Pos. II  Prot. N. / 73.11.08 



Oggetto: Imposta di bollo in materia di appalti pubblici - Caso d'uso.




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei ss. gg., di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale

PALERMO


e p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEL
BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
PALERMO





1 - Con nota n. 32200 del 3 marzo 2008 codesto Dipartimento, con riferimento agli atti relativi agli appalti dei lavori sugli immobili demaniali ed alla loro assoggettabilità all'imposta di bollo ex D.P.R. n. 642 del 1972, pone allo Scrivente il seguente quesito.
Posto che il suddetto D.P.R. distingue tra gli atti oggetto dell'imposta, quelli soggetti a bollo sin dall'origine da quelli soggetti all'imposta in caso d'uso, viene chiesto di chiarire il concetto di "caso d'uso".


2 - L'imposta di bollo è regolamentata dalla normativa contenuta nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972. Va precisato che la legislazione originaria risulta sostanzialmente modificata rispetto a quella attualmente in vigore. Le modifiche più rilevanti sono state apportate al testo normativo, e alla tabella (allegato B), con D.P.R. 955 del 30 dicembre 1982, e alla Tariffa (allegato A) dal D.M. 20 agosto 1992, dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 e dal D.M. 24 maggio 2005.
L'art. 1, comma 1, del suddetto D. P. R. dispone che: "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa".                  Il successivo art. 2 ( nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 955 del 1982 ) precisa che: "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda" (comma 1) e che: "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione" (comma 2).
L'art. 6 ( nel testo sostituito dall'art. 6 del D.P.R. n. 955 del 1982 ) dispone, poi, che "Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso ".
Va evidenziato che il testo originario del D.P.R. n. 642, per quanto qui interessa, individuava all'art. 2, c. 2, il caso d'uso "quando un atto, un documento o un registro : 1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonché nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri; 2) si allega a un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente...".
Con la modifica apportata dal D.P.R. n. 955 del 1982 sono venute, pertanto, a cessare tutte le ipotesi di caso d'uso contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della previgente normativa, essendo ora limitato il caso d'uso all'ipotesi di presentazione all'Ufficio del registro per la registrazione. Conseguentemente a tale nuova configurazione del caso d'uso ( non piu' previsto per la produzione o esibizione in giudizio di atti, documenti e registri ) sono stati eliminati dall'art. 6 i commi II e III che indicavano il momento cui avere riguardo per la misura dell'imposta nei casi di uso innanzi l'autorità giudiziaria.
Assodato, pertanto, che il caso d'uso ricorre soltanto con la presentazione dell'atto all'ufficio del registro per la registrazione, per determinare le modalità di assoggettamento dei singoli atti considerati da codesto Dipartimento in materia di appalti pubblici ( imposta dovuta fin dall'origine o solo in caso d'uso ), riconducendo l'atto riguardato alla parte I o II della Tariffa, allegato A,allegata al D.P.R. n.642 del 1972 e successive modifiche, si segnalano la Circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 171 del 1998 nonché il parere dell'Agenzia delle entrate reso, su quesito del Ministero della difesa, con risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002 ( che ad ogni buon fine si allegano in copia ), che indicano per numerosi documenti relativi allo svolgimento dei contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione la misura dell'imposta di bollo in base alla loro riconducibilità all'art. 2 della tariffa (parte prima ) allegata al D.P.R. 642/72 ovvero all'art. 28 della stessa tariffa ( parte seconda ).
Il presente parere viene trasmesso per conoscenza all'Assessorato del bilancio e delle finanze, competente nella materia.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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