POS. I Prot._______________/110.11.2008

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Agricoltura - Concorso interessi in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

1. Con nota 9 aprile 2008, n. 38423, codesto Assessorato sottopone allo scrivente una problematica riguardante la concessione dei benefici previsti dall'art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 - convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 - in favore delle imprese agricole danneggiate dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002.
In particolare con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 13, comma 4-ter, del D.L. 138/2002, relativa ai finanziamenti decennali agevolati, si chiede se, in ipotesi di estinzione anticipata dei prestiti concessi, la Regione debba continuare ad erogare o meno il concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Viene, a tal proposito precisato che con circolare dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 14 febbraio 2003, n. 322 è stato previsto di erogare il concorso regionale nel pagamento degli interessi in forma attualizzata ed in un'unica soluzione, anzicchè annualmente, mediante l'emissione di mandati diretti.
Con la circolare suindicata - analogamente a quanto previsto per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 - gli istituti di credito sono stati autorizzati, in attesa del rilascio del nulla-osta del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad anticipare il perfezionamento delle operazioni di credito al tasso di riferimento vigente, per l'importo delle passività da assestare risultante dalle istanze degli interessati.
Si chiede se sussista il diritto a ricevere il concorso pubblico nel pagamento degli interessi in forma attualizzata da parte del mutuatario che ha estinto il mutuo prima del decreto di concessione e liquidazione del contributo.
Si chiede altresì se l'amministrazione è tenuta a corrispondere il concorso interessi per il periodo di pre-ammortamento e per il periodo di ammortamento precedente l'estinzione anticipata.
La richiedente Amministrazione manifesta convincimento contrario al pagamento del contributo in conto interessi in caso di estinzione anticipata del mutuo, basandosi sulle considerazioni espresse da questo Ufficio in un precedente parere (reso alla stessa Amministrazione odierna interpellante con nota prot. n. 126/73.01.11 del 27 luglio 2001), secondo le quali estinto il mutuo viene meno lo scopo per il quale si eroga il contributo di che trattasi. Inoltre, giacchè è previsto che il concorso vada a deconto del debito capitale residuo del mutuo stipulato, se al momento dell'erogazione del contributo il mutuo non è più in vita non esiste più un debito capitale da ridimensionare con la sottrazione dell'agevolazione.
Nonostante il surriportato convincimento l'Assessorato manifesta delle perplessità dovute a disposizioni legislative che riconoscono il permanere del concorso pubblico nel pagamento degli interessi anche nei casi di estinzione anticipata. Le norme che dispongono in tal senso sono l'articolo unico della legge 9 febbraio 1963, n. 130 e l'art. 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In seguito a contatti intercorsi per le vie brevi con l'Amministrazione richiedente sono stati forniti alcuni modelli di contratto di mutuo utilizzati da due differenti istituti per la tipologia di prestito di cui all'odierna fattispecie, la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1992, n. 7, esplicativa della legge 185/1992, ed è stato altresì evidenziato che una delle ditte mutuatarie interessate dalla presente problematica avrebbe proceduto ad estinguere anticipatamente il mutuo decennale prima che venisse rilasciato il nulla-osta dell'IPA alla concessione dell'agevolazione.

2. Sulla fattispecie sottoposta si rappresenta che trattandosi di interpretazione di normativa statale è opportuno che codesta Amministrazione acquisisca l'avviso dei competenti organi centrali. Cionondimeno, questo Ufficio non si esime dal rendere il proprio avviso in uno spirito di fattiva collaborazione.

3. L'art. 13, ai commi 4-bis e 4-ter, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, così dispone:
"4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità, ivi compresi i territori delimitati dall'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'àmbito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi. ".
Il comma 4-bis prevede l'applicazione delle provvidenze considerate dalla legge 185/1992. Quest'ultima legge è stata abrogata interamente dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, seppur è da ritenere che i procedimenti amministrativi che hanno avuto avvio nel vigore della legge 185/1992 possano essere conclusi con la medesima normativa, così come indicato al paragrafo "Abrogazione di norme a conclusione delle procedure in corso" della nota del Ministero delle politiche agricole e forestali 15 luglio 2004, n. 102.204.
Le provvidenze della legge 185/1992 sono integrate dalle disposizioni del medesimo art. 13.
Tra le disposizioni integrative rientra la specifica agevolazione considerata al comma 4-ter surriportato. Trattasi di fattispecie diversa, seppur analoga nelle finalità, da quella considerata all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 185/1992 e cioè "prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato ............; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;".
A dimostrazione che si tratta di fattispecie agevolative diverse, seppur similari ed aventi la medesima finalità, la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 23 dicembre 2002, al paragrafo 3.2, "Finanziamenti decennali", punto b-1, "consolidamento rate per danni siccità", precisa che i finanziamenti decennali di cui all'art. 13, comma 4-ter, sono cumulabili con gli altri interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle misure creditizie aventi la medesima finalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), della legge 185/1992, consentendo quindi alle imprese agricole la facoltà di opzione tra le due misure creditizie.
Si precisa che la provvidenza indicata dalla circolare ministeriale con la lett. d) successivamente all'intera sostituzione del comma 2 dell'art. 3, della legge 185/1992 - ai sensi dell'art. 1, D.L. 13 settembre 2002, n. 200, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 13 novembre 2002, n. 256 - risulta indicata alla lett. b).
Successivamente anche il D.L. 24 luglio 2003, n. 192 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 settembre 2003, n. 268), riferendosi alle avversità atmosferiche del primo semestre 2003, ha ugualmente disposto, all'art. 1, comma 3, la possibilità di concedere alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 185/1992 finanziamenti decennali in cui il concorso pubblico negli interessi "è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1992.".
Le precisazioni sopra riportate in ordine alla diversità del beneficio previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 185/1992 rispetto all'agevolazione del finanziamento decennale indicato all'art. 13, comma 4-ter del D.L. 138/2002 sono finalizzate ad escludere il concorso pubblico negli interessi nel caso il soggetto beneficiario estingua anticipatamente il mutuo, giacchè una siffatta possibilità dovrebbe essere espressamente disposta dalla legge, come per l'appunto indicato per la fattispecie dei prestiti quinquennali di cui all'indicata lett. b), comma 2, art. 3, legge 185/1992 che rinvia, per le modalità di erogazione della provvidenza, all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.
L'art. 2, comma 3, della legge 38/1964, poi, dispone che ai prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla L. 9 febbraio 1963, n. 130.
L'articolo unico della legge 130/1963 così dispone: "Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.".
Non appare dubbio che la possibilità considerata al surriportato articolo unico può essere applicabile alla sola fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 185/1992, in virtù del rinvio all'art. 2 della legge 38/1964 che espressamente, al comma terzo, (con disposizione da considerarsi speciale), dispone l'applicazione di quanto previsto dalla legge 130/1963, norma, quest'ultima, anch'essa speciale.
Conforto, in tal senso, si ricava anche dall'altra previsione indicata da codesta Amministrazione, cioè l'art. 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), che dispone che i mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata. Detta norma conferma il convincimento che in tutti i casi in cui il legislatore ha voluto concedere l'ulteriore agevolazione del contributo pubblico sull'intera durata del mutuo anche se estinto anticipatamente lo ha previsto espressamente. A contrario argomentando, si rileva che, in via generale, detta possibilità non è riconosciuta se non specificatamente disposta.
Esclusa la possibilità di estendere le surriportate norme speciali alla fattispecie del finanziamento decennale di cui all'art. 13, comma 4-ter, del D.L. 138/2002, si evidenzia che le norme del 1963 e del 1964 sono comunque ad applicazione residuale per la stessa fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della 185/1992, trattandosi di normativa abrogata, senza considerare che la residua applicabilità di quelle norme speciali suscita delle perplessità alla luce delle considerazioni e del rigore mostrato dalla Commissione delle comunità europee nel valutare l'applicazione dei benefici di cui alla legge 185/1992 (cfr. decisione Commissione comunità europee 16 dicembre 2003, richiamata dall'indicata nota ministeriale n. 102.204 del 2004, con particolare riferimento ai punti 68/74 della decisione che relativamente alla quantificazione degli aiuti invita all'osservanza delle disposizioni contenute ai punti 11.3.3 e 11. 3.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), ma, per indagare tale ipotesi, qualora codesta Amministrazione lo ritenesse utile, è opportuno interessare direttamente i competenti organi centrali dello Stato.
Questo Ufficio ritiene quindi di confermare, seppur in termini generali, le considerazioni fornite nel proprio parere n. 73 del 2001, reso su problematica attinente l'interpretazione di norma regionale.
Si rileva inoltre che l'Amministrazione non assume l'onere del contributo fino al momento in cui non è emesso il nulla-osta del competente IPA a conclusione della fase istruttoria. Tant'è che - già nella circolare 28 maggio 1992, n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, punti 11.8, 11.11 e 11.12 - si indica che l'anticipazione delle provvidenze creditizie da parte degli istituti di credito, riscontrati i requisiti di legittimazione, viene effettuata al tasso di riferimento vigente al momento del perfezionamento, con l'onere a carico del beneficiario per l'intera durata dell'operazione creditizia e che in caso di diniego del concorso regionale negli interessi l'operazione creditizia resta vigente per tutta la sua durata al tasso di riferimento con l'intero onere degli interessi a carico del beneficiario.
Gli stessi contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito dispongono che il riconoscimento del contributo regionale a deconto del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento avverrà dopo l'emissione del nulla-osta e che lo stesso contributo è eventuale.
Discende da quanto sopra detto che l'Amministrazione regionale, successivamente all'emissione del nulla-osta riconosce in capo al mutuatario il diritto al contributo e nell'ipotesi in cui, dopo l'erogazione dello stesso, il mutuatario dovesse estinguere anticipatamente il prestito il contributo andrà ricalcolato pro-quota e ridimensionato a deconto del debito capitale ammortizzato fino al momento dell'estinzione.
In tal senso, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2186 che in fattispecie relative a mutui agevolati alle cooperative agricole ha riconosciuto applicabile "in via analogica il principio di cui all'art. 9 l. 27 ottobre 1966, n. 910 in base al quale il concorso statale cessa alla data dell'anticipata estinzione del mutuo (venendo meno l'obbligo di pagamento del ministero all'istituto di credito mutuante).........".
Quanto sopra è da ritenere riferibile ad ipotesi di estinzione anticipata verificatesi in presenza di un già avvenuto riconoscimento in capo al mutuatario del diritto al contributo pubblico.
Nel caso in cui, invece, la ditta mutuataria proceda all'anticipata estinzione del mutuo prima dell'emissione del nulla-osta, e quindi dell'impegno della Regione ad erogare il contributo e, comunque, prima di avere maturato il diritto all'agevolazione, è da ritenere che la parte mutuataria ha di fatto rinunciato ai benefici di legge, assumendo l'onere del mutuo a condizioni di mercato.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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