POS. II Prot._______________88.11.2008

OGGETTO: Cave - Recupero ambientale - Materiale estratto -Commercializzazione - Autorizzazioni.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO








1. Con nota prot. n.20964 del 12 marzo 2008 codesto Dipartimento, premesso di dovere provvedere ex art.19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.127 all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale di un'ex cava di calcare, ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità di autorizzare la commercializzazione di una parte del materiale a suo tempo cavato e giacente in cava, come richiesto dalla ditta originariamente autorizzata alla coltivazione della cava con provvedimento del Distretto Minerario di Palermo del 27 marzo 1992 per la durata di otto anni.
Sottolineato che la competenza a pronunciarsi sulla predetta richiesta di commercializzazione del materiale cavato, una volta scaduta l'originaria autorizzazione, spetta all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, competente ex art.19, l.r. n.127/1980 cit. all'approvazione delle opere di recupero ambientale, codesto Dipartimento chiarisce le proprie perplessità che concernono la possibilità stessa di autorizzare la commercializzazione del materiale di cava e, ove consentita, la disciplina applicabile alla medesima.
Sul primo punto codesta Amministrazione ha precisato che, nel caso in oggetto, l'originaria autorizzazione alla coltivazione della cava dovrebbe considerarsi decaduta, non avendo la ditta, a suo tempo, presentato la domanda di rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.22, l.r. n.127/1980; "Pertanto, ai sensi dell'art.28 della medesima legge, il distretto minerario comunica al comune competente per territorio il provvedimento di decadenza, per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Il successivo art.29 dispone in merito alle trasgressioni e sanzioni, nel caso di esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione o la prosecuzione della medesima".
Ciò rilevato codesto Dipartimento chiede "se, ad autorizzazione decaduta, sia consentita la commercializzazione del materiale ammannito all'epoca dell'autorizzazione vigente".
Laddove si dovesse ritenere possibile la predetta commercializzazione, codesto Dipartimento chiede da quali norme dovrebbe essere regolata ed in particolare "se tale autorizzazione potrebbe essere ammessa nell'ambito dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale e/o se deve essere assoggettata alle norme in materia ambientale di cui all'art.186 del D.Lgs. n.152/06 modificato da disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.4/08".
Sulle predette questioni codesto Dipartimento si limita a rilevare che "nella materia sussiste un vuoto normativo".


2. Prima di affrontare la questione suesposta occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

La legge regionale 9 dicembre 1980, n.127 e succ. mod. e integraz., agli articoli 10, 12 e 19, contiene precise disposizioni tese ad assicurare il recupero ambientale delle zone assoggettate ad attività di cava.
In particolare, l'art.12, secondo comma, lett. d), l.r. cit. prescrive, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava da parte del distretto minerario competente, tra gli allegati a corredo della domanda, la presentazione da parte del richiedente di uno "studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona".

Lo studio di fattibilità e il progetto di massima di cui al secondo comma, lett. d)dell'art.12 cit. devono essere approvati dal comune (v. art.39, primo comma, l.r. 27.12.1978, n.71, come modificato dall'art.10, l.r. n.127/1980 cit. e sostituito dall'art.1, l.r. 26.3.1982, n.22).

Infine, a norma dell'art.19, l.r. n.127/1980 e succ. mod. e integraz. il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava è subordinato al versamento in apposito capitolo gestito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una somma da utilizzare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi per il recupero ambientale (primo comma).
Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità di cui all'art.12, secondo comma, lett. d) cit., il comune provvede alla redazione di un progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che determina la somma occorrente con decreto (settimo comma).
La norma dispone, infine, che l'esecuzione delle opere di recupero ambientale può essere effettuata dall'esercente a sua richiesta assumendone l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della somma versata al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.9 o della fidejussione (art.19, ultimo comma).
Il predetto iter viene poi ulteriormente chiarito nella circolare 8 settembre 1997, n.19986/U, che fornisce istruzioni in ordine al recupero ambientale delle cave.


3. Dalla normativa sopra richiamata emerge che il recupero ambientale delle cave ha carattere di obbligatorietà e che, tramite versamento di una somma o, in alternativa, di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, devono essere garantiti contestualmente al progetto di coltivazione della cava gli interventi necessari al recupero.
Gli obblighi di sistemazione dei luoghi in capo al soggetto divengono attuali allorchè l'attività estrattiva venga a cessare.
Lo scopo del progetto di recupero ambientale è, infatti, quello di ripristinare l'assetto dei luoghi al completamento dell'attività estrattiva.

Ciò posto, tornando alla fattispecie in oggetto, va innanzitutto rilevato che, da quanto riferito allo Scrivente, l'autorizzazione era stata rilasciata nel 1992 per la durata di otto anni e la ditta non richiese, secondo quanto previsto dall'art.22, terzo comma, L. n.127/1980 cit., il rinnovo della medesima.
In tale contesto, si tratta dunque di una ipotesi di "scadenza", per decorso del termine di validità (non seguita da una richiesta di rinnovo da parte della ditta) e non, come ritenuto da codesto Dipartimento, di "decadenza dell'autorizzazione" (disciplinata agli artt.24 e 26, l. ult. cit.).
Pare, inoltre, sempre da quanto riferito, che la ditta, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, abbia cavato materiale che è stato stoccato nel sito e non è stato mai rimosso, tant'è che, ad oggi, ad autorizzazione scaduta, il materiale a suo tempo cavato, è ancora giacente nella cava.

Occorre, a questo punto, distinguere l'approvazione del piano di recupero ambientale della cava dalla possibilità di autorizzare la "commercializzazione" del materiale.
Non vi è dubbio che la competenza in ordine all'approvazione del piano di recupero ambientale spetta a codesto Assessorato che, ove il recupero fosse in concreto ostacolato dalla presenza del materiale giacente, potrebbe prescrivere alla ditta l'immediata rimozione del materiale stesso.
Di contro, non rientra nella competenza di codesto Assessorato una eventuale pronuncia sulla possibilità per la ditta di commercializzare o meno il materiale a suo tempo cavato.
Non vi è, quindi, spazio per una problematica relativa alla possibilità o meno di autorizzare la ditta a commercializzare il materiale a suo tempo cavato da parte di codesto Assessorato.

Tuttavia, occorre svolgere un ulteriore ordine di considerazioni.
A ben vedere, è la stessa "autorizzazione a commercializzare", su cui vertono le perplessità di codesto Dipartimento, che non ha ragion d'essere dal momento che, essendo comunque il materiale cavato di proprietà della ditta, non si pone un problema di autorizzare la ditta alla vendita dello stesso.
Invero, si deve anche considerare che la ditta potrebbe ancora avere la disponibilità del terreno su cui insisteva la cava, o a titolo di proprietà o ad altro titolo (circostanza che non si evince dalla nota cui si risponde).
In tal caso, ove la giacenza del materiale non interferisca con il recupero del sito (perchè, ad esempio, il materiale già giace in una zona limitrofa alla cava oppure perchè la ditta può stoccarlo in modo da non interferire con il recupero della cava), la ditta potrebbe essere autorizzata dal Comune competente ad occupare il suolo mediante deposito di materiale (v. art.5, L.r. 10.08.1985, n.37 e succ. mod.).
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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