POS. II Prot._______________107.11.2008

OGGETTO: Lavoro - AAPIT - LSU utilizzati di fatto - Stabilizzazione dopo la soppressione delle AAPIT -Ammissibilità.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento del Personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
PALERMO








1. Con nota prot. n.50729 del 7 aprile 2008 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità o meno di inserire 10 lavoratori socialmente utili originariamente utilizzati da una società cooperativa nel processo di stabilizzazione attivato dalla Regione siciliana in applicazione dell'art.8 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16.
Si tratta di lavoratori che, a partire dal 21 giugno 1999, sono stati impegnati in attività in favore dell'Azienda Autonoma Provinciale del Turismo di Trapani e, precisamente, presso i punti APT di informazione ed assistenza turistica siti in Trapani e, dal 12 ottobre 2004, nel punto di informazioni turistiche e di accoglienza presso l'aeroporto di Trapani-Birgi, rimasto attivo sino al 24 dicembre 2006 ed, infine, presso la sede centrale dell'AAPIT stessa.
La problematica sorge dalla circostanza che, in un primo momento, l'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani rigettò le istanze di accertamento dell'AAPIT quale ente utilizzatore avanzate dai predetti lavoratori ai sensi dell'art.74, L. r. 28 dicembre 2004, n.17, ritenendo che l'AAPIT non rientrasse tra i soggetti di cui all'art.1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81 (nota n.1189 del 28 febbraio 2006).
Solo a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale (nota n.2279 del 15 ottobre 2007), l'UPL di Trapani rivide la propria posizione ed emanò in data 23 novembre 2007 i singoli provvedimenti con cui si individuava nell'AAPIT di Trapani il soggetto utilizzatore "con effetto 1° gennaio 2005".
Sulla scorta di questi provvedimenti l'AAPIT di Trapani, nel frattempo soppressa per effetto della l.r. 15 settembre 2005, n.10, ha trasmesso i predetti provvedimenti a codesto Dipartimento per dare corso al processo di stabilizzazione ai sensi dell'art.8, l.r. n.16/2006 cit.
Del pari, l'Agenzia regionale per l'impiego ha trasmesso a codesto Dipartimento, per gli eventuali adempimenti, i provvedimenti dell'UPL di Trapani (nota n.10 dell'8 gennaio 2008).
Tutto ciò premesso, codesta Amministrazione ha chiesto allo Scrivente se "si possano considerare sussistenti le condizioni atte ad acclarare l'utilizzo del personale in questione presso l'APIT di Trapani, alla data di entrata in vigore dell'art.8 della L.R. 14 aprile 2006, n.16 e, per conseguenza dell'obbligo dello scrivente Dipartimento di inserire i detti soggetti nel processo di stabilizzazione attivato dalla Regione".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La legge regionale 15 settembre 2005, n.10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti", ha previsto la soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico (AAPIT) "non oltre il 30 giugno 2006" (v. art.5, primo comma).
L'art.52, L.r. 8 febbraio 2007, n.2 ha poi disposto che le gestioni liquidatorie delle AAPIT sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare la propria attività istituzionale (v. primo comma).
Molteplici delibere di Giunta hanno cadenzato la soppressione e messa in liquidazione delle AAPIT (v. delibere n.324 del 3 agosto 2006, n.353 del 22 settembre 2006, n.554 del 22 dicembre 2006 e n.76 dell'8 marzo 2007).

In particolare, per quanto concerne il personale delle soppresse Aziende, mentre l'art.10, comma 2 bis, l.r. n.10/2005, come integrato dall'art.2, l.r. 6 febbraio 2006, n.10, si occupa del personale di ruolo, specificandone condizioni e modalità per il transito presso l'amministrazione regionale o presso le province, è l'art.8 della l.r. 14 aprile 2006, n.16 che provvede in ordine al "Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti.", disponendo testualmente che:
"Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.".

Condizione per rientrare nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione, è, dunque, che il personale fosse impegnato nelle attività socialmente utili presso le AAPIT "al momento della soppressione delle aziende medesime".

Occorre, quindi, verificare se la predetta condizione ricorra per i 10 LSU di cui in narrativa.

Da quanto riferito da codesto Dipartimento, e confermato dalla documentazione inviata allo Scrivente in allegato, il predetto personale, gestito da una cooperativa, prestava di fatto la propria attività in favore dell'AAPIT di Trapani, ma il provvedimento di accertamento dell'AAPIT come ente utilizzatore è intervenuto, a causa delle vicende sopra descritte, soltanto il 23 novembre 2007.

Partendo dall'analisi del parametro normativo di riferimento, va innanzitutto ricordato che l'art.74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, rubricato "Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore", dispone al primo comma che "1. Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Come chiarito con la circolare 17 gennaio 2005, n.52, con la predetta disposizione il legislatore regionale ha inteso sanare le utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore presso cui si è provveduto ad operare l'assegnazione.
La norma si applica ai soggetti -destinatari del regime transitorio- utilizzati in attività socialmente utili e che per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2004) hanno prestato la propria attività socialmente utile presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore e che l'ente utilizzatore "di fatto" rientri fra i soggetti legittimati ad impiegare i lavoratori in parola.
Come chiarito dalla circolare suindicata, il provvedimento di accertamento ha efficacia "a far data dall'1 gennaio 2005".

Anche nel caso in esame, il provvedimento dell'UPL di Trapani, che ha accertato che ricorrevano le condizioni per individuare nell'AAPIT di Trapani l' "ente utilizzatore" dei lavoratori in oggetto, ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2005.
Tale provvedimento si è limitato a verificare, però, la condizione posta dall'art.74, l.r. n.17/2004 cit., e cioè che i predetti lavoratori avevano prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n.17/2004.

Per l'operatività dell'art.8, l.r. n.16/2006 è necessario altresì che risulti soddisfatta l'ulteriore condizione e cioè, come sopra detto, che il lavoratori continuassero ad essere utilizzati dall'AAPIT anche alla data di soppressione della medesima.

Ciò posto, non pare sussistano ostacoli di sorta per inserire i 10 LSU nel processo di stabilizzazione, purchè chiaramente risulti confermato quanto già riferito allo Scrivente nella nota cui si risponde e cioè che i predetti soggetti continuavano ad essere utilizzati dall'AAPIT alla data della soppressione della medesima.
Nelle suesposte considerazione è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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