Pos. II   Prot. N. / 57.11.08 



Oggetto: Reddito minimo di inserimento - Determinazione del reddito per l'accesso al beneficio.




Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento lavoro
PALERMO




1 - Con nota n. 6464 del 14 febbraio 2008, codesto Dipartimento, con riferimento al decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237 "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" ed alla l.r. 19 maggio 2005, n. 5, art. 1 "Finanziamento di cantieri di servizi", ha chiesto allo Scrivente se tra i redditi da escludere dalla base di calcolo per la determinazione del reddito per l'accesso al beneficio del reddito minimo possano essere compresi gli assegni di mantenimento per i figli conviventi corrisposti dagli ex coniugi e l'indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della l. n. 289 del 1990.
Tale quesito nasce dalla contestazione sollevata da taluni comuni dell'Isola sulla nota di codesto Dipartimento n. 22741 del 25 settembre 2007 con la quale, preso atto di quanto manifestato dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro in ordine alla non computabilità di alcune specifiche prestazioni per la determinazione del requisito reddituale di accesso al beneficio in parola, sono stati invitati i comuni siciliani a ritenere l'indicazione del Ministero non estensibile a casi non espressamente previsti nella stessa.
Con riferimento all'indennità ex l. 289/1990 viene allegata la circolare dell'INPS n. 97 del 1998 che ha stabilito la non computabilità dell'indennità nel reddito familiare.
Codesto Dipartimento ha espresso il proprio avviso sulla natura delle prestazioni che concorrono a formare il reddito al fine che ci occupa ritenendo che "si dovrebbero considerare tutti gli emolumenti percepiti dal richiedente e dai familiari a carico, senza alcuna eccezione, proprio per aderire allo spirito della norma..".


2 - Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ha introdotto in via sperimentale l'istituto del reddito minimo di inserimento giusta delega ex art. 59, commi 47 e 48, della l. n. 449 del 1997, quale "misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli".
Detto intervento è disposto in via sperimentale per una durata determinata ( inizialmente due anni poi prorogati più volte e per ultimo fino al 30 giugno 2007 dalla legge finanziaria per il 2007 ) e per zone specificamente individuate.
L'art. 6 fissa la cosiddetta soglia di povertà per l'accesso al beneficio stabilendo - per quanto qui interessa - che "Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo."
La relazione al Parlamento resa nel giugno 2007 dal Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell'art. 15 del suddetto d. lgs. n. 237 del 1998 relativamente all'attuazione della prevista sperimentazione, ha evidenziato che, con riferimento alle modalità di definizione della situazione reddituale, i Comuni si sono comportati in modo differenziato. "La maggior parte di essi ha deciso di basarsi solamente sulle dichiarazioni dei redditi (CUD, mod. 730, mod. 101), la qual cosa ha comportato la non considerazione, ai fini del calcolo, delle prestazioni di tipo assistenziale che non sono oggetto di imposizione fiscale ed il conseguente allargamento della platea di potenziali beneficiari della misura. Oltre a questo, l'utilizzo della dichiarazione dei redditi come base per il calcolo della soglia per poter accedere al beneficio è risultata critica nel caso di redditi dichiarati pari a zero, che sovente nascondeva situazioni di lavoro irregolare". Solo il 9% dei Comuni ha scelto di adottare lo strumento dell'Isee che, tuttavia, ( viene riferito ) presenta gli stessi elementi di criticità.
Si presume, pertanto, che ove il meccanismo del reddito minimo di inserimento sarà introdotto in via definitiva, il legislatore, alla luce delle criticità come sopra rilevate, avrà cura di definirne analiticamente i requisiti di accesso.
Considerato, comunque, che ai sensi dell'art. 1(finanziamento dei cantieri di servizi ) della legge regionale n. 5 del 2005 i destinatari degli interventi previsti sono i " soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento", l'esigenza di definire i criteri per la determinazione della soglia di povertà è tuttora attuale.
Come riferito nella richiesta di parere, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato da un Comune destinatario della sperimentazione in parola, premesso che "è necessario prendere quale parametro di riferimento il reddito ai fini fiscali", ha escluso dalle prestazioni che concorrono a formare il reddito minimo per l'accesso al beneficio le seguenti : assegni per il nucleo familiare ed assegni di maternità in quanto non costituiscono redditi ai fini fiscali e previdenziali; l'indennità di accompagnamento in quanto contributo forfettario per le spese conseguenti all'invalidità; i contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, i contributi per i libri di testo e le borse di studio "rappresentando anch'essi sovvenzioni dello Stato ai fini di garantire i principi sanciti dalla Costituzione".
Si presume che il quesito posto al Ministero concernesse proprio l'ascrivibilità di quelle prestazioni tra gli emolumenti concorrenti alla formazione del reddito ex art. 6 del d. lgs. 237/98. Si può ritenere, quindi, che l'indicazione delle prestazioni contenuta nello stesso parere non sia esaustiva ma solo esemplificativa della casistica considerabile.
Si ritiene di evidenziare come il principale criterio adottato ( nel 2002 ) dall'Ufficio legislativo del Ministero (il reddito ai fini fiscali ) è stato oggetto di valutazione critica da parte dello stesso Ministero - come sopra detto - in sede di relazione ( nel giugno 2007) al Parlamento sull'attuazione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
Per valutare, pertanto, la riconducibilità delle prestazioni oggetto della presente consultazione al reddito riguardato per la concessione del beneficio in questione, va, a parere dello Scrivente, considerata la ratio dell'intervento.
L'art. 1 del d. lgs. n. 237 del 1998 definisce il reddito minimo di inserimento "una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli".
Fermo restando che la rilevanza ai fini fiscali determina la inclusione della prestazione nel reddito da considerare per l'elargizione del beneficio, ulteriore criterio discriminante tra prestazioni (escluse dal reddito imponibile ) da computare al fine dell'accertamento del requisito del reddito, potrebbe essere quello della periodica percezione concorrente al mantenimento proprio o del nucleo familiare in una situazione di "pari normalità" di indigenza.
Per chiarire il superiore concetto, nella valutazione dei casi oggetto della presente consultazione, gli assegni di mantenimento dei figli conviventi dovrebbero concorrere alla quantificazione del reddito di accesso al beneficio, mentre dovrebbe restarne esclusa l'indennità di frequenza per i minori invalidi.
Infatti, l'assegno di mantenimento per i figli ( che non va dichiarato come reddito imponibile dal coniuge che li percepisce ) contribuisce sicuramente ad affrontare gli oneri a carico della famiglia nell'andamento dell'economia familiare, scongiurando o attutendo la situazione di povertà.
Diversamente, l'indennità di frequenza per i minori mutilati ed invalidi civili non accresce le entrate familiari destinate al mantenimento del nucleo, ma risponde soltanto all'esigenza di rimborsare le spese che la famiglia deve sostenere per consentire al componente inabile di effettuare trattamenti terapeutici, riabilitativi o corsi scolastici altrimenti loro negati a causa dell'handicap sofferto. Funzione dell'indennità non è, pertanto, di accrescere il reddito familiare al fine di migliorarne la situazione ma soltanto di colmare lo svantaggio sociale determinato dalla minorazione.
Avendosi, comunque, riguardo all'interpretazione di norme statali, sarebbe opportuno che codesto Dipartimento interpelli sulla questione i competenti uffici ministeriali anche alla luce delle risultanze della suddetta relazione sulla sperimentazione effettuata.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, riguardando il presente parere fattispecie oggetto di controversia, lo Scrivente non procederà alla sua pubblicazione sulla banca dati "FONS", a meno che l' Amministrazione in indirizzo sia di diverso avviso e ne autorizzi la diffusione, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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