Pos. I Prot. 5641/61.2008.11


OGGETTO: Enti locali.- Disciplina recata dall'art. 2, commi 23-32 della legge 244/2007.- Applicabilità nell'ambito della Regione siciliana.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento famiglia, politiche sociali ed autonomie locali
(Rif. nota n. 744 del 19 febbraio 2008)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani delle disposizioni contenute dall'articolo 2, commi 23-32 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", che seppure finalizzate precipuamente alla riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali, refluiscono in maniera rilevante sullo status di amministratore locale e sull'assetto ordinamentale ed organizzativo degli enti medesimi.
Nel rappresentare le perplessità di codesto Dipartimento - suffragate dalla constatazione della rilevante incidenza che ciò avrebbe sull'ordinamento degli enti locali siciliani - circa la suddetta immediata applicabilità, si sottopongono in particolare all'attenzione dello scrivente le disposizioni recate dai commi 23, 24, 25 e 29, mentre per ciò che attiene alle previsioni di cui al comma 28, se ne ritiene la diretta operatività atteso il rinvio dinamico operato dalle norme regionali in materia.

2.- Allo scopo di una compiuta disamina della problematica appare opportuno rilevare, in via preliminare, che il quadro normativo in relazione al quale è stata richiesta la presente consulenza ha subìto una rilevante modifica atta ad indirizzare la soluzione della questione stessa, nel pieno rispetto delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale, e tra esse, per quanto rileva, della Regione siciliana.
Ed invero l'articolo 40, comma 4 bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.", così come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha introdotto, il comma 32 bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, che così dispone:
"Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale."
La disposizione appena riportata presuppone l'autonomia normativa spettante alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome in materia di ordinamento degli enti locali, e, nel rispetto della sfera di competenza alle stesse riconosciuta ed allo scopo di evitare un'indebita invasione dell'area ad esse riservata, demanda alle medesime l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni al fine del raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa perseguito dalle disposizioni - assunte nell'esercizio dei poteri spettanti allo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica - recate dall'articolo 2, commi da 23 a 29, della legge finanziaria 2008.
Dalla disposizione medesima consegue, pertanto, che non può ipotizzarsi una automatica ed immediata applicazione delle previsioni in essa richiamate - ed in relazione alle quali la presente consulenza è stata richiesta - senza un intervento normativo delle singole Autonomie speciali, che nel porre le richieste disposizioni provvederanno ad adattare i vincoli ed i limiti disposti in via generale nei confronti degli enti locali alle singole realtà territoriali di competenza.
Si osserva a tal proposito - in conformità a quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di coordinamento della finanza pubblica (cfr. sentenze nn. 82 e 169 del 2007), ed atteso l'obbligo di tutti gli enti costituenti la Repubblica, ivi comprese le Regioni ad autonomia differenziata, a partecipare all'azione di risanamento della finanza pubblica - che il carattere finalistico dell'azione di coordinamento giustifica la posizione, da parte dello Stato, non soltanto dei principi fondamentali in materia, ma perfino, ancorché in via sussidiaria, di puntuali tetti di spesa, ovvero di vincoli alle politiche di bilancio che si traducano, in via transitoria, in limitazioni alla spesa.

Per completezza si osserva poi che il disposto del secondo periodo dell'introdotto comma 32 bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, impone ulteriori considerazioni.
Ed invero, atteso che, secondo la richiamata previsione, la mancata adozione, da parte di ciascuna Regione a statuto speciale ed entro il previsto termine, delle disposizioni appropriate al fine del contenimento della spesa in attuazione dei principi desumibili dai commi richiamati, determina la riduzione, in capo agli enti locali dei rispettivi territori, dei trasferimenti a carico del fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, occorre accertare - al fine di corrispondere non soltanto ad una esigenza conoscitiva, bensì anche ad un preciso interesse dell'apparato pubblico isolano complessivamente considerato nel suo insieme composto dalla Regione e dagli enti locali che insistono sul medesimo territorio - se sia possibile, per un ente locale siciliano singolarmente considerato, evitare qualsivoglia penalizzazione nella ripartizione delle risorse, provvedendo in via autonoma ad attuare le disposizioni in discorso.
A tal proposito si osserva che l'attuazione di talune disposizioni esula dall'ambito di competenza, statutaria, regolamentare o comunque deliberativa, degli enti locali, poiché attiene a materia soggetta a riserva di legge. Ed invero, in particolare ed a titolo esemplificativo, si rileva che la disciplina dello status degli amministratori locali (oggetto di disciplina da parte del comma 24) esula da ogni potestà normativa comunale o provinciale.
Per quanto attiene viceversa alla materia relativa alla composizione delle giunte ovvero alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza, si ritiene che ben potrebbe ciascun ente locale adeguarsi - nelle more della prefigurata normativa regionale, od anche indipendentemente da essa - alle disposizioni previste al fine di ottenere una limitazione di spesa proporzionalmente pari alla percentuale di riduzione del fondo ordinario di cui all'art. 34 del D.Lgs. 504/1992 in dipendenza della diminuzione di 313 milioni di euro operata dall'art. 2, comma 31, della legge 244/2007, provvedendo ad adottare i provvedimenti, consiliari o di giunta, a ciò necessari nel legittimo esercizio di quell'autonomia che non può essere agli stessi negata ed in applicazione di norme di legge che ciò, in via generale consentono (cfr. per quanto riguarda la composizione delle Giunte: artt. 4 e 33 della legge 142/1990, come recepiti dall'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificati in particolare dagli artt. 1 e 6 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, e, per ciò che attiene le indennità ed i gettoni di presenza: art. 19, comma 5, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30).

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale