POS. II Prot._______________/41.08.11

OGGETTO: Azioni di promozione e sostegno delle manifestazioni ed eventi di cui all'art. 39 della l.r. 26 marzo 2006, n. 2. Ricomprendibilità nelle attività di ordinaria amministrazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE

e, p.c.   SEGRETERIA GENERALE 

PALERMO




1. Con nota n. 654/Gab. dell'11 febbraio 2008 codesto Assessorato, rappresentando la difficoltà di distinguere tra l'ordinaria e straordinaria amministrazione in correlazione alla necessità di non produrre nocumento agli interessi del settore turistico, ha sottoposto allo Scrivente le seguenti problematiche.

Anzitutto, con riferimento alle azioni di promozione e sostegno delle manifestazioni ed eventi di cui all'art. 39 della l.r. 26 marzo 2006, n. 2, codesto Assessorato chiede la valutazione dello Scrivente sulla riconducibilità di tale attività agli atti -di ordinaria amministrazione- consentiti nella attuale contingenza determinata dalle dimissioni del Presidente della Regione, considerato che, d'un canto, procedure e criteri di selezione sono stati predeterminati con circolare 9 agosto 2007, n. 4, allegata al D.A. di pari data (in G.U.R.S. n. 43 del 14 settembre 2007) mentre l'istruttoria e la valutazione sono affidate ad organi burocratici, e che, d'altra parte, s'impone la considerazione che le attività finalizzate all'arricchimento dell'offerta turistica s'incentrano nel periodo primaverile ed estivo ed abbisognano di un congruo tempo di preparazione mentre ragionevolmente si può presumere che i tempi d'insediamento del nuovo Governo regionale non consentiranno la tempestiva adozione del programma di che trattasi da parte del nuovo Assessore regionale, con la conseguenza che verrebbero vanificate le finalità previste dalla normativa regionale di riferimento.

Analoghe osservazioni codesto Assessorato formula con riguardo alla concessione dei cosiddetti "patrocini onerosi", anch'essi discendenti dall'art. 39, comma 2, della l.r. 2/2002 e disciplinati dalla medesima circolare n. 4/2007, rispetto ai quali codesto Assessorato "pur riconoscendo l'apprezzamento discrezionale esercitato nell'atto di concessione dei patrocini onerosi", tuttavia evidenzia la necessità di realizzare le iniziative patrocinate in quanto incidenti sui fini istituzionali e di arricchimento dell'offerta turistica.

Infine, codesto Assessorato, rilevando che con la circolare 9 agosto 2007, n. 3, anch'essa pubblicata nella G.U.R.S. n. 43 del 14 settembre 2007, sono state disciplinate le modalità e procedure di presentazione di iniziative finalizzate alla promozione, conoscenza, divulgazione e valorizzazione del settore turistico, e che la circolare stessa affida al Dipartimento la valutazione delle istanze ed il relativo provvedimento finale di ammissione al beneficio, mantenendo all'Assessore di esprimersi sulla coerenza degli interventi con gli obiettivi di programmazione già fissati, chiede se all'esecuzione delle disposizioni impartite con la predetta circolare possa procedere direttamente il Dipartimento.



2. Sulle suesposte questioni si osserva quanto segue.

In via generale non può non rilevarsi come l'esercizio delle potestà e delle attribuzioni dell'Esecutivo regionale risulti, in atto - quale diretta conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione - circoscritto all'ordinaria amministrazione ed ancor più   limitato al solo disbrigo degli affari correnti ed al compimento degli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, dalla circostanza che il Governo in carica è retto non dal Presidente eletto a suffragio universale e diretto, ma dal Vicepresidente, dallo stesso a suo tempo nominato, che lo sostituisce e ne svolge le funzioni.

La nozione di ordinaria amministrazione presenta tuttavia caratteri elastici che non consentono, in termini stringenti, di identificare previamente ed automaticamente gli atti in essa ricompresi, apparendo necessario, di volta in volta, esaminare in concreto i singoli provvedimenti al fine di individuarne quei connotati ed elementi distintivi che determinano la legittimità della loro adozione nella presente fase contrassegnata dall'attenuazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e discrezionali.

