POS. II Prot._______________127.11.2008

OGGETTO: Lavoro - Lavoratori con contratto a tempo determinato ex art.12, l.r. n.85/1995 - Mobilità tra enti - Modalità.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

PALERMO





1. Con nota prot. n.1550 del 23 aprile 2008 codesta Agenzia ha chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente le procedure di mobilità tra enti ex art.2, comma 6, l.r. 31 marzo 2001, n.2, dei lavoratori utilizzati con contratto di diritto privato ex art.12, l.r. 21 dicembre 1995, n.85.
Codesta Agenzia, innanzitutto, ricorda che: a) il predetto art.12, l.r. n.85/1995, al comma 6, prevede che il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento di quella derivante da rapporti a tempo parziale è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione; e che b) la circolare n.9 del 23 maggio 2001 ha stabilito che la predetta mobilità ex art.2, comma 6, l.r. n.2/2001 cit. deve essere autorizzata dal Dirigente generale di codesta Agenzia, su domanda motivata del lavoratore corredata dal nulla osta dell'ente di provenienza, che deve indicare la dote finanziaria annua complessiva destinata al soggetto, e dal provvedimento con cui l'ente di destinazione si dichiara disponibile a stipulare il contratto, ad assumere a carico del proprio bilancio la spesa relativa alla quota di cui all'art.12, comma 6, l.r. 85/1995.
La circolare, in particolare, precisa altresì che la dote finanziaria del lavoratore non può, in ogni caso, essere integrata con ulteriori risorse regionali nè può essere superiore alla percentuale prevista dal richiamato comma 6 dell'art.12, l.r. n.85/1995.
In relazione a questa indicazione, codesta Agenzia chiarisce che la questione sorge dalla circostanza che il sopravvenuto art.4, comma 3, l.r. 14 aprile 2006, n.16 ha previsto, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, che il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'art.12, l.r. n.85/1995 cit., è pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
Si chiede, pertanto, di sapere se sia possibile rilasciare le autorizzazioni alla mobilità, nel caso in cui l'ente di provenienza e l'ente di destinazione abbiano, per i predetti contratti, contributi regionali in misura diversa secondo quanto previsto dall'art.4, comma 3, l.r. 14 aprile 2006, n.16, "ancorché (l'ente di destinazione) manifestasse la disponibilità ad assumere a proprio carico il maggiore onere che ne deriva, e viceversa.".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La problematica, concernente le modalità attuative della mobilità tra enti di lavoratori utilizzati con contratti di diritto privato di cui all'art.12, L.r. 21 dicembre 1995, n.85, impone il richiamo del quadro normativo invero assai complesso e stratificato, dal quale ci si limiterà ad estrapolare soltanto le disposizioni di stretto riferimento.

Com'è noto l'art.12, l.r. n.85/1995 cit. ha introdotto, per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, i contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva.
Per quel che in questa sede interessa, va richiamato il comma 6 della menzionata norma che, nella sua formulazione attuale (a seguito della sostituzione recata dall'art.4, comma 1, L.r. 14 aprile 2006, n.16) dispone che: "Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".

L'art.3, l.r. n.17/2001, richiamato dalla norma testè citata, al primo comma, consente agli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12, l.r. n.85/1995 cit. a tempo parziale di elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sulla fattispecie è, poi, intervenuto l'art.2, l.r. 31 marzo 2001, n.2, a seguito del quale i contratti in questione, senza perdere una loro specialità in termini soggettivi, di disciplina e di fonte di finanziamento, hanno tuttavia assunto la connotazione di misura di fuoriuscita, prevedendo al primo comma testualmente che "I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12 comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.".
Il predetto art.2, l.r. n.2/2001 cit., al sesto comma, ha anche prescritto che "Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.".

La circolare di codesto Assessorato n.9/2001 del 23 maggio 2001 chiariva, al riguardo, che il predetto art.2, lr. n.2/2001 apportava "una consistente innovazione rispetto alla pregressa disciplina, costituendo le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta in <> del lavoratore individuato" e precisava che "il calcolo relativo al trattamento economico del lavoratore, da inoltrare per il finanziamento a questo Assessorato, va riferito al contratto vigente all'epoca della presentazione del progetto".
Con specifico riferimento alla mobilità, la circolare ne ha chiarito le modalità procedurali, stabilendo che la medesima va operata su domanda motivata del lavoratore interessato indirizzata a codesta Agenzia, corredata del provvedimento dell'ente di provenienza con il quale viene concesso il nulla osta alla mobilità richiesta, in cui va altresì indicata la dote finanziaria annua complessiva destinata al soggetto e dal provvedimento dell'ente di destinazione con cui si dichiara la disponibilità a stipulare il relativo contratto nonchè ad assumere a carico del proprio bilancio la spesa relativa alla quota di cui all'art.12, comma 6, l.r. n.85/1995 e succ. mod., nonchè quella relativa ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti da parte dell'ente di provenienza.
La circolare, come sottolineato da codesta Agenzia, ha precisato che "la dote finanziaria del lavoratore non può, in ogni caso, essere integrata con ulteriori risorse regionali nè essere superiore alla percentuale prevista dal richiamato comma 6 dell'art.12 della legge regionale n.85/1995".

