziative legislative per l'attuazione della prevista riforma.

2 - Premessa la condivisibilità dell'orientamento manifestato da codesto Dipartimento sulla configurazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si procede nell'esame della normativa di riferimento.
Il comma 632 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006 avvia la riorganizzazione del sistema dell'educazione degli adulti disponendo che "Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.".
Con D.M. 25 ottobre 2007 il Ministro della Pubblica istruzione definisce i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai nuovi Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale riorganizzazione, che avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, si realizzerà progressivamente a partire dall'anno scolastico 2008/2009 con la messa a regime entro il 2009/2010.
Al fine di individuare la natura dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
L'espressione "i centri territoriali permanenti...sono riorganizzati...e ridenominati Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.." induce, prima facie, a ritenere che le modifiche introdotte con la riforma non implichino una trasformazione sostanziale degli organismi da riorganizzare, rimanendone immutata la natura.
La superiore riflessione può, peraltro, essere smentita dall'analisi delle differenze scaturite dalla normativa in questione.
Il sistema di istruzione degli adulti previgente alla riforma in parola prevede che i Centri territoriali permanenti siano aggregati ad un istituto scolastico di scuola primaria o secondaria di primo grado dal quale dipendono per la parte amministrativa ed organizzativa. I corsi serali per il conseguimento del diploma si svolgono presso istituti secondari superiori e nelle scuole carcerarie.
Ma, per effetto della riforma, l'istruzione degli adulti viene unificata all'interno di apposite istituzioni dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, organizzate su base provinciale ed interprovinciale.
La "riorganizzazione" verrà attuata tra il 2008 ed il 2010 mediante una ridefinizione dell'intera rete delle istituzioni autonome nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Pertanto il numero complessivo delle istituzioni scolastiche autonome dovrà rimanere inalterato.
Il riconoscimento ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'autonomia amministrativa, organizzativa e didattica li assimila alle istituzioni scolastiche espressioni di autonomia funzionale ai sensi del D.P.R. n. 275 del 1999. Ed è proprio a detto D.P.R. che il Decreto ministeriale 25 ottobre 2007, concernente la riorganizzazione in discorso, rinvia per il conferimento della autonomia ai nuovi Centri provinciali e per il suo esercizio.
Alla luce delle superiori indicazioni, pertanto, si ritiene che i soggetti scaturenti dalla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti configurino vere e proprie istituzioni scolastiche come articolazioni del complessivo sistema scolastico. Come tali gli stessi saranno soggetti alla pertinente legislazione regionale.
Quanto al quesito sulle eventuali iniziative legislative per la realizzazione della riforma, non se ne rileva la necessità, considerato che la stessa avviene nel rispetto della competenza della Regione in materia di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, salva, comunque, l'esigenza di adeguare la normativa regionale esistente alla nuova configurazione.
Considerato che la messa a regime del nuovo sistema avverrà progressivamente entro il 2010, l'avvio della riforma sarà caratterizzato da una fase sperimentale nel corso della quale andranno ponderate le scelte operative per la migliore razionalizzazione del nuovo sistema. Gli interventi legislativi di adeguamento della normativa regionale potranno, quindi, ancorarsi alle esperienze così acquisite.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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