POS. II Prot._______________/42.08.11

OGGETTO: Costituzione della società per la promozione del turismo di cui all'art. 3 della l.r. 13/2007. Ricomprendibilità nelle attività di ordinaria amministrazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE

e, p.c.   SEGRETERIA GENERALE 

PALERMO




1. Con nota n. 655/Gab. dell'11 febbraio 2008 codesto Assessorato, rappresentando che, operando in regime di prorogatio, la potestà degli organi di Governo è limitata alla sola ordinaria amministrazione e che, tuttavia, il discrimine tra ordinaria e straordinaria amministrazione non sempre è direttamente rapportabile alla discrezionalità insita negli atti, ha chiesto allo Scrivente se sia possibile la costituzione della società per la promozione del turismo di cui all'art. 3 della l.r. 8 maggio 2007, n. 13, attività ascritta da tale disposizione alla competenza dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Rileva in proposito codesto Assessorato che l'attività prodromica alla costituzione è stata già avviata nell'anno 2007, in cui è stato approvato lo statuto sociale e si è provveduto al versamento del capitale sociale a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale del 2007, evidenziando, altresì, che le attività che la legge ascrive all'oggetto sociale sono caratterizzate dalla cogenza di essere avviate nei tempi utili a generare aumento nei flussi turistici.

Pertanto ritiene codesto Assessorato che la costituzione di tale società potrebbe ritenersi quale completamento di un'attività già avviata in tempi antecedenti all'odierna limitazione dei poteri degli organi di Governo determinata dalle dimissioni del Presidente della Regione, anche nella considerazione che l'attività stessa è priva di contenuti discrezionali dal momento che lo statuto (il cui testo non risulta materialmente allegato alla richiesta di consultazione) è conforme ad altri statuti già adottati dalla Regione per la costituzione di consimili società e l'oggetto sociale è predeterminato dalla legge. Quanto poi alla componente discrezionale insita nelle nomine, codesto Dipartimento ritiene che la discrezionalità verrebbe meno individuando, come componenti del Consiglio di sorveglianza, figure apicali di Dipartimenti regionali.


2. Sulle suesposta questione si osserva quanto segue.

In via generale non può non rilevarsi come l'esercizio delle potestà e delle attribuzioni dell'Esecutivo regionale risulti, in atto - quale diretta conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione - circoscritto all'ordinaria amministrazione ed ancor più   limitato al solo disbrigo degli affari correnti ed al compimento degli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, dalla circostanza che il Governo in carica è retto non dal Presidente eletto a suffragio universale e diretto, ma dal Vicepresidente, dallo stesso a suo tempo nominato, che lo sostituisce e ne svolge le funzioni.

La nozione di ordinaria amministrazione presenta tuttavia caratteri elastici che non consentono, in termini stringenti, di identificare previamente ed automaticamente gli atti in essa ricompresi, apparendo necessario, di volta in volta, esaminare in concreto i singoli provvedimenti al fine di individuarne quei connotati ed elementi distintivi che determinano la legittimità della loro adozione nella presente fase contrassegnata dall'attenuazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e discrezionali.

La giurisprudenza, laddove, con specifico riferimento agli atti adottabili in regime di prorogatio, ha affrontato la problematica in questione, ha avuto modo di osservare che vanno certamente configurati quali meri atti di ordinaria amministrazione gli atti di "doverosa esecuzione" di precedenti provvedimenti - legislativi, amministrativi o giudiziari che siano - mentre   fuoriescono da tale ambito gli atti caratterizzati da "particolare delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 3 giugno 2005, n. 3023).

Richiamato poi l'obbligo di provvedere - al fine del mantenimento della funzionalità dell'amministrazione ed in coerenza con i principi di buon andamento e di efficienza - alla adozione, oltrechè degli atti di ordinaria amministrazione, anche di quelli conservativi o indifferibili, si ritiene di dover rilevare altresì che in carenza di una investitura popolare diretta, gli Organi di governo in carica (che nell'attuale, ordinario, sistema, al Presidente eletto a suffragio universale appunto rispondono) dovrebbero "far uso di responsabile autolimitazione" (cfr., anche se con riferimento agli organi degli enti locali, Consiglio di Stato, Sezione prima, parere 501/2001).

 Premesse tali considerazioni di ordine generale, si ritiene che lo specifico quesito posto da codesto Assessorato possa, in forza dei principi succintamente enunciati, essere risolto.

Infatti l'art. 3 della l.r. 8 maggio 2007, n. 13, ha disposto che
"1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.
2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1".

La costituzione della società in parola, pertanto, deriva da una previsione legislativa che puntualmente stabilisce l'oggetto sociale.

Peraltro l'attività stessa, come rappresenta codesto Assessorato, è già precedentemente iniziata con la definizione dello Statuto sociale e con il versamento del relativo capitale, per cui la partecipazione al rogito notarile di costituzione appare come un'attività terminale e di completamento.

Pertanto non sembra che possano sussistere ostacoli alla definizione della costituzione della società prevista dall'art. 3 della l.r. 8 maggio 2007, n. 13, in quanto attività posta in esecuzione di una puntuale disposizione legislativa e, peraltro, non connotata da particolari scelte discrezionali.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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