Pos.   3 Prot. N. 13293--- 116/08/11 



Oggetto: TRASPORTI- Parcheggi - Interventi finanziati dallo Stato. Riprogrammazione delle risorse non utilizzate di cui alla L. n. 122/1989.





           
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
                  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                  PALERMO 


              e p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE 
                  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 
                                          PALERMO 


1 - Con nota 11 aprile 2008, n. 212 codesto Dipartimento sottopone allo scrivente alcune questioni relative all'utilizzo di somme rimaste disponibili fra quelle trasferite alla Regione nell'ambito degli interventi previsti dalla legge 24-3-1989, n. 122 recante disposizioni in materia di parcheggi . L'art. 3 di tale legge prevedeva che le regioni individuassero i comuni tenuti a realizzare un programma urbano dei parcheggi e l'art. 6 individuava le città metropolitane comunque beneficiarie dei finanziamenti.
Con decreto ministeriale 14-2-1990, n. 41 venivano indicati i costi standards per posto auto e tipologia di parcheggio da realizzare.
I programmi adottati dalle regioni venivano trasmessi al Ministero per le aree urbane per la loro approvazione a seguito della quale venivano poi disposti i trasferimenti annuali alle singole regioni sulla base di criteri di riparto approvati dalla Conferenza Stato/regioni.
Con l'art. 12 della legge finanziaria n. 537/1993, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il legislatore nazionale trasferiva alle regioni le competenze amministrative di cui alla legge n. 122/1989 confermando la competenza regionale di detti interventi ed affidando alla Conferenza permanente Stato/Regioni, in attesa di una disciplina regionale, l'indicazione dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni trasferite e il riparto degli stanziamenti.
In data 24 febbraio 1994 la Conferenza indicava i criteri direttivi confermando quelli ministeriali di ammissione degli interventi già adottati dallo Stato sulla base delle deliberazioni regionali di individuazione di programmi e stabilendo che ogni altra variazione sarebbe stata deliberata dalle singole regioni e che dall'1 -1-1994 l'ammissione al contributo di ulteriori interventi sarebbe stata disposta con delibera regionale.
Con successiva determina del 13-11-1997, la stessa Conferenza prevedeva la possibilità da parte delle regioni di rimodulare i programmi di spesa entro il 30-6-1999 disponendo che il Ministero provvedesse al trasferimento delle risorse a seguito della ricezione dei programmi regionali.
I programmi riformulati dalla Regione Siciliana vennero trasmessi al Ministero per il trasferimento delle risorse mediante annualità. Trattandosi di rate di ammortamento di mutui contratti dagli enti locali con la Cassa DD. PP. i pagamenti avvengono mediante ruolo fisso di spesa.
Vengono altresì richiamati alcuni pareri resi in materia da quest'Ufficio che, tuttavia, non attengono direttamente a quanto oggetto della nuova consultazione.
Tanto premesso, codesta Amministrazione rappresenta che ad oggi sono state completate le opere di cui alle annualità già trasferite e sono state quantificate le risorse residue rispetto ai programmi realizzati e chiede allo scrivente se sia possibile addivenire ad una nuova regolamentazione delle risorse finanziarie non utilizzate da riprogrammare mediante atti amministrativi ritenendo assunti come fondi della Regione tali risorse ovvero se sia necessario un intervento legislativo regionale per l'assunzione al bilancio regionale di tali disponibilità finanziarie come "fondi propri".

2. Con successiva nota 29 maggio 2008, n. 323 codesto Dipartimento ha confermato, su richiesta di chiarimenti formulata da quest'Ufficio, che i trasferimenti alla Regione dei fondi statali in questione sono intervenuti sulla base dei programmi regionali a suo tempo approvati o rimodulati a seguito della delibera della Conferenza Stato-Regioni del 13/11/1997. La stessa Conferenza, viene ribadito, aveva consentito alle Regioni di rimodulare i propri programmi entro il 30-6-1999 e disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedesse, a semplice ricezione dei programmi regionali, al trasferimento della "intera somma deliberata dalle regioni comunque rientrante entro il budget deliberato dalla stessa Conferenza con decisione 24-11-1994".

3 - La risposta al quesito posto da codesto Dipartimento presuppone l'accertamento della natura delle risorse destinate dallo Stato alle regioni ed alle aree metropolitane per la realizzazione dei programmi di parcheggi in argomento. Come agevolmente desumibile dagli artt. 2 della l. 14-6-1990 n. 158 e 12 della legge 24-12-1993, n. 537 i parcheggi in questione sono opere di competenza regionale finanziate dallo Stato che ha devoluto alle Regioni, a seguito degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni del 13-11-1997, l'intera somma necessaria alla realizzazione dei programmi approvati.
Sicuramente nella prima fase di applicazione si è trattato di finanziamenti vincolati, quanto alla destinazione d'uso, ai singoli programmi (cfr. art. 3 della legge n. 122/1989) e quantificati in relazione a parametri di costo prestabiliti con riferimento al numero dei posti macchina ed alla tipologia di parcheggio.
A seguito dei citati accordi del 1994 e 1997, raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni, il riconoscimento della competenza regionale in materia ha condotto alla diretta attribuzione alle regioni non solo delle competenze relative all'approvazione dei programmi, loro rimodulazione e finanziamento nei limiti complessivi delle risorse trasferite.
Da tal momento può configurarsi una "confusione" delle risorse finanziarie con un vincolo di destinazione delle somme trasferite riferibile non più ai singoli interventi approvati ma alla loro totalità.
Seppure detti trasferimenti possano considerarsi ormai acquisiti al bilancio regionale allo scrivente non pare possibile, tuttavia, una riprogrammazione in via amministrativa dei parcheggi secondo la normativa statale su richiamata che si ritiene abbia esaurito i suoi effetti con l'approvazione dei programmi dalla stessa previsti. Sembra invece possibile che, in coerenza con la competenza legislativa della Regione in materia, la loro utilizzazione, coerente con l' iniziale destinazione d'uso, possa essere assicurata attraverso una legge che ne preveda l'utilizzazione secondo le modalità previste dalla l.r. 13-5-1987, n. 22 e per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 5 e 6 della stessa legge.
Altra possibilità potrebbe essere quella di una iniziativa legislativa che destini le risorse in parola alla realizzazione di nuovi programmi di parcheggi secondo modalità da definire ex novo.
Potrebbe essere utile in questa sede, per assicurare uniformità nella concessione dei contributi, fare riferimento ai costi standards per tipologia di parcheggio definiti dalla normativa statale richiamata nella richiesta di parere, aggiornandoli all'intervenuta variazione dei costi.
Copia del presente parere si inoltra all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per le valutazioni di competenza alla luce delle quali lo scrivente si riserva di ritornare sulla questione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.







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