POS. II Prot._______________/30.08.11

OGGETTO: Dirigente regionale nominato vice-commissario di ente strumentale della Regione e da questo incaricato quale segretario generale. Svolgimento dell'incarico in orario di servizio. Compatibilità del rapporto d'impiego con l'incarico in altro ente.



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
p.c.

A.R.A.N. SICILIA

PALERMO




1. Con nota 29 gennaio 2008, prot. 24/DG, codesto Dipartimento rappresentando che un dipendente regionale con la qualifica di dirigente è stato incaricato da un ramo dell'Amministrazione regionale diverso da quello di appartenenza quale vice commissario straordinario di un ente pubblico economico, sottoposto a vigilanza di tale ramo di Amministrazione, con retribuzione di tali funzioni, e che allo stesso dipendente, peraltro, nell'ambito del medesimo ente sottoposto a commissariamento, sono state conferite le funzioni di Segretario generale -ancorchè le stesse funzioni non vengano retribuite- ha posto allo Scrivente i seguenti quesiti:
a) se le funzioni di vice commissario straordinario possano esser svolte durante l'orario di servizio;
b) se l'assunzione dell'incarico di Segretario generale nell'ente diverso da quello di appartenenza e lo svolgimento delle correlate funzioni -che determinano un vero e proprio rapporto di servizio con l'ente stesso- confligga con il principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Rileva, in proposito, codesto Dipartimento, con riguardo al primo quesito, che l'incarico in questione non può ritenersi riferibile al rapporto con l'Amministrazione di appartenenza e, quindi, non andrebbe svolto durante l'orario di servizio.

Con riferimento al secondo quesito, rileva codesto Dipartimento che l'assunzione delle funzioni di Segretario generale (vertice burocratico della struttura dell'Ente) comporta un vero e proprio rapporto di servizio con l'ente pubblico economico in questione, in contrasto quindi con il principio di esclusività del rapporto alle dipendenze della Regione siciliana.



2. Sulle specifiche questioni sottoposte si rileva quanto segue.

In ordine al primo dei quesiti sopra riassunti, si ricorda che a termini dell'art. 38 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale (Accordo 5 luglio 2007 in G.U.R.S. n. 22, S.O. 2, del 13 luglio 2007; ma v. anche art. 53, commi 7 e seguenti, del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, recepito dall'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n.1 10), se "Le Amministrazioni possono conferire ai dirigenti incarichi di amministrazione e controllo non riconducibili all'incarico contrattualmente conferito" (comma 1), tuttavia "Per gli incarichi conferiti da altre Amministrazioni o enti permane il principio della discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione dell'autorizzazione all'incarico, anche alla luce dei regolamenti sulle incompatibilità" (comma 3).

Pertanto, prescindendo da ogni considerazione sulla specifica retribuzione dell'incarico de quo, la problematica delle modalità di svolgimento dell'incarico conferito a dirigente da un ramo di amministrazione regionale diverso da quello di appartenenza, refluisce nella valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'incarico aggiuntivo con lo svolgimento dell'incarico contrattualmente previsto, prodromica all'autorizzazione all'assunzione dell'incarico aggiuntivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

In tale valutazione, ovviamente, non può non rientrare anche l'organizzazione della presenza in servizio che, a termini dell'art. 24 del medesimo C.C.R.L., va determinata d'intesa con il vertice della struttura.

E, in ipotesi, anche alla stregua di tali valutazioni, è ben possibile prescrivere, ove si ritenga di autorizzare l'incarico aggiuntivo de quo, che l'incarico medesimo venga svolto al di fuori del normale orario di servizio.


La previsione del comma 3 del richiamato art. 38 C.C.R.L. viene in rilievo anche in ordine al secondo dei quesiti sottoposti.

E', infatti, necessario che l'ulteriore incarico sia anch'esso autorizzato, restando necessario operare la valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'incarico aggiuntivo con l'incarico contrattualmente previsto e, più in generale, con il rapporto di esclusività sancito dall'art. 12 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, oltre che con le incompatibilità sancite dagli articoli 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, mantenute ferme dall'art. 53, comma 1, del d. l.vo 165/2001 (applicabile anche in virtù del richiamo contenuto nell'art. 23 della l.r. 10/2000 che richiama l'art. 53 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, oggi art. 58 d. l.vo 165/2001).

E, anche nell'ottica di tale valutazione, non può che concordarsi con codesto Dipartimento sulla circostanza che l'assunzione di un incarico di vertice burocratico nell'Ente commissariato (non funzionale al disposto commissariamento ma, anzi, confliggente con le funzioni commissariali, sostitutive del vertice decisionale, e, in definitiva, con il principio della separazione delle due funzioni) determina un rapporto diverso e non compatibile con quello instaurato con la Regione siciliana, in violazione dell'art. 12 della l.r. 15 maggio 2000 e dell'art. 58 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, da tale legge regionale richiamato (v. art. 23).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Stante, comunque, che la problematica affrontata coinvolge anche disposizioni della contrattazione collettiva regionale, codesto Dipartimento potrà interessare l'ARAN Sicilia -cui il presente è inviato per conoscenza- ove si rendano necessari ulteriori approfondimenti sull'interpretazione delle disposizioni stesse.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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