POS. II Prot._______________/38.11.2008

OGGETTO: Impiego pubblico - Assunzione di esperti ex art.12, L. n.36/1990 con contratti quienquennali - Quesiti vari.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE E DELL'EMIGRAZIONE -
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO








1. Con nota prot. n. 404/AA.GG./AG. codesta Agenzia, premesso che intende assumere sette esperti con contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato secondo quanto previsto dall'art.12 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36 e succ. mod. e integraz., ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
In particolare, codesta Agenzia riferisce che, sulla scorta di quanto affermato dallo Scrivente nel parere n.250.11.2005 (reso con nota prot. n.14287 del 21 ottobre 2005) in merito alla necessità di rispettare il disposto di cui all'art.35, D.Lgs. n.165/2001 cit., è stata già effettuata una selezione pubblica, per la costituzione di una long list di esperti dotati dei requisiti previsti dall'art.12, comma 2 bis, l.r. n.36/1990 cit. (v. D.A. n. 1434 del 13 aprile 2006, pubblicato nella G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi - n.5 del 28 aprile 2006) ed è stata in seguito approvata la relativa graduatoria (v. D.D.G. n.942 del 9 luglio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi - n.9 del 27 luglio 2007).
Codesto Dipartimento intende ora procedere all'assunzione di 7 esperti, utilizzando la predetta graduatoria. A tal fine, con D.D.G. n.1440 del 31 dicembre 2007, è stato approvato lo schema tipo di contratto (in analogia a quelli stipulati dallo Stato per gli esperti delle Agenzie regionali per l'impiego e secondo uno schema trasmesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota prot. n.226084 del 5 novembre 1998), ed è stata disposta la stipula dei contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato con sette soggetti rientranti nella long list.
Tutto ciò premesso, codesta Agenzia, che ha allegato tutti gli atti sopra citati, ha chiesto: 1) se e in che misura l'art.36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come di recente riformulato dall'art.3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n.244, possa ostare alla stipula dei predetti contratti dal momento che la citata norma restringe fortemente la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti a tempo determinato; 2) se, per il predetto schema generale di contratto-tipo, vada richiesto in via obbligatoria il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ex art.17, comma 25, lett. c), L. 15 maggio 1997, n.127.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare lo specifico quadro normativo di riferimento.
L'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, e succ. mod. e integraz., ai commi 1, 2 e 2 bis, dispone testualmente che:
"Funzionamento dell'Agenzia. - 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, con propri decreti determina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al direttore qualora questi sia scelto tra persone estranee all'Amministrazione regionale, fissa il contingente di personale che per il funzionamento dell'Agenzia può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, individuando il relativo trattamento economico.
2. L'assunzione del personale previsto dal comma 1 potrà essere effettuata esclusivamente per la realizzazione di obiettivi e programmi predeterminati, rispetto ai quali si renda necessaria la presenza di professionalità e di esperienze che non si rinvengono nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle seguenti professionalità ed esperienze:
a) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale acquisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle agenzie regionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in attività di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e le Regioni, con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche;
c) docenti universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento;
d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione del mercato del lavoro.
......".

Il quadro di riferimento è stato completato, come previsto dal primo comma della norma, con i DD.PP.Reg. n.179 del 27 giugno 1996 e n.409 del 22 dicembre 2005.
Il primo D.P.Reg. ha fissato in undici unità il contingente di personale che può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, previa verifica, sulla base dei programmi che saranno determinati, che per l'attuazione degli stessi non si rinvengano soggetti dotati di professionalità e di esperienza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
Il secondo ha fissato il trattamento economico da attribuire agli esperti in prima applicazione, stabilendo altresì che "A regime, la commisurazione del compenso da riconoscere agli esperti ... è adeguata a quanto previsto per la parte economica dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'Area della dirigenza" (v. art.2).

Infine, con il D.D.G. n.1440 del 31 dicembre 2007 è stata disposta la stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato con sette esperti già inseriti nella long list sopra citata, approvata con D.D.G. n.942 del 9 luglio 2007, al termine di una procedura di selezione pubblica, ed è stato approvato lo schema di contratto.


3. Dalla ricognizione normativa effettuata emerge che, in considerazione dei requisiti di esperienza e di professionalità richiesti dall'art.12, comma 2 bis, l.r. n.36/1990 e succ. mod. e integraz., in capo agli esperti inseriti nella long list, verranno conferiti ai medesimi incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, secondo quanto già fissato nella normativa di attuazione su richiamata, che riconosce agli esperti il trattamento giuridico ed economico previsti nel C.C.R.L. dell'Area della dirigenza.

Ciò rilevato, la questione suesposta, per quanto concerne il primo quesito indicato sub a), e cioè se e in che misura la nuova formulazione dell'art.36, D.Lgs. n.165/2001 cit. possa ostare alla stipula dei contratti stessi, può essere agevolmente risolta proprio in considerazione della loro natura di incarichi dirigenziali.
Infatti, è vero che l'art.36, D.Lgs. cit. è stato integralmente riscritto dall'art.3, comma 79, L. n.244/2007 (legge finanziaria 2008), che lo ha trasformato da norma che consentiva espressamente l'applicazione delle disposizioni di diritto privato sul lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, in norma che esclude, oggi, la possibilità di utilizzare tali forme di lavoro e che impone solo il tempo indeterminato salvo alcune eccezioni tassativamente previste.
Tuttavia, la medesima norma esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i contratti relativi agli incarichi dirigenziali.
Infatti, l'art.36 cit., al settimo comma, dispone testualmente che:
"Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
L'art.36, D.Lgs. n.165/2001 e succ. mod. non può, dunque, interferire in alcun modo con la fattispecie in oggetto.

Per completezza, si può rilevare che l'art.12, l.r. n.36/1990 e succ. mod. e integraz., riconoscendo all'Agenzia la possibilità di affidare incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale esterni all'amministrazione, appare compatibile con i principi generali in materia di incarichi dirigenziali dettati dal D.Lgs. n.165/2001, che ha previsto tale possibilità, entro certi limiti numerici, sia per i dirigenti di prima fascia sia per quelli di seconda (art.19, comma 6, D.Lgs. n.165/2001 cit.); possibilità recepita dall'art.9, comma ottavo, l.r. 15 maggio 2000, n.10, solo per l'incarico di dirigente generale (al riguardo, v. pure, art. 11, commi 4 e 7, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20).

Nell'ordinamento regionale, dunque, l'art.12, l.r. n.36/2000 cit. si inquadra come norma speciale che consente a codesta Agenzia, ove non reperisca professionalità nell'ambito dell'Amministrazione regionale ed esclusivamente per la realizzazione di obiettivi e programmi predeterminati (v. art.12, comma 2, cit.), la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni.


4. In ordine al quesito sopra indicato sub b), e cioè se sia necessario richiedere il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ex art.17, comma 25, lett. c), L. 15 maggio 1997, n.127 sullo schema di contratto, si osserva quanto segue.
In effetti, la norma richiamata da codesta Agenzia, operando una drastica riduzione dei pareri di cui era prescritta in passato ex lege l'acquisizione (il comma 26 abroga ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria), prevede tre ipotesi di parere obbligatorio del Consiglio di Stato, tra cui quella sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti dai Ministri (il parere obbligatorio è previsto anche per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri ex art.17, L. n.400/1988 e dei testi unici e per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica). Si tratta, in questo caso, di un intervento reso su atti con i quali, in via di autolimitazione, le amministrazioni formulano le clausole fondamentali da inserire negli accordi, contratti ecc. che verranno, via via, stipulati.

Tuttavia, va chiarito che in ambito regionale, occorre fare riferimento alle "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.", approvate con D.Lgs. 24.12.2003, n.373, per le quali il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale, è obbligatoriamente richiesto, oltreché sugli atti regolamentari del Governo della Regione e sui ricorsi straordinari di cui all'art.23 dello Statuto, soltanto negli altri casi determinati dalla legge regionale (v. art.9, secondo comma, D.Lgs. ult. cit.: "La legge regionale, ferma restando l'obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.").
E poichè, contrariamente a quanto previsto dall'art.17, commi 25 e 26, della L. n.127/1997 cit., nessuna norma regionale impone il parere obbligatorio del C.G.A. sugli schemi tipo di contratti di lavoro da concludersi da parte della regione, deve escludersi la richiesta del parere de quo sullo schema di contratto in oggetto.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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