Pos. II  Prot. N. / 33.11.08 



Oggetto: Riconoscimento di stabilimento per la produzione di prodotti lattiero-caseari. Rilascio in presenza di procedura di sfratto.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale veterinario
PALERMO





1 - Con nota n. 2-IRV/396 del 5 febbraio 2008 codesto Ispettorato ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
In occasione dell'esame di una pratica relativa al riconoscimento di uno stabilimento di lavorazione di prodotti lattiero caseari, è stato accertato che il Comune di riferimento ha avviato per quella struttura una procedura di sfratto per morosità nei confronti del soggetto che ha richiesto il riconoscimento.
Si evidenzia, altresì, che la certificazione relativa all'agibilità dell'edificio in parola si riferisce ad una situazione dei luoghi non più rispondente all'attuale e che non risulta ancora attivata la fornitura di energia elettrica.
Codesto Ispettorato manifesta l'intendimento di richiedere al Comune la verifica del requisito di agibilità dell'edificio e, esprimendo perplessità sulla mancanza di fornitura elettrica, chiede il parere di quest'Ufficio sulla possibilità di concedere il richiesto riconoscimento in presenza del suddetto procedimento di sfratto. A tal proposito ritiene che la richiedente "parrebbe non possedere alcun titolo giuridicamente valido a potere detenere la struttura per la quale richiede il riconoscimento".

2 - Il regolamento 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale prescrive, all'art. 4, per l'operatività di uno stabilimento che tratta prodotti di origine animale il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente ovvero di un riconoscimento condizionale.
Le linee guida applicative del suddetto regolamento, approvate con accordo del 9 febbraio 2006, n. 2447 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome, nel ribadire la necessità del riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del regolamento 853/2004, prescrivono per l'operatore la prova documentata dei requisiti igienico strutturali dei locali e delle attrezzature e per l'autorità sanitaria competente l'obbligo della visita preventiva secondo le modalità di cui all'art. 3 del regolamento 854/2004.
Riferisce codesto Ispettorato che la competente Azienda USL ha espresso parere favorevole circa il possesso da parte dell'impianto dei requisiti previsti dai regolamenti n. 852 e 853 del 2004. La stessa Azienda avverte che "in atto la struttura è sprovvista di fornitura di corrente elettrica che sarà attivata al momento dell'inizio dell'attività".
Si ritiene che la mancata attuale fornitura di energia elettrica, non ritenuta dall'Azienda sanitaria elemento ostativo al rilascio del suddetto parere favorevole, possa essere configurata da codesto Assessorato quale condizione sospensiva per il rilascio del riconoscimento ovvero risolutiva in caso di mancato ottenimento in tempi definiti.
Quanto alla circostanza della pendenza di un procedimento di sfratto relativo all'immobile in questione, va evidenziato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio avviene con riferimento alla situazione esistente alla data del verbale di sopralluogo (dal quale si ricava la rispondenza dell'impianto ai requisiti prescritti) nonché alla disponibilità effettiva dell'immobile riguardato perdurante fino al rilascio del riconoscimento.
Il fatto dell'avvenuto avvio del procedimento di sfratto non determina la perdita della detenzione dell'edificio da parte del conduttore. Il Consiglio di stato, sez. V, con sentenza n. 771 del 1994 ha stabilito che la disponibilità del locale ove svolgere l'attività, che costituisce elemento indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio ed il cui venir meno giustifica il ritiro della licenza, "non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicchè, nel caso di attività svolta dall'esercente in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non giustifica di per sé la revoca dell'autorizzazione da parte del comune, tanto più ove il rilascio dell'immobile sia sub iudice".
Sembra, pertanto, che fino a che il richiedente il riconoscimento abbia la disponibilità materiale dei locali, questa debba essere accettata come situazione legittimante la richiesta. Del resto il provvedimento autorizzatorio va rilasciato rebus sic stantibus. Le variazioni della situazione di fatto e di diritto che ha dato luogo al rilascio del riconoscimento vanno comunicate all'autorità competente ai sensi della vigente normativa al fine di consentire una valutazione ex novo dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.
La permanenza, infatti, della situazione posta a base dell'avvenuto riconoscimento legittima la previsione - proprio con riferimento alle situazioni riconducibili al regolamento 853/2004- di un sistema di sanzioni contenuto all'art. 6 del d. lgs. n. 193 del 2007 per i casi di violazione delle prescrizioni poste a garanzia della regolarità della conduzione delle attività che incidono sulla sicurezza alimentare ed, in particolare, sulla rispondenza degli stabilimenti di produzione ai requisiti posti alla base del riconoscimento.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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