POS. I Prot._______________/54.2008.11

OGGETTO: Pesca - Interruzione temporanea dell'attività di pesca ex art. 170 l.r. 32/2000 . Perentorietà del termine previsto dal D.A 5 agosto 2005.

Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca
PALERMO

1 Con nota 18 febbraio 2008, n. 188, codesto Dipartimento ha chiesto l'Avviso dello scrivente sulla seguente problematica.
Ai sensi dell'art. 170, comma 2, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca.
In attuazione a detta previsione con D.A. n. 125 del 5 agosto 2005 è stato disposto l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per l'anno 2005.
Il D.A suindicato, all'art. 2, "Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005", comma 1, ha disposto: "Dalla notifica alle autorità marittime al 30 ottobre, per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 3, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi o, in alternativa, di due periodi ciascuno, di 15 giorni consecutivi.".
Il successivo comma 2 prosegue: "Il periodo di cui al superiore comma, entro il quale è disposta l'interruzione dell'attività di pesca, viene prolungato di ulteriori 30 giorni per i natanti autorizzati all'esercizio con il sistema di pesca di reti a circuizione. Il fermo dovrà comunque essere effettuato obbligatoriamente per 30 giorni consecutivi".
Le Capitanerie di Porto hanno respinto le istanze per l'indennità di fermo tecnico di quei marittimi che hanno ultimato il periodo di interruzione successivamente al 30 ottobre 2005, rigettando, altresì, le istanze di proroga di quei natanti che, ancorchè autorizzati all'utilizzo del sistema di pesca a circuizione, non hanno rispettato il fermo per 30 giorni consecutivi.
Riferisce, altresì, l'Amministrazione richiedente quanto segue:
"Numerosi ricorsi sono, pertanto, pervenuti avverso il diniego dell'indennità di interruzione tecnica da parte delle Capitanerie, nel corpo dei quali si argomenta che con il D.A. 125/2005 si sarebbe consentito all'armatore la facoltà di ordinare al proprio equipaggio il periodo di fermo. Parimenti, con il termine <>, utilizzato nel provvedimento, non si sarebbe preclusa l'eventualità di concludere il periodo di fermo oltre la data del 31 ottobre 2005.
Come efficacemente rappresentato dai ricorrenti, l'armatore si porrebbe quale unico soggetto legittimato a decidere il periodo di interruzione tecnica del natante, dandone comunicazione all'Ufficio marittimo entro il giorno precedente l'inizio del previsto fermo, che, dunque, può protrarsi oltre il 31 ottobre, termine che, sarebbe da considerarsi ordinatorio.".
Si chiede se i dubbi manifestati dalle Capitanerie di porto possano ritenersi superati dalle argomentazioni contenute nei ricorsi e, conseguentemente, se il Dipartimento può procedere all'erogazione dell'indennità di che trattasi ai marittimi che hanno osservato il periodo di fermo nei termini imposti dall'armatore.

2. Sulla questione suesposta, preliminarmente si rileva che la stessa non attiene ad interpretazione di norme di legge o di regolamento sulle quali quest'Ufficio è chiamato a rendere parere a termini dell'art. 7 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70), bensì all'interpretazione di atti amministrativi posti in essere da codesta Amministrazione, unica competente a definire il significato ad essi attribuibile.
Cionondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, ed allo scopo di assicurare un corretto esercizio dell'azione amministrativa, questo Ufficio non si esime dal rendere il proprio avviso.

3. Si evidenzia innanzitutto che il comma 1 dell'art. 2 del decreto assessoriale contiene una disposizione di carattere generale. L'inciso "Dalla notifica alle autorità marittime al 30 ottobre", stabilisce l'arco temporale entro cui i natanti devono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca e seppure la disposizione assessoriale riporta un termine iniziale incerto, quest'ultimo è senza dubbio riconducibile alla data di pubblicazione del decreto assessoriale sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, con valore di pubblicità legale, e quindi di notifica, anche nei confronti delle autorità marittime.
Dopo avere stabilito il periodo entro il quale disporre l'effettuazione dell'interruzione temporanea, il comma 1 del suindicato art. 2 individua i destinatari nelle unità da pesca di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge, cioè "tutte le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca ed iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi delle Capitanerie di porto presenti sul territorio della Regione siciliana, con l'esclusione delle unità da pesca oceanica".
L'art. 2, comma 1, prosegue indicando come l'interruzione temporanea della pesca sia obbligatoria, termine, quest'ultimo, incompatibile con le argomentazioni dei ricorrenti, riferite da codesta Amministrazione, che assegnerebbero all'armatore la "facoltà" di stabilire il periodo di fermo.
L'obbligatorietà dell'interruzione temporanea è fissata dalla norma in trenta giorni che, in via generale, e salve le differenziazioni di cui ai commi 2 e 3, potrà essere attuata per trenta giorni consecutivi oppure in due periodi di quindici giorni ciascuno e sempre entro il 30 ottobre.
Il comma 2, disposizione speciale rispetto al comma 1 del medesimo art. 2, prolunga l'arco temporale entro il quale effettuare l'obbligatoria interruzione temporanea (fissata per tutti i natanti in 30 gg.) allungando la scadenza del termine finale di ulteriori trenta giorni per i natanti autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema di reti a circuizione. Per gli indicati natanti il termine finale entro cui effettuare l'interruzione obbligatoria scadrà nei trenta giorni successivi al 30 ottobre, e cioè il 29 novembre, con la precisazione che detti natanti dovranno comunque effettuare il previsto fermo obbligatoriamente per 30 giorni consecutivi, senza possibilità, dunque, di scindere i trenta giorni di fermo in due periodi di 15 giorni ciascuno, come indicato in via generale, al precedente comma 1.
In conclusione, con riferimento al suindicato comma 2 (pesca con reti a circuizione), l'armatore ha soltanto la facoltà di stabilire quando effettuare i trenta giorni consecutivi di fermo all'interno dell'obbligatorio arco temporale decorrente tra la pubblicazione del decreto assessoriale e il 29 novembre 2005.
Ne consegue che possono ammettersi le istanze relative a natanti autorizzati al sistema di pesca a circuizione che abbiano effettuato l'interruzione entro il 29 novembre, purchè per trenta giorni consecutivi.
Qualora le condizioni sopra indicate non siano state rispettate, si ritiene che i marittimi interessati possano rivalersi solo sull'armatore qualora questi non abbia correttamente attuato l'interruzione temporanea di pesca così come indicato dalla disposizione assessoriale.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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