Pos. III  Prot. N. /97.08.11 



Oggetto: Determinazione compenso componenti tecnici commissione di gara appalto di servizio



Allegati n........................       
                                                   
                      Assessorato regionale del Bilancio e                         delle Finanze 

Dipartimento regionale Finanze e Credito
          Palermo 
   



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale ha sottoposto allo scrivente la problematica in oggetto. Al riguardo riferisce che con il D.D.G. n. 624 del 29/11/2007, è stato indetto apposito bando di gara d'appalto, mediante pubblico incanto, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della gestione del fondo regionale di garanzia per la concessione di controgaranzie ai Confidi, riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai sensi della L.r. 21/9/2005 n.11 e s.m.i. 
  Poiché sia nel D.Lgs.163 del 2006 che nel disciplinare di gara, che espressamente prevedono la presenza di tali componenti tecnici esterni all'Amministrazione, manca una norma specifica sul compenso codesto Dipartimento chiede se sia corretto applicare per analogia il D.P.Reg.n.82 del 25 marzo 1995( tab.A, classe A). 


  2-L'art.84 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163 del 2006) ha demandato ad una commissione giudicatrice la valutazione delle offerte nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa estendendo a tutti i contratti di appalto, anche di servizi e forniture, un principio prima esistente per i soli lavori pubblici. 
  Nel medesimo articolo sono contenute disposizioni circa la nomina e la composizione della Commissione, il regime di incompatibilità e le cause di astensione mentre al comma 2 si rimanda alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio relativa al funzionamento dell'organo. 
  Per quanto al presente ci occupa versandosi in tema di appalto di servizi la disciplina di cui al D.lgs 163/2006 è immediatamente applicabile in virtù del rinvio "dinamico" alle norme statali operato dall'art.32 della l.r. 7 del 2002 e succ.modif. 
  E' quindi da ritenere che nelle more dell'adozione del regolamento debbano continuare ad applicarsi le previgenti norme regolamentari che possano ancora considerarsi vigenti e, precisamente, l'art. 92 del D.P.R. 554/1999 quale residua dall'abrogazione espressa dei commi 1,2 e 5 sancita dall'art.256 del Codice citato.  
  Relativamente alla remunerazione dei membri della Commissione de qua viene quindi in rilievo il comma 3 del predetto art.92 secondo cui il compenso va determinato nell'atto di nomina. 
  Di conseguenza non risulta necessario reperire disposizioni da applicare per analogia dovendo la stazione appaltante determinare autonomamente il compenso in un importo ritenuto congruo rispetto alla professionalità e all'impegno in concreto richiesti dall'incarico di componente della Commissione.  
  Considerata la discrezionalità di cui codesto Dipartimento dispone ai fini della determinazione dei compensi in esame nulla osta a che ne stabilisca l'importo rifacendosi a criteri già utilizzati dall'Amministrazione. In tal caso, però, sarebbe più corretto prendere a riferimento un atto che abbia determinato i compensi spettanti per lo svolgimento di compiti assimilabili a quelli attribuiti ai componenti della nominanda Commissione. In tal senso, piuttosto che l'applicazione del D.P.Reg. n.82 del 1995, che ha riguardo ad organi collegiali permanenti, risulterebbe più conferente l'utilizzo dei criteri già recati dal D.P. 8 marzo 1995 di determinazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione tecnica consultiva di cui all'abrogato art.67 della l.r.10/19993.  
  Viceversa ove codesto Dipartimento ll valuti che l'attività dei componenti sia adeguatamente compensata con un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta, si suggerisce di fissarne l'importo nella misura che ritenga adeguata in uno a modalità e limiti della sua corresponsione anziché stabilirlo per relationem. 
  Infine, come già osservato in precedenti consultazioni e da ultimo nel parere n.172.07 del 17-7-2007, reso ad altro ramo di Amministrazione, proprio sull'art.84 del Codice dei Contratti, va in ogni caso richiamata l'attenzione sul rigoroso rispetto, anche nella fattispecie in esame, del principio di omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti. 


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale