Pos. 1   Prot. N. /101.08.11 



Oggetto: Criminalità organizzata. Vittime del delitto e del dovere. Assunzioni ex art. 4 l.r. 20/99. Limiti di età.




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

PALERMO

E, p.c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Ufficio Speciale per la solidarietà alle
vittime del crimine organizzato e della
criminalità mafiosa.


PALERMO


1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente una questione relativa alle assunzioni di familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata o delle stesse vittime ex art. 4 della l.r. 20/99 e successive modificazioni.
In particolare, viene evidenziato che sono state trasmesse allo stesso Dipartimento, da parte dell'Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, due istanze di assunzione ai sensi del citato art. 4 della l.r. 20/99, corredate della relativa documentazione dalla quale risulta l'età anagrafica dei richiedenti (rispettivamente, 60 e 59 anni).
Il Dipartimento richiedente manifesta perplessità in ordine all'assunzione dei predetti istanti e, attesa la posizione degli stessi, chiede l'avviso dello Scrivente in merito all'applicazione ai medesimi soggetti della normativa speciale che disciplina le assunzioni delle vittime della criminalità organizzata e dei loro aventi causa, tenuto conto del vigente sistema pensionistico previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni e della Regione in particolare.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Sotto il profilo generale, va, in primo luogo, rammentato che l'art. 6 della l.r. 3/98 ha disposto l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 127/97 in relazione alla partecipazione ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale; che, successivamente, l'art. 2 della l.r. 23/98 ha disposto la generale applicazione dell'art. 3 della legge 127/97 e le successive modificazioni; che, infine, l'art. 5 della l.r. 8/99 ha ribadito l'applicabilità dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 127/97 ai concorsi indetti nel territorio dalla Regione e dalle pubbliche amministrazioni.
La disposizione recata dal comma 6 dell'art. 3 della legge 127/97 - oggetto (inspiegabilmente) di tre diversi recepimenti - ha, com'è noto, disposto la soppressione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, sostituendo Il principio della limitazione dell'accesso ai concorsi in relazione all'età con quello della liberalizzazione dell'accesso all'impiego pubblico, prevedendo, altresì, la possibilità di derogare al nuovo principio ( mediante norma regolamentare) esclusivamente in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
Inoltre, con ripetuti interventi il Consiglio di Stato (parere n.492/98 reso dall'adunanza della Sezione I° il 15 luglio 1998; Commissione speciale pubblico impiego del 15 marzo 1999) ha chiarito la valenza generale della precitata norma "applicabile a tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite dell'età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente".

Conseguentemente, sembra che, per le istanze di cui è questione, non vi siano, in generale, motivi ostativi all'accoglimento, essendo il limite dell'età per il collocamento a riposo costituito dal sessantacinquesimo anno di età (art. 4, primo comma, D.P.R. 1092/73; art. 1, primo comma, l.r. 2/62).
Peraltro, con specifico riferimento alla normativa regionale recante misure di solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata e loro aventi causa, estese, in via legislativa, ad altre fattispecie reputate dal Legislatore regionale meritevoli di interventi omologhi, va anche segnalato che ("ubi voluit dixit") l'art. 108 della l.r. 4/2003, diversamente da quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 20/99 (la cui applicazione viene ivi estesa ai figli delle vittime dei disastri aerei del 27 giugno 1980 e del 23 dicembre 1978), prevede specificamente il limite del quarantacinquesimo anno di età come condizione per l'accesso agli impieghi presso gli enti di cui al comma 1 del citato art. 4 della l.r. 20/99.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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