La giurisprudenza, laddove, con specifico riferimento agli atti adottabili in regime di prorogatio, ha affrontato la problematica in questione, ha avuto modo di osservare che vanno certamente configurati quali meri atti di ordinaria amministrazione gli atti di "doverosa esecuzione" di precedenti provvedimenti - legislativi, amministrativi o giudiziari che siano - mentre   fuoriescono da tale ambito gli atti caratterizzati da "particolare delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 3 giugno 2005, n. 3023).

Richiamato poi l'obbligo di provvedere - al fine del mantenimento della funzionalità dell'amministrazione ed in coerenza con i principi di buon andamento e di efficienza - alla adozione, oltrechè degli atti di ordinaria amministrazione, anche di quelli conservativi o indifferibili, si ritiene di dover rilevare altresì che in carenza di una investitura popolare diretta, gli Organi di governo in carica (che nell'attuale, ordinario, sistema, al Presidente eletto a suffragio universale appunto rispondono) dovrebbero "far uso di responsabile autolimitazione" (cfr., anche se con riferimento agli organi degli enti locali, Consiglio di Stato, Sezione prima, parere 501/2001).
 Premesse tali considerazioni di ordine generale, si ritiene che gli specifici quesiti posti da codesto Assessorato possano, in forza dei principi succintamente enunciati, essere risolti.

Va rilevato, in proposito, che gli interventi previsti dal comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vanno unitariamente considerati in un piano generale degli interventi finanziari, come disposto dal comma 3 dell'articolo medesimo ("L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico"), sostanziandosi in un'attività mista, programmatoria e gestionale che, proprio per il rilevante aspetto programmatico è stata attribuita dal legislatore al vertice politico-amministrativo piuttosto che all'apparato amministrativo-burocratico dell'Amministrazione regionale del turismo.

Per la giurisprudenza amministrativa di primo grado la materia della   programmazione generale è stata talvolta ritenuta, ex se, al pari degli atti aventi natura normativa, eccedere l'ordinaria amministrazione (cfr. T.A.R. Molise, 26 luglio 2001, n. 235). Tale concetto è stato sostanzialmente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 16 aprile 2003, n. 1948), che,   in relazione ad un provvedimento con cui   una Giunta regionale versante in regime di prorogatio aveva approvato un progetto di localizzazione di una discarica di rifiuti, ha ritenuto il provvedimento in questione indebitamente assunto in quanto avente natura di atto di pianificazione, come tale eccedente l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Tale impostazione, tuttavia, va coniugata, con le rappresentate esigenze di non bloccare l'attività strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di legge.

Nella considerazione, quindi, che il comma 3 dell'art. 39 della l.r. 2/2002, non sembra impedire, in una situazione contingente quale quella attuale, la possibilità che la pianificazione in questione venga posta in essere limitatamente agli interventi strettamente indispensabili ed indifferibili (individuati anche con riguardo alle determinazioni assunte in anni precedenti ed alla passata esperienza), potrà farsi luogo alla attuazione di tali soli interventi, rimettendo l'adozione definitiva del piano alla costituzione del prossimo Governo regionale, che in un lasso di tempo tutto sommato limitato si troverà ad operare nella pienezza dei poteri.

Per tutti gli altri interventi non aventi le cennate caratteristiche ovviamente dovrà curarsi una completa ed adeguata istruttoria che consenta, nei termini dovuti, una immediata decisione da parte dei futuri Organi di indirizzo politico-amministrativo.


4. Con riferimento al quesito correlato alle iniziative riguardate dalla circolare n. 3 del 9 agosto 2007, finalizzate alla promozione, conoscenza, divulgazione e valorizzazione del settore turistico, va osservato che, come codesto Assessorato rileva, le stesse sono di competenza dell'apparato amministrativo-burocratico (a termini della l.r. 15 maggio 2000, n. 10) ed allo stesso ascritte dalla citata circolare, e, pertanto, per esse non si pone il problema della limitazione dei poteri, riguardante solo gli organi di vertice politico-amministrativo.

Né, in proposito, può ritenersi influente la previsione recata dalla citata circolare n. 3/2007 che attribuisce all'Assessore la verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di programmazione già fissati, risolvendosi questa nel generale potere di vigilanza del vertice politico-amministrativo, rientrante nell'ordinaria corrente attività.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.









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