POS. II Prot._______________/85.08.11

OGGETTO: Art. 28 l.r. 1/2008, concernente trasferimento al comune di XXXX di immobili del Collegio di Maria. Problematiche interpretative.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


PALERMO



1. Con nota 12 marzo 2008, prot. 348/Area AA.GG., codesto Dipartimento, rappresentando che il Collegio di Maria di XXXX, Istituto pubblico di educazione femminile regolamentato dal R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 e dal R.D. 1 ottobre 1931, n. 1312, non realizza più il proprio fine statutario sin dal 1958 e che l'art. 28 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, prevede che l'Assessore assume "idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili" al patrimonio del comune di XXXX, stante che la norma non dispone se il trasferimento debba avvenire a titolo oneroso o gratuito, chiede l'avviso dello Scrivente "sulla modalità del trasferimento e sull'iter che questo Assessorato dovrà seguire al fine di assumere le idonee iniziative".


2. Sulla questione prospettata si evidenzia quanto segue.


L'art. 28 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, dispone che "Al fine di consentire la ristrutturazione e il ripristino degli immobili in stato di abbandono del "collegio di Maria" ricadenti nel territorio del comune di XXXX, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione assume idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili al patrimonio dello stesso comune".

Ancorchè la formulazione della norma non sia esaustiva, tuttavia la stessa è finalizzata alla attribuzione al Comune del patrimonio immobiliare del Collegio di Maria di XXXX, al fine di provvedere alla ristrutturazione e ripristino degli immobili stessi.
Anche dagli scarni lavori parlamentari si evince che la volontà del legislatore è quella di provvedere all'estinzione dell'istituzione (non più operante da oltre un cinquantennio) ed al trasferimento degli immobili -distrutti da un incendio- al comune per la loro ristrutturazione e restituzione alla fruizione della comunità (v. resoconto ARS, seduta n. 119 del 25 gennaio 2008).

La norma, tuttavia, non dispone tout court l'estinzione del Collegio di Maria ed il trasferimento degli immobili al comune, ma prevede che a tale risultato pervenga l'Assessore mediante "idonee iniziative".

In proposito va rilevato che i Collegi di Maria, indicati nella tab. A allegata al R.D. 23 dicembre 1929, n.2392, recante "Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile" e successive modifiche e integrazioni disposte con R.D. 1 ottobre 1931, n.1312, sono istituti di educazione femminile di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e, ora, alla stregua dell'art.3 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvate con D.P.R. 14 marzo 1985, n.246, di codesta Amministrazione regionale.

Il Titolo VI del R.D. 2392/1929 prevede la fusione e la "trasformazione" delle istituzioni dallo stesso riguardate, che oltre che ad iniziativa del consiglio di amministrazione dell'ente o del comune territorialmente competente, possono esser disposte d'ufficio "dal Ministro per l'educazione nazionale, sentiti i suddetti organi".

L'art. 52 del precitato regio decreto, per l'ipotesi di impossibilità o esaurimento del fine statutario, prevede che l'istituto sia assoggettato a "trasformazione".

In verità, ancorchè la disposizione dell'articolo stesso utilizzi il termine "trasformazione", tuttavia la norma ha riguardo, presupponendola, all'estinzione dell'istituzione dal momento che concerne essenzialmente l'ipotesi di esaurimento dello scopo o l'impossibilità di conseguimento dello scopo stesso e tende a dare una diversa destinazione al patrimonio dell'ente.

Com'è noto, argomentando anche con riferimento alle fondazioni, gli elementi essenziali ed imprescindibili di un ente morale consistono nello scopo e nel patrimonio necessario per conseguirlo. Il venir meno di tali elementi porta alla cessazione dell'ente stesso.

Pertanto il termine "trasformazione" utilizzato nel precitato art. 52 non ha riguardo alla trasformazione dell'ente ma alla trasformazione dello scopo originario e del patrimonio, di cui si prevede la liquidazione e la destinazione dell'eventuale residuo a borse di studio o premi scolastici, ovvero la fusione con il patrimonio "di convitti nazionali femminili o di altri istituti pubblici di educazione femminile, di casse scolastiche di regi istituti medi d'istruzione o di patronati scolastici .... sempre tenendo nel debito conto la originaria destinazione territoriale dell'istituto trasformato"(comma quarto).

Il terzo comma dell'art. 52 R.D. 2392/1929 prevede che "Speciali cautele saranno osservate per la liquidazione (che sarà consentita nel solo caso che siano acquirenti il comune o altri enti del luogo)".

Anche qui la terminologia utilizzata (la parola "liquidazione") va interpretata con riguardo al complessivo contenuto della disposizione che non ha riguardo alla procedura di liquidazione (intesa come accertamento e definizione dei rapporti patrimoniali) ma si riferisce sostanzialmente alla trasformazione dei beni in denaro, sottendendo, quindi, alla necessità di una cessione onerosa dei beni dell'istituzione.



Tuttavia la sopraricordata disposizione del comma quarto induce a ritenere possibile il trasferimento dell'intera posizione patrimoniale (beni ed eventuale situazione debitoria) al comune riguardato dall'art. 28 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, nella considerazione che lo stesso, al pari degli altri comuni siciliani, è succeduto ai patronati scolastici in dipendenza della previsione dell'art. 7, comma primo, della l.r. 2 gennaio 1979, n. 1 (legge che, peraltro, ha soppresso i patronati scolastici stessi) e che, pertanto, la previsione di destinazione ai "patronati scolastici" recata dal quarto comma dell'art. 52 R.D. 2392/1929 va oggi riferita al comune territorialmente interessato.

Pertanto, in sintesi, in ossequio alla disposizione recata dall'art. 28 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, e utilizzando le previsioni e le procedure previste dal R.D. 23 dicembre 1929, n.2392, occorrerà provvedere alla declaratoria di estinzione del Collegio di Maria in questione, devolvendo l'intera posizione patrimoniale al comune.

In ordine al procedimento previsto dagli articoli 53 e 54 del R.D. 2392/1929, si ricorda che la l. 12 gennaio 1991, n. 13, ha attribuito alla sola competenza ministeriale (assessoriale nella Regione, per quanto qui di competenza) l'adozione di atti precedentemente ascritti alla competenza del Capo dello Stato e che l'art. 17, comma 26, della l. 15 maggio 1997, n. 127, ha abrogato ogni pregressa disposizione di legge che prevede il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Appare, comunque, opportuno, in fase istruttoria, procedere all'accertamento della situazione attuale dell'Istituzione de qua ed alla ricognizione della situazione patrimoniale e dei beni, anche mediante la nomina di un commissario ove occorra; inoltre, cautelativamente, appare opportuno acquisire un atto d'obbligo con cui il comune accetta di acquisire, oltre che i beni in questione, anche i relativi pesi ed eventuali pregresse passività.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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