Infine, l'art.4, terzo comma, l.r. 14 aprile 2006, n.16, per i contratti di diritto privato con rapporto a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, prevede che il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.


3. Alla luce del quadro normativo testè richiamato si può osservare quanto segue.
Indubbiamente, la portata dell'art.2, comma 1, l.r. n.2/2001 cit., così come chiarita dalla circolare n.9/2001, è conforme alla lettera della legge, ed è ulteriormente avvalorata da quanto emerge dai lavori preparatori.
Infatti, come risulta dai resoconti d'aula, la disposizione che "attesta direttamente all'articolista la dote finanziaria personale .. .significa che adesso il soggetto interessato dalle norme di fuoriuscita, in particolare il contratto di diritto privato, diventa protagonista della propria dote finanziaria" (v. seduta d'Aula n.366 del 20 marzo 2001 su D.D.L. n.1221 A).In particolare, poi, la costituzione della dote finanziaria personale viene ricollegata dal relatore della legge proprio alla possibilità di mobilità che viene riconosciuta dallo stesso art.2, comma 6, l.r. ult. cit. ai lavoratori. Al riguardo, infatti, il resoconto citato così prosegue: "Questa novità che introduciamo per gli ex articolisti, per i soggetti della legge regionale 85/1995, risponde essenzialmente a due esigenze varie volte sollevate e varie volte affrontate da quest'Aula e a cui non abbiamo mai trovato una soluzione. Le esigenze sono la difficoltà per gli articolisti nel fare decine o centinaia di chilometri per rispondere ad una chiamata del comune o dell'ente attuatore che ha attivato i contratti di diritto privato; l'altra, quella dei comuni, che con la nuova norma, l'attivazione dei contratti di diritto privato dovranno fare un sacrificio economico nel proprio bilancio perché devono, anche se in minima parte (il 5 per cento), cofinanziare i contratti di diritto privato, ma hanno sempre obiettato che questo sacrificio erano disposti a farlo se i contratti fossero stati rivolti o coinvolgevano i soggetti che già da anni lavorano negli stessi enti. La possibilità di una mobilità indiretta degli articolisti, che noi attiviamo con questa norma permette di rispondere a questa esigenza, permette all'articolista possibilmente, se c'è lo spazio, di avvicinarsi alla sede più comoda alle proprie esigenze, e allo stesso comune vedersi indirettamente assegnati gli articolisti che per ora lavorano.".

Ciò rilevato, l'intenzione del legislatore, così come tradotta oggettivamente nella norma, sembra quella di precostituire una dote finanziaria, in un'ottica di contenimento delle risorse regionali impiegate, e ciò anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno con la conseguenza che la predetta dote, come sottolineato nella circolare assessoriale, non può essere incrementata.

Se questo è un primo punto fermo di cui tenere conto ai fini della problematica in esame, dal quadro normativo di riferimento possono tuttavia trarsi ulteriori utili considerazioni.
Innanzitutto, va rilevato che, stando alla lettera dell'art.12, comma 6, l.r. n.85/1995 cit., come sostituito dal medesimo art.4, l.r. n.16/2006 cit., i contratti a tempo parziale devono essere stipulati "a 24 ore" e non possono prevedere un orario inferiore alle 24 ore. Sono di conforto a questa interpretazione i lavori preparatori della legge regionale n.16/2006 cit. dai quali emerge che l'originaria formulazione della disposizione prevedeva contratti a tempo parziale "fino a 24 ore" e che la parola "fino" è stata poi cassata (v. 367^ seduta del 23 marzo 2006).
Deve pertanto escludersi che, nel caso di mobilità verso un ente cui la norma riconosce un contributo regionale superiore a quello dell'ente di provenienza, si possa stipulare un contratto con un orario inferiore alle 24 ore (soluzione che, ove percorribile, avrebbe consentito di non sforare l'originaria dote finanziaria del lavoratore in mobilità).

Esclusa questa possibilità, va ulteriormente considerato che è vero che l'art.4, comma 3, l.r. n.16/2006 cit. prevede un contributo a carico della Regione per il finanziamento dei contratti stipulati dagli altri enti ivi indicati, ma di contro non si rinviene un divieto per l'ente di destinazione di addossarsi, fermo restando il contributo nella misura originariamente prevista presso l'ente di provenienza, il maggiore onere del lavoratore in mobilità.

Pare allora allo Scrivente possibile autorizzare la mobilità verso un ente cui l'art.4, l.r. n.16/2006 cit. riconosce il contributo regionale in una percentuale maggiore di quella dell'ente di provenienza, nel caso in cui l'ente di destinazione si dichiari preventivamente disponibile a farsi carico del maggiore onere (e così anche l'ipotesi inversa di richiesta di mobilità verso un ente cui è riconosciuto il contributo in misura inferiore a quello previsto per l'ente di provenienza, dal momento che in questo caso non si aprono problematiche di natura finanziaria).
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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