POS. II Prot._______________/66.08.11

OGGETTO: Sanzioni per intempestiva comunicazione delle assunzioni (ex art. 9 bis, c. 2, d.l. 510/1996) irrogate ad Istituzioni scolastiche. Annullamento ex lege disposto dall'art. 2, c. 4, d.l. 147/2007. Ripetibilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO LAVORO
PALERMO




1. Con nota 8491/Segr. Dir. Del 26 febbraio 2007, codesto Dipartimento, rappresentando che l'art. 2, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con legge 25 ottobre 2007, n. 176, -nel disporre che le istituzioni scolastiche provvedono alla comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro nei dieci giorni successivi (e ciò in deroga al normale obbligo di comunicazione entro il giorno precedente all'instaurazione, sancito dall'art. 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 e successive modifiche)- ha previsto che sono annullate le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini precedentemente previsti, ha chiesto allo Scrivente se debba darsi corso al rimborso richiesto da Istituzioni scolastiche in ordine a provvedimenti d'irrogazione già definiti con il pagamento delle somme richieste.

Codesto Dipartimento non esprime alcun orientamento sulla problematica.

2. Sulla questione sottoposta si osserva quanto segue.

Il comma 2 dell'art. 9 bis decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche, dispone che "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione".

Successivamente, con l'art. 2 comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con legge 25 ottobre 2007, n. 176, ha disposto che "Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 ..... entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate".

Sulla questione sottoposta da codesto Dipartimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già portato la sua attenzione esprimendo il proprio orientamento interpretativo con nota prot. 26/I/0000909 - Dir. Gen. per l'attività ispettiva, del 17 gennaio 2008, peraltro inviata anche alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro oltre che agli Ispettorati del lavoro di xxx e yyy.

In tale nota, che comunque si allega, il predetto Ministero, evidenziando la necessità di una lettura non strettamente letterale della seconda parte della disposizione testè riportata, ma costituzionalmente orientata, più aderente alla reale intenzione del legislatore e anche maggiormente in linea con la finalità della norma, sullo specifico problema delle richieste di rimborso di somme indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa, contestate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 147/2007, ha ritenuto che "l'annullamento ex lege delle sanzioni irrogate alle istituzioni scolastiche privi di titolo il pagamento nel frattempo adempiuto e che tali somme possano essere rimborsate al contravventore, con le modalità da ultimo indicate da questa Direzione con nota prot. 2127 dell'11 agosto 2005".

Nella specie, trattandosi di normativa statale, che postula uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, codesto Dipartimento non può non conformarsi all'interpretazione datane dai competenti organi ministeriali le cui conclusioni lo Scrivente ritiene di condividere.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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