Pos. I Prot. 7575/69.2008.11


OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Appalto di servizi finanziari.- Gratuità dell'affidamento.

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 2776 del 25 febbraio 2008)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa le refluenze che un ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia - Sezione di Palermo, per l'annullamento degli atti di gara relativi all'appalto del servizio finanziario avente ad oggetto la gestione del fondo regionale di garanzia per la concessione, ex art. 4 della l.r. 21 settembre 2005, n. 11, di controgaranzie ai Confidi, possa determinare - in particolare "in seguito alla udienza di sospensiva" - sulla procedura di selezione e di affidamento del servizio medesimo.
Puntualizza il richiedente Dipartimento che il ricorso risulta proposto in ragione della prevista gratuità del servizio, che dalla parte, si assume essere in contrasto con la normativa in materia di appalti e con i criteri di una gestione efficiente e funzionale.

2.- In via generale si osserva che, come è noto, la proposizione di un ricorso giurisdizionale amministrativo non ha alcun effetto sospensivo, non inibisce cioè all'amministrazione di procedere all'attuazione ed all'esecuzione dell'atto impugnato.
Il fondamento di tale regola risiede nell'art. 39 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi suol Consiglio di Stato", e si è ritenuto che la stessa risponda all'esigenza di garantire la prevalenza dell'interesse pubblico e costituisca applicazione del principio di efficacia e di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi giustificata altresì sulla base della presunzione della loro legittimità.
A bilanciare la regola indicata l'ordinamento appresta idonee procedure finalizzate ad assicurare comunque una tutela cautelare, strumentale al giudizio principale, che dia piena ed efficace tutela alle posizioni giuridiche vantate.
In particolare, in materia di appalti pubblici, è la disciplina comunitaria ad imporre, sin con le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE (c.d. direttive ricorsi), l'obbligo degli Stati membri di assicurare misure idonee a riparare la violazione, ad impedire che altri danni siano causati e a sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di decisioni assunte dalle autorità aggiudicatrici.
La disciplina statale positiva (cfr. art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che sostituisce, con otto commi, il settimo comma dell'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), al fine di assicurare una tutela piena ed efficace per ogni ordine di controversie devolute al giudice amministrativo adito, attribuisce all'autorità indicata poteri assai estesi potendo la medesima non soltanto emettere ordinanza di sospensione, ma assumere altresì misure cautelari innominate, imporre il pagamento di somme a titolo di cauzioni, esercitare un potere di ingiunzione.
Da quanto succintamente osservato discende che è soltanto il provvedimento eventualmente assunto in seno al processo amministrativo ad avere refluenze sull'atto impugnato e sulla procedura di aggiudicazione ad esso correlata, non trovandosi, in mancanza di puntuali misure cautelari emesse alcun ostacolo all'esecuzione del provvedimento censurato.

Ciò, ovviamente, ferma restando la potestà dell'amministrazione di riconsiderare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti, ed eventualmente revocarli o modificarli - od ancora remorarne l'attuazione, ancorchè per un tempo limitato e ragionevole, motivando adeguatamente in relazione ad ipotetici danni che in contrario verrebbero a prodursi - in ragione anche di argomentazioni di parte che si palesino prima facie fondate.
Nel merito della questione, poi, rinviando comunque ad una interlocuzione che potrà essere richiesta ai difensori che hanno assunto il patrocinio dell'Amministrazione regionale nel giudizio in argomento, non si ritiene che la prevista gratuita del servizio sia, di per sé, indice di illegittimità.
Ed invero è dato riscontrare tipologie di contratti a titolo gratuito, o comunque privi di obblighi a carico dell'Amministrazione di corrispondere some di denaro, come il contratto di tesoreria, e ciò non inficia in alcun modo il relativo bando e la connessa procedura selettiva.
Ed invero è da ritenersi legittima l'aggiudicazione a titolo gratuito di qualsivoglia appalto laddove possa individuarsi comunque un interesse del fornitore o del produttore ad essere presente in determinati ambiti per, ad esempio, acquisire esperienze o conoscenze o penetrazione nei relativi mercati.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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