Pos. I Prot. _______ /56.08.11

OGGETTO: Programmazione - Misure POR Sicilia 2000/2006 - Proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio della Segreteria di Giunta
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
* Ufficio di Gabinetto
* Dipartimento turismo, sport e spettacolo

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

LORO SEDI
1. Con nota 21 febbraio 2008, n. 733, l'Ufficio della Segreteria di Giunta riferisce che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, nella seduta della Giunta regionale del 19 febbraio 2008, ha presentato la relazione 18 febbraio 2008, n. 773/Gab., "afferente la problematica della proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori finanziati, nell'ambito dei regimi di aiuto, a valere sulle misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006".
Riferisce altresì codesto Ufficio di Segreteria della Giunta che "l'Assessorato" sopra indicato, nella citata relazione n. 773/Gab./2008 -dopo aver rappresentato l'esigenza di una regolamentazione unitaria delle concessioni di proroga per gli interventi finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006- in particolare, evidenzia le questioni riguardanti la Misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, gestita dal Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo, (allegando, per completezza di esposizione, la nota 13 febbraio 2008, n. 148/s3/tur del predetto Dipartimento,) e propone altresì alcune soluzioni per le eventuali determinazioni da assumersi da parte dell'Organo di Governo.
Considerata "la complessità degli aspetti evidenziati e delle soluzioni prospettate", la Giunta regionale, nella indicata seduta del 18 febbraio 2008, ha ravvisato l'opportunità di acquisire sulla questione il parere di quest'Ufficio.

2. Risulta dalla relazione citata in epigrafe n. 773/Gab./2008, trasmessa allo scrivente in allegato alla richiesta di parere, che "il termine ultimo delle proroghe concedibili per la realizzazione di interventi finanziati nell'ambito dei regimi di aiuto a valere del POR Sicilia 2000/06, è stabilito dalle circolari e bandi appositamente emanati dalle singole amministrazioni responsabili di misura.
Per alcuni interventi in fase di ultimazione già finanziati, a valere della misura 4.19 nel caso specifico che interessa il Dipartimento Turismo, la proroga scadeva il 31/12/07.
Conseguentemente, ad oggi, bisognerà avviare le procedure di revoca totale o parziale dei benefici concessi.
Trattandosi di risorse comunitarie, le economie che, per effetto delle revoche, si realizzeranno in questo esercizio potranno essere reiscritte, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 47/77, solo nei successivi esercizi.
Da tale previsione normativa consegue che, essendo la chiusura del POR 2000/06 stabilita al 31/12/08, le risorse derivanti da economie di spesa non potranno essere più utilizzate neanche in altre misure. Pertanto non vi sarebbero controinteressati ad eventuali proroghe.".
Ciò premesso, al fine di massimizzare la spesa relativa alle Misure del POR Sicilia 2000/2006, nonché di evitare il danno economico conseguente alla mancata concessione della proroga, si propone, per le eventuali determinazioni della Giunta di Governo "di autorizzare i responsabili di misura a consentire, mediante l'adozione di propri provvedimenti, uno slittamento dei termini non superiore a sei mesi per la conclusione degli interventi con ultimazione dei lavori già prevista al 31/12/07".
Per quanto poi concerne, in particolare, la misura 4.19 a) del P.O.R Sicilia 2000/2006, il Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo, nella richiamata nota n. 148/s3/tur/2008 (anch'essa trasmessa in allegato alla richiesta di parere), evidenzia che in forza della disciplina della medesima misura, contenuta nella circolare 17 maggio 2001, n. 1 (GURS n. 32/2001) e nei bandi adottati per l'attivazione della stessa, nella ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento finanziato entro il termine previsto si procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso.
Dopo aver precisato che il termine per l'ultimazione degli interventi è stato fissato, per quasi tutti i bandi adottati, al 31/12/2007, il predetto Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo, sottolinea gli effetti derivanti dalla definizione delle procedure di revoca che si concretano nella "drastica riduzione della spesa sulla misura, ..., con il conseguente rischio di perdita dei relativi contributi comunitari"; nel "rischio di vanificare il raggiungimento degli obiettivi, che il POR aveva fissato con la Misura 4.19 a), la cui finalità era appunto quella di superare il GAP accusato dalla offerta ricettiva regionale rispetto ad altri sistemi turistici concorrenti e nel contempo creare un cospicuo numero di posti di lavoro, che i soggetti percettori di provvidenze pubbliche si sono impegnati a realizzare"; ed infine nelle "ripercussioni sul sistema economico imprenditoriale del settore, in quanto molte imprese che si sono impegnate grazie al finanziamento e sono giunte a un buon grado di realizzazione rischiano di fallire con il venir meno del finanziamento stesso, con evidenti ricadute negative sull'occupazione".
In ultimo rileva il Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo che "non vi sarebbero controinteressati ad eventuali proroghe, a tenore dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 47/1977".

