Pos. II   Prot. N. / 105.11.08 



Oggetto: Aziende sanitarie . Acquisto di beni e servizi in forma consorziata ex art. 24, c. 29, l.r. 2/2007 . Ambito territoriale per la promozione degli acquisti consorziati.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per le infrastrutture, lo sviluppo e
l'innovazione, per la comunicazione e per
l'informatizzazione del settore sanitario
PALERMO





1 - Con nota n. 2769 del 7 aprile 2008 codesto Dipartimento, con riferimento all'art. 24, c. 29, della l.r. n. 2 del 2007 in materia di contenimento della spesa sanitaria attraverso l'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il comma 29 della suindicata norma dispone che "Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono tenute a procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo l'Assessorato avvia il monitoraggio delle procedure espletate in forma consorziata per la verifica delle economie di scala conseguite. L'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, unitamente a quelle di cui all'articolo 42dellalegge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione dei risultati di gestione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.".
Con circolare n. 1212 del 23 maggio 2007, sostitutiva di precedente circolare n. 1204 dell'11 gennaio 2007 emanata con riferimento all'art. 43 della l.r. n. 17 del 2004 che disponeva la promozione di forme di acquisto consorziate in ambito provinciale, codesto Assessorato nella considerazione del mutato ambito territoriale riguardato dalla nuova norma (" in ambito provinciale o extraprovinciale "), ha previsto l'estensione dell'informazione da parte di ciascuna Azienda sanitaria del programma annuale degli acquisti e delle procedure di gara a tutte le altre Aziende del territorio regionale. Ciò ha comportato, secondo quanto lamentato da più interessati, forti ritardi nell'espletamento delle procedure.
A tale proposito viene chiesto il parere di quest'Ufficio sull'interpretazione della norma nell'inciso "provinciale o extraprovinciale", chiedendo in particolare se la disposizione normativa abbia determinato l'obbligatorietà dell'espletamento delle procedure concorsuali in forma consorziata in ambito regionale.
Ciò al fine di valutare l'opportunità di revisione della direttiva n. 1212 del 2007.
Ove la soluzione al quesito sia l'assenza di obbligatorietà dell'ambito regionale per la realizzazione degli acquisti consorziati, codesto Dipartimento propone di rimettere alla scelta dei Direttori generali delle Aziende la valutazione dell'ambito territoriale ottimale.

2 - Come rilevato nella richiesta di parere, l'art. 43 della l.r. n. 17 del 2004, disponeva la promozione dell'attuazione di forme consorziate di acquisto di beni e servizi delle Aziende sanitarie, fissando in quello provinciale l'ambito delle aggregazioni di acquisto.
Con il comma 29 dell'art. 24 della l.r. n. 2 del 2007 è stato reso obbligatorio il ricorso a forme di acquisto consorziato, indicando come ambito territoriale dell'aggregazione quello provinciale o extraprovinciale.
Sicuramente, l'ambito extraprovinciale non viene imposto dal legislatore che, anzi, ha lasciato facoltà di scelta tra lo stesso e quello provinciale.
La titolarità della valutazione dell'ambito territoriale di operatività viene attribuita, a parere dello Scrivente, in via generale a codesto Assessorato. Infatti, la norma in oggetto dispone l'obbligo di "procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità..".
Con la suindicata circolare n. 1212 del 23 maggio 2007 codesto Assessorato ha legittimamente fatto uso del potere attribuito dal legislatore in ordine alle modalità di attuazione del meccanismo di contenimento della spesa in discorso, dettando univoche regole ritenute adatte a produrre gli auspicati risultati.
Ove, melius re perpensa, si addivenga a diversa valutazione circa la convenienza ad operare in ambito regionale, codesto Assessorato potrà, a modifica di quanto espresso in precedenza, manifestare nuove procedure di acquisto consorziato più rispondenti a criteri di convenienza gestionale connessa alla produzione di vantaggi in termini logistici o finanziari.
Sarà possibile, pertanto, diversificare le aggregazioni di acquisti con riferimento all'ambito territoriale, indicando le diverse tipologie di beni e servizi, selezionate sulla base delle caratteristiche dei prodotti ( secondo un criterio di standardizzazione ) o del mercato di riferimento ( secondo un criterio di contendibilità ), onde orientare l'azione uniforme delle Aziende sanitarie della Sicilia.
Si ritiene di poter escludere, invece, che la scelta dell'ambito territoriale sia totalmente demandata alle singole Aziende sanitarie. Il legislatore, infatti, a differenza di quanto disposto con l'art. 43 della l.r. n. 17 del 2004 che nel fissarne lo scopo demandava all'Assessorato la promozione dell'attuazione delle forme consorziate in questione, con la statuizione contenuta nel comma 29 dell'art. 24 in oggetto, attribuisce a codesto Assessorato il compito di impartire direttive in materia, al fine di uniformare gli adempimenti delle diverse Aziende del territorio per una più efficace realizzazione delle economie di spesa auspicate ( e con il superamento degli inconvenienti riscontrati nelle esperienze acquisite ).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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