Pos.   3 Prot. N. 7576- 100/08.11 



Oggetto: EDILIZIA- Piano di assetto idrogeologico - disposizione transitoria di cui al comma 4 dell'art. 6.



Allegati n...

   






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO



1 - Con nota 28 marzo 2008, n. 24763 , codesto Dipartimento rappresenta che l'articolo 6, comma 2 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dispone che le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il PAI hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici nonché per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate tali dallo stesso Piano. Il successivo comma 3 prevede poi che le previsioni e prescrizioni del Piano costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Il comma 4, dispone che "Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o per i quali sia stata già presentata denuncia di inizio attività ed i cui lavori siano stati iniziati al momento dell'entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai soggetti interessati dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata".
Con riferimento a tali norme di attuazione del PAI vengono rappresentati due casi.

A - Il primo, è stato già oggetto, per aspetti in parte diversi, del precedente parere, reso all'Assessorato dei ll.pp. ed esteso a codesto Dipartimento, n. 207/07.11 del 5 dicembre 2007, prot. 20469 e riguarda una ditta che l'11 marzo 2003 aveva ottenuto dal comune di Siracusa la concessione edilizia per la costruzione di un complesso artigianale ricadente nella zona del bacino idrografico del fiume Anapo; la stessa impresa, il successivo 6 aprile 2004, aveva presentato denuncia di inizio attività dei lavori; il 24 marzo 2006 aveva presentato, sempre all'ufficio del genio civile, la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della l. n. 64/1974 per i fabbricati oggetto della predetta concessione e la denuncia di inizio dei lavori "strutturali" ai sensi dell'art. 4 della l. n. 1086/1971. Il Piano del fiume Anapo, approvato con decreto presidenziale 27 ottobre 2005, n. 276, veniva pubblicato sulla GURS il 23 giugno 2006. L'Ufficio del genio civile di Siracusa (cfr. nota 20 giugno 2007, n. 15869 allegata alla richiesta di parere), ha espresso l'avviso che in tal caso ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 6, quarto comma, delle norme di attuazione del PAI e su tale punto viene chiesto il parere dello scrivente.

B - Il secondo caso ha riguardo ad una società immobiliare che ha interesse a realizzare uno stabilimento nella zona industriale di Pantano d'Arci, ricadente all'interno del bacino idrografico del fiume Simeto.
Detta società, titolare di una concessione edilizia rilasciata dal comune di Catania il 13 aprile 2006, ha comunicato alla direzione urbanistica comunale di aver dato inizio ai lavori il 22 settembre 2006. Il PAI del fiume Simeto, approvato don D.P. 20 settembre 2006, n. 238 è stato pubblicato sulla GURS n. 51 del 3 novembre 2006. In data 29 maggio 2007 l'impresa ha presentato i calcoli di cemento armato all'Ufficio del genio civile di Catania che ha restituito il progetto con parere sfavorevole in quanto l'intervento ricade in area individuata dal PAI come "a pericolosità idraulica elevata" ritenendo di non applicare la disposizione transitoria di cui all'art. 6 comma 4 delle citate norme di attuazione del PAI. La società immobiliare, ha chiesto il riesame del parere negativo ritenendo di aver avviato i lavori prima dell'entrata in vigore del Piano.

2. Come affermato nel precedente parere n. 207/07 e condiviso da codesto Dipartimento, il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 18 della legge n. 64/1974 da parte dell'Ufficio del genio civile rientra nell'ambito delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche che regolano l'attività edilizia. L'art. 32 della l.r. 19-5-2003, n. 7 rende possibile il rilascio di tale autorizzazione anche dopo l'avvio dell'attività edilizia ed è pertanto possibile che l'Ufficio debba trovarsi ad esaminare la relativa richiesta ad opere iniziate.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 bisogna dare rilievo, pertanto, non alla richiesta di autorizzazione all'ufficio del genio civile ma a quella dell'effettivo inizio dei lavori comunicato dall'interessato. Va tuttavia tenuto presente che secondo la giurisprudenza formatasi in materia di decadenza della concessione edilizia l'inizio dei lavori deve essere effettivo e deve essere valutato non in via generale, ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edificatorio programmato ed autorizzato, senza tener conto di lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'intestatario del titolo di procedere alla costruzione dell'opera progettata (in tal senso cfr. T.a.r. Lazio, sez. II, 28-06-2005, n. 5370; C. Stato, sez. V, 01-10-2003, n. 5648).
Pertanto, con riferimento al secondo dei due casi sopra indicati l'Ufficio del genio civile, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 64/1974, potrà chiedere al comune, titolare del potere di vigilanza edilizia, di attestare l'avvenuto effettivo inizio dei lavori in conformità alla comunicazione effettuata dall'interessato prima dell' entrata in vigore del PAI.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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