3. La questione prospettata richiede di accertare se sia o meno ammissibile la proroga dei termini, ormai scaduti, fissati in atti amministrativi generali (circolari, bandi, decreti assessoriali) per la conclusione dei lavori di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle Misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Al riguardo, se sotto il profilo strettamente giuridico, non può sottacersi che per la giurisprudenza "non appare ... configurabile ...una proroga retroattiva di termini già scaduti" (cfr. Tar, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 306/1999), pur tuttavia va considerato che, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), l'Amministrazione ha il potere-dovere di apprestare tutti gli strumenti e le misure più adeguate ed opportune ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, specialmente nelle ipotesi caratterizzate da complessità e rigidità della procedura amministrativa.
Conseguentemente, ribadito che i termini per la conclusione dei lavori relativi ai progetti finanziati con le risorse del P.O.R. Sicilia 2000/2006 sono stati fissati con gli atti amministrativi generali che disciplinano le procedure per l'accesso e l'erogazione dei benefici economici in questione, anzitutto deve affermarsi che, non riscontrandosi prescrizioni normative di segno contrario sul punto, sussiste il potere dell'Amministrazione di procedere ad una riconsiderazione delle previsioni contenute nell'atto amministrativo adottato.
Innanzitutto, per le considerazioni che qui di seguito si espongono, è interesse pubblico quello di garantire la realizzazione degli obiettivi connessi alle Misure del P.O.R. Sicilia 200/2006, nonché di assicurare l'erogazione, nei confronti dei soggetti ammessi a contributo, delle risorse a valere sulle predette Misure.
Si osserva ancora che la rappresentata parziale realizzazione degli investimenti proposti evidenzia comunque il buon esito del trasferimento di risorse pubbliche in favore dei privati, laddove la revoca del contributo per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori e il conseguente recupero delle somme già erogate, determinerebbe probabilmente l'interruzione dell'attività connessa al progetto finanziato e sortirebbe conseguenze economiche negative sul sistema produttivo regionale, effetti questi certamente non rispondenti alle finalità perseguite dalle Misure di che trattasi.
Del resto, per ciò che concerne in particolare la Misura 4.19 a), ai fini in questione, non possono non rilevare le ragioni rassegnate dal Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo nella citata nota n. 148/s3/tur/2008, sia con riferimento ai paventati danni economici, diretti e indiretti, determinati dalla definizione delle procedure di revoca, sia, altresì, con riferimento alla evidenziata inutilità del recupero delle somme erogate.
Sotto quest'ultimo profilo, appare utile ricostruire il quadro normativo qui rilevante.
La Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, configura un regime di aiuti previsto dall'art. 75 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32; si tratta, in particolare, di un regime di aiuti a finalità regionale che, per effetto dell'art. 117, comma 1, della legge regionale n. 6/2001, rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001, e come tale è esente da notifica.
Il citato Regolamento (CE) n. 70/2001, scadeva il 31 dicembre 2006 e tuttavia il periodo di validità dello stesso è stato prorogato fino al 30 giugno 2008 dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006; pertanto, in forza del quadro normativo sopra ricostruito, i decreti di concessione di contributi a valere sulla Misura 4.19 possono essere adottati solo fino alla predetta data del 30 giugno 2008.
Si fa presente ora che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 47/1977, le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza delle somme che l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti assegnano alla Regione, "possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468".
Considerato dunque, che per effetto del sopra riportato art. 8, comma 2 delle legge regionale n. 47/1977, le somme eventualmente recuperate a seguito della revoca dei contributi concessi possono essere reiscritte in bilancio solo nei successivi esercizi, deve per conseguenza affermarsi che le medesime somme non potrebbero essere utilizzate per finanziare scorrimenti di graduatoria, poiché tali scorrimenti, come sopra evidenziato, possono essere disposti, o meglio, finanziati, solo entro la data (30 giugno 2008) di validità del regime di aiuti di che trattasi.
Ciò detto, si rassegna altresì per le valutazioni di competenza dell'Organo collegiale di governo, che da interlocuzioni intervenute per le vie brevi con il Dipartimento regionale turismo sport spettacolo risulta che in molti casi la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori relativi ai progetti finanziati è stata richiesta dai beneficiari dei finanziamenti prima della scadenza del termine stesso: ed invero, in tali ipotesi, non appare ragionevole applicare a medesimi beneficiari la sanzione della revoca del contributo concesso.
Si precisa altresì che la proroga del prescritto termine di conclusione dei lavori, certamente doverosa laddove il mancato rispetto dello stesso sia da ricondurre a caso fortuito o forza maggiore, appare qualificabile in tale senso anche nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia comunque connesso a cause indipendenti dalla volontà dei beneficiari; a tal proposito vengono in rilievo, ad esempio, gli anomali e non programmabili tempi di attesa per il rilascio, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di autorizzazioni, concessioni, visti o altri provvedimenti necessari per la conclusione dei lavori. Si tratta dunque di situazioni che, sebbene non integrino una ipotesi di forza maggiore in senso stretto, tuttavia possono essere considerate meritevoli di tutela ai fini in questione.
Non appare poi superfluo sottolineare che l'obiettivo di accelerare e massimizzare i processi di spesa connessi alla gestione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 -certamente apprezzabile poiché rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al sicuro interesse pubblico connesso alla realizzazione degli interventi finanziati- opportunamente va perseguito in attuazione di criteri sanciti in via generale dall'Organo collegiale di indirizzo politico-amministrativo cui spetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e dell'art. 4 del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, l'adozione di atti di indirizzo applicativo e la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa, al fine di garantire uniformità comportamentale e condizioni univoche e trasparenti.
Pertanto, ai fini della concessione della proroga del termine per la conclusione dei lavori, spetta alla Giunta regionale di governo, nel bilanciamento dei suindicati interessi, dare la prevalenza, ove condivida le argomentazioni sopra formulate dallo scrivente, all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi finanziati rispetto al formale adempimento delle prescrizioni contenute negli atti amministrativi che disciplinano il rapporto di finanziamento.
Infine, per completezza di esposizione, si fa presente che la data finale di ammissibilità delle spese è comunque quella del 31 dicembre 2008, così come previsto dalla Commissione nella decisione n. 3424/2006, "Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali", laddove è altresì espressamente precisato che "qualora il termine finale di ammissibilità delle spese sia prorogato, il termine per la presentazione dei documenti di chiusura è prorogato di conseguenza.
Eventuali proroghe del termine ultimo di ammissibilità delle spese terranno conto del fatto che i documenti di chiusura dovranno essere presentati entro sei mesi da tale data e con sufficiente anticipo rispetto alle eventuali scadenze di disimpegno della Commissione".

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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